L’arrivo delle ferie è sempre un momento di sollievo per i lavoratori e le lavoratrici. Mansioni impegnative, stress da ufficio, continue riunioni e quant’altro rendono il periodo di riposo prolungato – e previsto annualmente – una tappa determinante per il recupero delle energie psicofisiche.
Che succede però se l’azienda o il datore di lavoro cambia idea all’ultimo e decide di revocare le ferie? Davvero è possibile decidere unilateralmente di modificare il periodo di riposo, posticipando di fatto la ‘finestra’ di vacanza dei propri dipendenti? Inoltre, se sono state anticipate spese per le vacanze, queste possono essere rimborsate in caso di revoca ferie? Di seguito cercheremo di fare chiarezza a riguardo.
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Revoca ferie legittima solo a specifiche condizioni
L’annullamento delle ferie, o il loro spostamento di qualche settimana, è possibile ma attenzione: per l’art. 2109 del Codice Civile l’ultima parola sulla determinazione del periodo di ferie è dell’azienda, a seguito di un contemperamento delle esigenze datoriali con gli interessi del dipendente.
In sintesi, il datore non può imporre le ferie dall’alto senza un confronto con il personale, o meglio se non ci sono valide ragioni per dire no alle ferie in un certo periodo – indicato dal lavoratore o lavoratrice – il diniego sarebbe contrario alla legge e alle norme dei contratti collettivi.
Come appena accennato, non ci sono divieti di legge alla revoca delle ferie già concesse, essendo le ferie un argomento rientrante nella piena disponibilità delle parti del contratto. Ecco allora che l’azienda potrebbe anche revocarle all’ultimo momento, quando ormai il dipendente era prossimo all’agognato traguardo, ma dovrà farlo pur sempre:
- evitando di fare dietrofront per motivi ritorsivi o discriminatori
- spiegando dettagliatamente il perché al dipendente, come ad es. l’insorgenza di casi eccezionali, emergenze e ragioni di forza maggiore che impongono la presenza al lavoro
In riferimento al secondo punto si tratta – ad esempio – del caso non infrequente di lavorazioni complesse che richiedono un contributo extra del personale, oppure di imprevisti che impongono la prestazione di un lavoratore specializzato in un determinato ambito. Basti pensare ai guasti agli impianti, alle alluvioni o agli incendi in azienda, a possibili picchi influenzali nel personale o ad incidenti che abbiano reso indisponibile una parte del personale.
Il dipendente avrebbe tutto il diritto di tutelarsi in ipotesi di motivi non realmente straordinari e, anzi, dovuti ad una non opportuna pianificazione delle ferie da parte del datore di lavoro. Al contempo si potrebbe tutelare contro una revoca che si scopre dovuta a fattori che nulla hanno a che vedere con il rapporto di lavoro, come ad es. il sesso o l’orientamento politico o religioso. Laddove non sia praticata la chiusura aziendale, non mancano infatti i datori di lavoro che agevolano alcuni dipendenti a discapito di altri – anche con la revoca delle ferie all’ultimo momento.
Revoca o assenza ingiustificate, le conseguenze per l’azienda e il dipendente
Caso ben distinto dal richiamo in servizio, se un dipendente si trova davanti a una revoca delle ferie che ritiene illegittima, e ha elementi per fondare la propria tesi, farà bene a rivolgersi all’Ispettorato del lavoro, ad un rappresentante sindacale o un avvocato specializzato in diritto del lavoro, per verificare la legittimità e correttezza della revoca e le eventuali azioni da intraprendere – anche in tribunale.
Merita qualche cenno il ruolo dell’Ispettorato, perché si tratta di un’agenzia che ha il pieno potere di accertare eventuali violazioni commesse dall’azienda. Ricevuta la segnalazione, l’Ispettorato del lavoro potrà interrogare il datore e, laddove riscontri una violazione per ciò che attiene alla concessione delle ferie, potrà infliggere una sanzione pecuniaria e disporre la fruizione delle ferie da parte del lavoratore o della lavoratrice.
D’altra parte, però, è da considerarsi ingiustificata l’assenza dall’ufficio o da qualsiasi altro luogo di lavoro del dipendente che, nonostante abbia saputo della revoca delle ferie, scelga di non presentarsi al lavoro e di andare in vacanza. In particolare, l’assenza ingiustificata integra un illecito disciplinare, che potrà essere punito sulla scorta di quanto previsto dal Ccnl di settore con una delle sanzioni disciplinari.
Rimborso spese per ferie revocate
Coerentemente con quanto abbiamo detto finora, potrebbe insorgere un obbligo del datore di rimborsare i costi sostenuti dal dipendente ormai convinto di andare in ferie – salvo il dietrofront dell’ultimo minuto. Pensiamo infatti al caso classico della famiglia che versa un anticipo all’hotel per il soggiorno in una località turistica di mare o montagna: in questi casi, e in tutte quelle situazioni in cui il dipendente ha già pagato spese finalizzate alla vacanza durante le ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsare quanto versato dallo stesso lavoratore, per tenerlo indenne dalle conseguenze della revoca.
Non a caso, sono i contratti collettivi a fissare tale obbligo gravante sull’azienda che revoca le ferie, inerente il rimborso dei costi (documentati) nel frattempo sostenuti dal dipendente. Basti pensare all’esempio del Ccnl personale comparto funzioni locali secondo cui:
Il dipendente ha […] diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
Conclusioni
La revoca delle ferie già concesse non va considerata una pratica libera e discrezionale del datore di lavoro, ma piuttosto è soggetta a rigorosi limiti legali e contrattuali mirati a proteggere i diritti dei lavoratori subordinati e le prerogative datoriali, assicurando una gestione equa e trasparente dei riposi.
Un dipendente ha tutto il diritto di godere delle ferie maturate nel corso del tempo e l’azienda sarà tenuta ad accordargli il periodo di stacco dalle attività senza revoche dell’ultimo secondo, a meno che non ricorrano motivi straordinari e ragioni urgenti.