Cassa integrazione, no al blocco ferie e permessi: la sentenza

Con la sentenza n. 351 del tribunale di Ascoli Piceno i giudici ribadiscono che il calcolo di ferie e permessi, per i cassintegrati ad orario ridotto, non deve pregiudicare i loro diritti

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Pubblicato: 25 Dicembre 2024 08:00

Ferie e permessi rientrano tra i più noti e significativi diritti dei lavoratori. Le prime sono normalmente calcolate a giorni – anche se all’interno delle buste paga non di rado appaiono conteggiate in ore – e sono suddivise in ferie maturate, godute e residue. I permessi, invece, sono conteggiati a ore e non a giorni, non hanno una soglia minima sotto cui è vietato andare e trovano la loro fonte di riferimento nei contratti collettivi.

Proprio su questi istituti, retribuiti e aventi lo scopo di garantire il recupero delle energie psicofisiche da parte dei lavoratori, è interessante una recente sentenza di tribunale, destinata a fare giurisprudenza e a costituire un precedente degno di nota: i giorni di ferie e di permesso devono essere riconosciuti anche in caso di cassa integrazione ordinaria a orario ridotto, senza alcuna penalizzazione per il dipendente costretto a non lavorare.

Vediamo da vicino la vicenda e scopriamo perché la sentenza n. 351 del tribunale di Ascoli Piceno, emessa poche settimane fa, è di riferimento per una pluralità di possibili casi simili.

La vicenda e il quesito posto al tribunale

Assistiti da un’organizzazione sindacale, i lavoratori di un impresa del settore metalmeccanico del territorio ascolano avevano fatto ricorso in tribunale, per contestare la decisione datoriale, con la quale – per ragioni sanitarie legate alla diffusione del Covid-19 – erano stati messi in cassa integrazione per quasi un anno, senza ricevere però un adeguato calcolo delle ferie e dei permessi maturati. Infatti l’azienda, per calcolarli, aveva tenuto conto soltanto dei periodi di effettivo svolgimento del lavoro.

Secondo la tesi dei legali dei lavoratori, si palesava una ingiustificata penalizzazione nei loro confronti e la negazione del diritto al pieno recupero delle energie psicofisiche. Sul piano giuridico, il datore di lavoro avrebbe infatti violato, oltre che il d. lgs. n. 66 del 2003 sull’orario di lavoro, anche l’art. 2109 del Codice Civile sul periodo di riposo e l’art. 10, sezione IV, titolo III del Ccnl Metalmeccanici Industria, perché non aveva calcolato la maturazione di ferie e permessi avendo a riferimento l’intera mensilità.

E questo a maggior ragione visto che, come opportunamente indicato nella sentenza n. 351, la Cig veniva utilizzata  non a zero ore, ma per brevi periodi mensili al di sotto dei 15 giorni e comunque:

alternando periodi di sospensione del lavoro giornaliero a periodi con riduzione di orario di lavoro giornaliero, in cui quindi la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero era imposta solo per alcune ore della giornata.

In sostanza, la questione giunta all’esame del giudice del lavoro di Ascoli Piceno è stata proprio quella di accertare se le ore di permesso e i giorni di ferie dovessero maturare nel modo ordinario – anche in ipotesi di cassa integrazione a orario ridotto – oppure se queste ore fossero dovute, semplicemente, in proporzione al numero di ore e giorni effettive di lavoro. Nel primo caso, il diritto dei lavoratori sarebbe stato salvo.

La decisione del tribunale e l’orientamento della Cassazione

Per stabilire chi nella controversia avesse ragione, il giudice del lavoro ha prima esaminato le varie forme di cassa integrazione riconosciute dal nostro ordinamento (ordinaria e straordinaria, a zero ore e ad orario ridotto) e poi si è affidato all’illuminante orientamento della Cassazione (pronuncia n. 3603 del 1986) la quale, sul tema, in passato ha sottolineato che il diritto ad usufruire delle ferie non può essere ridotto proporzionalmente alle ore non lavorate, da parte dei dipendenti in cassa integrazione a orario ridotto.

Infatti nella sentenza del tribunale ascolano si trova scritto che il diritto alle ferie non può essere ridotto proporzionalmente alle ore non lavorate:

in relazione alla situazione di lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto. Pertanto per l’attività lavorativa, ancorché in tutto o in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, quale contrattualmente previsto, ed il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è carico della cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario.

In questo modo va quindi suddiviso il costo delle ferie. Inoltre, il giudice del lavoro ha ricordato che per il contratto dei Metalmeccanici Industria, nel caso di servizio prestato per più di 15 giorni mensili – che è quello che riguarda i ricorrenti – ferie e permessi funzionano allo stesso modo, e quindi maturano come se il servizio fosse stato svolto per tutto il mese (e indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate).

Ecco perché i ricorrenti ancora in servizio hanno conseguito il corretto ripristino dei giorni di ferie e ore di permessi maturati in cassa integrazione a orario ridotto, mentre i ricorrenti nel frattempo pensionati hanno ottenuto le indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti.

Che cosa cambia

Con la sentenza n. 351/2024, il Tribunale di Ascoli Piceno ha stabilito che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria – Cigo, con riduzione dell’orario di lavoro, continuano a maturare sia le ferie sia i permessi retribuiti. Perciò, pur in presenza di una riduzione del numero di ore lavorate, i dipendenti conservano appieno i diritti stabiliti contrattualmente.

Questo provvedimento è una vittoria per i lavoratori, contribuisce a fare giurisprudenza e sollecita le aziende a rispettare quanto previsto da legge e contratti collettivi, garantendo il giusto trattamento dei dipendenti anche in periodi di difficoltà economica o organizzativa. Come visto, di estremo rilievo è stato ed è l’orientamento della Cassazione, che spesso affronta temi legati alle ferie e ai diritti dei lavoratori (come ad es. in materia di stipendi o di buoni pasto).

E, a livello locale, non è mancata la soddisfazione dei sindacati. La Fiom Cgil di Ascoli ha infatti espresso pubblicamente un plauso alla sentenza in oggetto, che ha il pregio di ripristinare un giusto diritto delle tutele dei lavoratori su ferie e permessi.