Obblighi e diritti per le vendite online

Il commercio online è sempre più in crescita, per questo serve conoscere le leggi a riguardo

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Il continuo aumento delle vendite online di beni e servizi, una modalità in crescita sia in Italia che nel resto del mondo, ha spinto le istituzioni a regolamentare il settore. In particolare, oggi esistono per gli e-commerce adempimenti fiscali e normativi precisi, che stabiliscono le procedure da seguire per operare nel commercio elettronico. Altrimenti si corre il rischio di incappare in severe sanzioni.

Vediamo insieme quali sono le regole principali, italiane ed europee, da rispettare per vendere online in maniera corretta e non rischiare nulla.

Cos’è il commercio elettronico?

In questi anni, la diffusione di internet e delle nuove tecnologie ha comportato notevoli cambiamenti nelle società moderne, spostando sempre di più l’erogazione di servizi e lo shopping verso il web. In particolare è in forte crescita il commercio elettronico, ovvero quello inerente a siti web che si occupano della vendita online di prodotti e prestazioni, proponendo agli utenti la possibilità di acquistare su internet qualsiasi tipo di bene.

Con il commercio elettronico si attua la possibilità di sottoscrivere contratti senza la presenza simultanea delle parti in un identico luogo fisico. Ciò può avvenire attraverso l’applicazione di strumenti telematici e, in particolare, con l’accesso alla rete web e lo scambio di documenti informatici.

Per tale via le imprese commercializzano beni e servizi, distribuiscono contenuti digitali e compiono operazioni finanziarie grazie ad Internet, la rete aperta a cui tutti oggi possono potenzialmente accedere.

Anzi l’aumento dei portali e-commerce ha provocato una serie di problematiche, legate ad esempio al tracciamento degli utenti, alla conservazione dei loro dati  (soprattutto quelli sensibili come i numeri delle carte di pagamento e gli indirizzi) e alle procedure per le transazioni finanziarie elettroniche.

Per questo motivo oggi esistono in materia una serie di normative e adempimenti fiscali, per chi lavora nel settore del commercio online, obblighi di legge nazionali ed europei estremamente importanti.

Norme di legge per gli e-commerce

La Commissione Europea ha acceso i riflettori sul settore delle vendite online, lavorando ad alcuni provvedimenti per regolare il commercio elettronico, proteggere gli utenti e garantire gli interessi delle imprese coinvolte.

Direttiva UE 2011/83/CE e d. lgs. 21/2014

Spicca, nel 2014, l’emanazione della direttiva UE 2011/83/CE volta a tutelare i diritti dei consumatori online, una normativa per e-commerce valida in tutti e 28 gli stati membri e che interessa un pubblico di centinaia di milioni di utenti, i quali acquistano su internet beni e servizi.

Essa è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 21/2014, modificando le norme di cui agli artt. da 45 a 67 del Capo I del titolo III della parte III del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) ed introducendo novità sostanziali come, ad esempio, quelle in materia di obbligo di forma scritta e di obbligo di informativa precontrattuale.

Secondo le normative europee e italiane, tutti gli e-commerce che si occupano di vendite online devono rispettare i diritti dei consumatori. Nel dettaglio è stato introdotto il diritto al ripensamento, con il quale ogni utente può annullare l’acquisto entro 14 giorni, senza nessun tipo di costo o penale di cancellazione. Tale periodo è maggiorato fino a 12 mesi, qualora non venga preventivamente informato di tale possibilità, mentre il venditore ha 14 giorni di tempo per restituire le somme pagata dal consumatore.

Altre misure riguardano la trasparenza dei costi, in quanto non possono essere addebitate commissioni se non esplicitamente dichiarate prima dell’acquisto, le caselle premarcate per invogliare a comprare servizi accessori (che devono essere lasciate in bianco di default), le chiamate a pagamento, la cui tariffa non può superare quella prevista dal gestore per le telefonate normali, oppure l’obbligatorietà delle informazioni contrattuali.

