Esonero dalla visita fiscale: le patologie incluse dall’Inps per l’esonero

Ecco che cosa dice l’INPS in merito all’esonero dalla visita fiscale e alle patologie incluse

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Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Pubblicato: 28 Giugno 2018 14:30Aggiornato: 18 Aprile 2024 09:19

Quando un lavoratore si trova impossibilitato a recarsi al lavoro a causa di una malattia, è fondamentale seguire determinate procedure per garantire il diritto all’indennità di malattia, riconosciuta quando un evento morboso causa temporanea incapacità lavorativa.

La prima azione da compiere è contattare il proprio medico, sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del settore pubblico. Il medico avrà quindi il compito di compilare e trasmettere in via telematica il certificato o l’attestato all’INPS. Si ricorda che mentre l’attestato indica solo la prognosi, ovvero il periodo di inizio e fine presunta della malattia, il certificato fornisce anche la diagnosi, ovvero la causa della malattia. In casi eccezionali in cui la trasmissione telematica non è possibile, si possono presentare documenti cartacei. È poi l’INPS a gestire le visite mediche di controllo sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati.

Non tutti sanno, però, che esistono alcuni casi in cui è previsto l’esonero dalla visita fiscale. Ecco quali sono e le patologie incluse.

Le comunicazioni dell’INPS sull’esonero dalla visita fiscale

L’Inps ha definito le istruzioni operative e le funzionalità messe a disposizione dei medici delle strutture territoriali per la gestione della certificazione di malattia. Per applicare l’esonero dalle visite fiscali è necessario che il medico dell’Istituto utilizzi il codice identificativo “E” nel caso in cui la diagnosi indichi una condizione di gravità tale che sconsigli il controllo domiciliare disposto d’ufficio. Prima di procedere all’esenzione è importante che il medico verifichi la storia pregressa del lavoratore con attenzione al numero di giorni di malattia già utilizzati.

Tra le condizioni patologiche evidenziate, sono presenti le oncopatie metastatiche, stati terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi.
Nell’esonero, rientrano poi le patologie gravi che richiedono terapie salvavita come tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio.

Gli stati patologici che integrano il diritto all’esonero della visita fiscale

I lavoratori in assenza per motivi di malattia devono rimanere reperibili durante gli orari delle visite mediche, a meno che non siano esenti. L’esenzione dalle visite fiscali si applica anche ai lavoratori con menomazioni congenite o acquisite, comprese quelle progressive, e alle disabilità mentali causate da difetti sensoriali o funzionali che riducono la capacità lavorativa di oltre un terzo. Questo include persone con sordità, mutismo o cecità civile. Gli stati patologici di invalidità INPS senza obbligo di visite fiscali sono:

  • sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva;
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute) ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
  • professionale o infortunistica non Inail (arsenico, acquaragia, ammoniaca, insetticidi);
  • ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (encefalite, meningite) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi.

L’INPS chiarisce comunque che rimane la possibilità di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e della prognosi. In più il datore di lavoro può comunque segnalare alla struttura INPS territoriale competente situazioni o casi per i quali si ritiene necessaria una verifica.