In ufficio i rapporti tra colleghi, specialmente tra quelli che si conoscono da più tempo, assumono spesso contorni assai meno formali degli inizi, favorendo un clima disteso e cordiale. Alle scrivanie e nei corridoi possono nascere solide amicizie e talvolta la simpatia verso qualcuno può trasformarsi in interesse o vera e propria attrazione.
In questi casi è sempre preferibile non lasciarsi trasportare dalle emozioni o dall’impeto di un’avance di troppo, perché – come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione – anche un bacio fugace, rapido e quasi innocente, rischia di mettere in seri guai il suo autore.
Si può quindi parlare di reato, e in particolare di violenza sessuale, laddove questo gesto sia compiuto in modo improvviso e senza aver avuto il consenso di chi lo riceve? Per i giudici la risposta è affermativa, come vedremo nel corso di questo articolo.
Indice
I fatti di causa in breve
La sentenza di Cassazione n. 39488 del 2024, che qui interessa, riporta i fatti che hanno determinato la disputa legale. Dal racconto della persona offesa è in particolare emerso che la stessa – dopo avere scambiato con il reo cordiali convenevoli vicino alla macchinetta del caffè – aveva ripreso il suo lavoro, indossando delle cuffiette (verosimilmente per ascoltare musica). A quel punto, l’imputato l’afferrò alle spalle, spingendola poi contro il muro e baciandola sulla bocca.
Come si può leggere nel testo del citato provvedimento, la Corte di appello di Torino, a seguito dell’impugnazione della parte civile, riformò la sentenza di primo grado che aveva assolto il collega, in riferimento al reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis del codice penale. Il giudice dell’appello aveva così condannato l’uomo al risarcimento del danno, liquidato in alcune migliaia di euro.
Ne è seguito il ricorso in Cassazione, con cui per il tramite del legale, il dipendente contestava la correttezza della precedente sentenza. Il provvedimento infatti avrebbe travisato i principi di diritto che sorreggono i reati contro la libertà sessuale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha bocciato l’iniziativa del dipendente reo di aver dato un bacio non consensuale, dichiarandone inammissibile il ricorso e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile.
I giudici di piazza Cavour hanno infatti ritenuto le difese dell’uomo prive di fondamento, indicando che:
- il bacio, anche inteso come semplice contatto delle labbra, se non voluto può integrare un atto sessuale e una violazione della libertà e integrità sessuale della vittima. Quest’ultima infatti ben potrebbe rifiutarsi di riceverlo, se il bacio stesso non fosse stato dato con fugacità e cogliendo di sorpresa;
- il comportamento punito dall’art. 609 bis del codice penale, ossia il reato di violenza sessuale, si riferisce a un contatto corporeo in cui uno dei due non è consenziente. Quindi anche il mero contatto repentino e rapido implica un coinvolgimento della sfera fisica della vittima, ledendo la sua libera autodeterminazione.
Più nel dettaglio, nella sentenza n. 39488 la Corte usa queste chiare parole per togliere ogni dubbio in merito alla responsabilità penale per il solo bacio “rubato”:
la violenza richiesta per l’integrazione del reato […] non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo.
In altre parole, la violenza sessuale che determina la sanzione per il reo:
- non è meramente quella subìta dalla vittima a cui viene impedito di opporre resistenza (ad es. reagendo con la forza di mani e braccia),
- ma anche quella insidiosa e repentina che – cogliendo alla sprovvista la vittima – le impedisce di allontanarsi ed esprimere dissenso.
Il semplice fatto di agire contro la volontà della vittima, anche con un contatto fugace come un bacio con sfioramento della labbra, basta a qualificare l’atto come violenza sessuale per costrizione.
Il costante orientamento giurisprudenziale in materia
Quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39488, si allinea con una visione più ampia e tutelante dei diritti individuali e intende tutelare l’integrità personale dell’individuo in ogni situazione, anche in ufficio.
Se leggiamo nel codice penale la definizione del reato di violenza sessuale, punito con la reclusione, possiamo scoprire che tale illecito è integrato da violenze, minacce o abuso di autorità, ossia da atti che costringono la vittima a compiere o a subire atti sessuali.
Ma attenzione: come assodato da copiosa giurisprudenza (ad es. Cass. pen. n. 43423/2019 o Cass. pen. n. 549/2006), l’art. 609 bis del codice penale include in verità ogni atto di natura sessuale compiuto contro la volontà della persona offesa. Come sopra accennato, la norma cioè non si limita ad atti di grave costrizione fisica, ma include anche contatti corporei rapidi – purché contro la volontà della vittima.
Oggi tale ampia interpretazione giurisprudenziale consente al legislatore di riconoscere come reato anche forme di violenza più sottili, tutelando la persona offesa da ogni interferenza non consensuale nella propria sfera intima.
Negli ultimi decenni i giudici hanno adottato un approccio sempre più rigido e severo, in riferimento a fatti integranti violenze o “invasioni” della sfera della libertà personale e sessuale. Se in passato atti come un abbraccio improvviso o un bacio fugace erano talvolta tollerati, nei tempi odierni – con l’evoluzione delle norme sociali e l’aumento della sensibilizzazione tra i cittadini – la linea giurisprudenziale è quella per l’interpretazione ampia del concetto di violenza e molestia, conformemente ai valori difesi in Costituzione.
Che cosa cambia
Come abbiamo visto sopra, a seguito della sentenza n. 39488/2024 la Corte di Cassazione ha confermato un approccio ormai consolidato da tempo: un bacio non consensuale può essere violenza sessuale. Anche un semplice contatto labbra contro labbra, se non desiderato, costituisce una violazione della sfera sessuale della vittima e, perciò, un atto di aggressione contro cui è possibile chiedere tutela in tribunale.
Non dimentichiamo infine che molestie e violenze sessuali sul luogo di lavoro consistono in una forma di abuso, che può compromettere gravemente il benessere psicofisico delle vittime e recare anche un danno all’immagine e alla produttività aziendale. Nella realtà quotidiana la violenza sessuale si può manifestare con diversissime espressioni e, proprio per questo, i giudici hanno inteso chiarire che ogni tipo di contatto fisico non voluto può essere potenzialmente qualificato come reato, specialmente se fatto in un contesto o in un’occasione in cui la vittima non ha la libertà di opporsi o rifiutarsi.
Dignità, libertà e integrità personale e sessuale sono valori primariamente tutelati in Costituzione e ben si comprende quindi l’approccio rigoroso della giurisprudenza, anche in riferimento a gesti apparentemente minori e quasi innocenti.