Ferie non godute nella Pubblica amministrazione, torna il pagamento. Quando spetta l’indennità

Ferie non godute nella Pa, torna il pagamento per gli statali: quando spetta l’indennità, chi ne ha diritto e cosa cambia con il decreto Pa

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Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Cambia la gestione delle ferie non godute nella Pubblica amministrazione. Il decreto Pa approvato dal Consiglio dei ministri a inizio agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale elimina il divieto di monetizzazione introdotto nel 2012 con la spending review del governo Monti. La novità riguarda i dipendenti pubblici che, alla cessazione del rapporto di lavoro, hanno maturato giorni di ferie senza riuscire a utilizzarli. In questi casi torna la possibilità di ricevere un’indennità economica, salvo che la mancata fruizione dipenda da una scelta volontaria e consapevole del lavoratore. Il nuovo sistema modifica anche le responsabilità delle amministrazioni, che dovranno dimostrare di avere messo effettivamente il dipendente nelle condizioni di usufruire dei giorni di riposo maturati.

Quando vengono pagate le ferie non godute nella Pa

Il principio introdotto dal decreto prevede che le ferie non utilizzate possano essere monetizzate alla fine del rapporto di lavoro quando il dipendente non ha avuto la concreta possibilità di fruirne. La norma stabilisce infatti che “solo la mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In pratica, se il lavoratore rinuncia volontariamente alle ferie nonostante l’amministrazione gli abbia offerto la possibilità di utilizzarle, non avrà diritto al pagamento sostitutivo. Diverso è il caso in cui le ferie non siano state godute per esigenze di servizio, carenze di personale o altri impedimenti organizzativi. In queste situazioni, alla cessazione del rapporto può scattare l’indennità.

Cosa devono fare i dirigenti pubblici

La riforma attribuisce un ruolo più preciso ai dirigenti e ai responsabili delle amministrazioni. Il datore di lavoro pubblico deve infatti garantire al personale la possibilità di utilizzare le ferie maturate. I dipendenti dovranno essere invitati formalmente a usufruirne e dovranno essere informati dei periodi disponibili.

L’amministrazione dovrà inoltre chiarire che, se il lavoratore decide consapevolmente di non utilizzare le ferie offerte, queste possono essere perse senza diritto alla successiva monetizzazione. In caso di controversia, sarà quindi l’amministrazione a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per consentire al dipendente di andare in ferie.

Pagamento anche in caso di dimissioni e pensionamento

Il diritto all’indennità non dipende necessariamente dal motivo per cui termina il rapporto di lavoro. La disciplina recepisce l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha chiarito come il pagamento delle ferie non godute non possa essere escluso automaticamente nemmeno in caso di dimissioni volontarie.

Il principio vale quindi anche per pensionamento, dimissioni e procedure di mobilità, purché la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile a una scelta consapevole del dipendente. La modifica non si applica automaticamente a tutti i giorni di ferie accumulati negli anni precedenti.

Il nuovo regime riguarda infatti le ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per i periodi precedenti continueranno quindi a rilevare le regole e gli orientamenti giurisprudenziali applicabili caso per caso.

Come si calcola l’indennità per le ferie non godute

Il decreto Pa non definisce nel dettaglio quali componenti della retribuzione debbano entrare nel calcolo. Recenti decisioni delle Corti d’Appello di Torino e Roma hanno però ribadito che durante le ferie il dipendente deve percepire non soltanto lo stipendio base, ma anche le indennità accessorie stabilmente collegate all’attività lavorativa, come in alcuni casi l’indennità di turno.

In assenza di una disciplina più dettagliata, saranno quindi le singole amministrazioni a valutare quali componenti retributive siano strettamente connesse all’effettivo svolgimento delle mansioni e quali debbano essere considerate anche ai fini dell’indennità per le ferie non godute.