La magistratura è tornata a pronunciarsi su un discusso tema nel mondo della scuola. Ci riferiamo alla formazione obbligatoria, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e al suo rapporto con l’orario di servizio dei docenti. In particolare, con la recente sentenza n. 23084/2025, la Cassazione ha spiegato definitivamente quando la partecipazione ai corsi rientra nell’orario contrattuale e perché non può essere retribuita come attività aggiuntiva o straordinario. Se è vero che la decisione in oggetto nasce da un contenzioso concreto, offre indicazioni di portata generale, utili sia ai docenti sia a scuole e dirigenti scolastici.
Indice
Corso di sicurezza a giugno: il caso in tribunale
Ecco in sintesi i fatti di causa. Un docente di ruolo nella scuola pubblica, insegnante di laboratorio di fisica e fisica applicata, era stato inserito tra i destinatari di un corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza, organizzato dall’istituto nel mese di giugno.
La disputa giudiziaria con il datore di lavoro nacque per ragioni squisitamente legate alla retribuzione e alla busta paga.
In sostanza, il prof aveva partecipato al corso, ma successivamente aveva chiesto il pagamento delle ore di frequenza, affermando che la formazione si era svolta in orario pomeridiano e, quindi, fuori dall’orario strettamente didattico. A suo dire, le ore frequentate andavano cioè qualificate come ore di lavoro aggiuntive, ai sensi di quanto previsto dal Ccnl scuola.
Non solo. L’uomo sosteneva di aver diritto a un maggior compenso in busta paga perché, per contratto, tra i suoi obblighi di servizio rientrano meramente le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento, programmate e inserite nel piano annuale.
La causa presso il giudice del lavoro
Nei primi due gradi di giudizio gli esiti furono differenti. Inizialmente, il giudice del lavoro in primo grado accolse la sua domanda, riconoscendo l’affermato diritto di natura economica. In appello, invece, la magistratura escluse il compenso aggiuntivo delle ore di corso, per ragioni di tipo “organizzativo”.
Infatti, la scuola datrice non aveva agito al di fuori del perimetro contrattuale, nell’imporgli le ore di formazione su salute e sicurezza.
In particolare:
- la partecipazione al corso non era avvenuta fuori dall’orario lavorativo, poiché il docente non era in ferie ed era considerabile in servizio a tutti gli effetti;
- la formazione sulla sicurezza, per legge, deve avvenire nell’orario di lavoro e senza oneri economici per il dipendente;
- la scelta di organizzare il corso nel mese di giugno, periodo in cui l’attività didattica è sospesa per le vacanze estive degli studenti, è compatibile con il limite delle 18 ore settimanali di insegnamento previsto dal contratto.
Inoltre, nel giudizio, l’insegnante non era stato in grado di dimostrare di aver già esaurito quel monte ore nel periodo di riferimento. Ecco perché il giudice d’appello ha escluso l’applicazione delle regole del contratto collettivo, in merito alle attività aggiuntive (e al relativo ulteriore compenso per straordinari).
Mancato riconoscimento dello straordinario
Denunciando in Cassazione più violazioni delle regole del Ccnl scuola, in relazione alla disciplina di cui al Testo unico sicurezza e salute sul lavoro, il professore non si diede per vinto. Rimanendo fermo sulla sua posizione, da un lato l’uomo continuava a sostenere che la formazione sulla sicurezza non potesse essere considerata attività funzionale all’insegnamento. Dall’altro, evidenziava che questo obbligo riguarda indistintamente tutti i lavoratori, pubblici e privati, e non solo i docenti.
La definitiva doccia fredda arrivò proprio in questa fase della causa. La Corte, infatti, bocciò il ricorso, confermando integralmente la sentenza d’appello e condannando l’insegnante al pagamento delle spese di lite. Esiste infatti una regola chiave, l’art. 37 del d.lgs. 81/2008, richiamata dalla Cassazione con queste parole:
La formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Da questa norma discendono due importanti conseguenze, per cui la formazione:
- non è un’attività extra o volontaria, ma un diritto-dovere del lavoratore;
- non può generare automaticamente un diritto a compensi aggiuntivi.
Vincoli orari e attività aggiuntive retribuite: le regole
C’è un altro punto interessante, riguardante la struttura dell’orario di lavoro dei docenti. Infatti, per gli insegnanti, il solo vincolo orario predeterminato è quello delle 18 ore settimanali di attività di insegnamento. Non solo. Le attività funzionali all’insegnamento non hanno un tetto orario rigido come accade, ad esempio, per il personale ATA.
Ebbene, nel caso in oggetto, il corso di formazione aveva una durata complessiva di 12 ore e si svolgeva nel mese di giugno, con attività didattica sospesa. E siccome il docente non aveva provato di aver già raggiunto le 18 ore settimanali, per la Cassazione la partecipazione al corso era palesemente esigibile entro l’orario di lavoro contrattuale, senza superarlo.
Un passaggio decisivo della sentenza della Corte riguarda l’art. 30 del contratto collettivo di riferimento, che disciplina le attività ulteriori e stipendiate.
Secondo i giudici, applicare questa norma alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sarebbe sbagliato, perché trasformerebbe un obbligo legale in un’attività di straordinario, ma soprattutto perché entrerebbe in contrasto diretto con il Testo unico salute e sicurezza del 2008, che impone lo svolgimento della formazione durante l’orario lavorativo.
D’altronde, per legge, la formazione è obbligatoria e senza costi e, per logica, non può essere inquadrata come prestazione eccezionale o straordinaria.
Che cosa cambia per gli insegnanti e la formazione
Come già un’altra recente sentenza sul risarcimento per i precari (a cui peraltro vanno pagate le ferie non godute), la sentenza n. 23084 della Cassazione è importante per tutte le scuole.
Infatti, chiarisce che i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza possono essere svolti anche nel mese di giugno e conferma che queste attività rientrano nell’orario di lavoro dei docenti, se fissate nel limite delle 18 ore settimanali.
Inoltre, esclude che un qualsiasi professore possa rivendicare compensi aggiuntivi quando la formazione rispetta i limiti contrattuali. Al contempo, rafforza la distinzione tra formazione obbligatoria e attività extra stipendiabili, in base a quanto previsto dal proprio contratto collettivo.
Concludendo, quella in oggetto è certamente di una pronuncia che può contribuire a ridurre le cause legali tra insegnanti e scuole. Infatti, fornisce agli istituti criteri chiari per programmare la formazione obbligatoria, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.