Inoltre gli e-commerce devono essere in regola con la nuova normativa sulla privacy (GDPR), notificando agli utenti la presenza di cookie di tracciamento, richiedendo l’autorizzazione alla memorizzazione dei dati e al monitoraggio per ogni singola finalità.

Direttiva UE 2000/31/CE e d. lgs. 70/2003

Esiste poi la direttiva europea 2000/31/CE, recepita dal D.Lgs. 70/2003, che fissa un comune terreno di riferimento e regola alcuni procedimenti giuridici per i rapporti tra utenti e imprese, oltre al provvedimento europeo sulle risoluzioni online delle dispute (ODR – normativa UE 524/2013), per contenere le class action e gestire i contenziosi legali.

Nell’ambito del commercio elettronico, la citata direttiva in particolare stabilisce che il cliente debba essere informato in modo chiaro e comprensibile su alcuni aspetti chiave delle transazioni digitali, quali i dati del venditore, il prezzo del bene, le modalità di pagamento accettate e le politiche politica di restituzione e recesso del bene o servizio comprati sul web.

D. lgs. 185/1999 e d. lgs. 114/1998

Da non dimenticare è altresì il d. lgs. n. 185 del 1999, che recepisce e attua la direttiva comunitaria 97/7/CE sulla tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza, ma soprattutto immette il diritto di recesso nell’ordinamento giuridico italiano.

Quanto meno da citare è, ancora, il d. lgs. n. 114 del 1998, che da un lato liberalizza il settore del commercio in Italia e, dall’altro, pone una normativa ad hoc anche per le attività di commercio via web, indicate come una forma particolare di ‘vendita al dettaglio’.

Commercio online: gli adempimenti fiscali

Oltre alla tutela dei consumatori, i siti web specializzati nelle vendite online devono seguire una normativa fiscale per e-commerce specifica. Innanzitutto è necessario aprire una partita IVA, iscrivendosi presso la Camera di Commercio all’interno del Registro delle Imprese, svolgendo tutti gli adempimenti tramite la Comunicazione Unica.

Si tratta di un procedimento digitale, che permette di espletare online varie operazioni, come le comunicazioni Inps, Inail (occorrerà aprire le relative posizioni), le formalità presso l’Agenzia delle Entrate e gli obblighi legati alla Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Le informazioni dell’impresa devono essere presenti sul portale web, ben visibili dagli utenti. Questi ultimi devono individuare dati come il numero della partita Iva, l’indirizzo della sede legale e il codice d’iscrizione al Registro delle Imprese. Tra i requisiti per aprire un negozio online anche il possesso di una Pec e ovviamente la forma giuridica della società titolare del sito di e-commerce. Sarà necessario essere maggiorenni.

Gli e-commerce che vendono i loro prodotti all’estero, non solo nel paese di residenza ma anche in altri stati membri, devono obbligatoriamente registrarsi nel sistema telematico europeo VIES (Vat Information Exchange System).

Fatturazione per gli e-commerce

Per quanto riguarda la fatturazione per gli e-commerce è prevista la modalità online, ovvero la nuova fatturazione elettronica, un sistema completamente digitale che prevede l’archiviazione delle fatture per un periodo di 10 anni. Tale obbligo deve esser rispettato sia da chi emette la fattura sia da chi la riceve, optando per il formato XML e l’identificazione tramite la firma digitale. Questo adempimento fiscale è rivolto a tutti i titolari di partita Iva, ad eccezione di chi rientra nel regime forfettario o in quello dei minimi.

Infine è importante fare una distinzione tra e-commerce diretto, in cui ogni operazione avviene online (ad esempio assicurazioni online, fornitura di hosting o vendita di e-book), con e-commerce indiretto, quando una parte dei processi si verifica secondo metodi tradizionali (vendita online e consegna a domicilio).

Nel primo caso non esiste l’obbligo della fattura, se la vendita interessa soggetti privati residenti in Italia, trattandosi di attività accomunate alle vendite per corrispondenza, nel secondo invece il fornitore deve pagare l’Iva in base al paese di residenza del consumatore.