Congedo di paternità, cosa cambia con il Decreto Trasparenza

Le novità sul congedo di paternità alla luce delle ultime modifiche derivate dal Decreto Trasparenza

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Il congedo obbligatorio di paternità, introdotto per la prima volta nel 2013, è stato oggetto negli anni di continue revisioni che lo hanno esteso dalla durata iniziale di 1 giorno all’attuale durata di 10 giorni (o 20 giorni in caso di parto plurimo). Ecco come funziona alla luce delle ultime modifiche derivate dal “Decreto Trasparenza”.

Congedo di paternità, in cosa consiste

Il congedo di paternità consente a tutti lavoratori subordinati (pubblici e privati) di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (secondo le nuove disposizioni, elevabili a 20 giorni nei casi di parto gemellare) in occasione della nascita di uno o più figli o di procedure di affidamento e adozione. L’assenza viene retribuita garantendo un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

Il periodo di congedo può essere goduto in via continuativa oppure frazionata a giorni ma non a ore.

Dal 13 agosto 2022 , data di entrata in vigore del D. Lgs. 104/2022 (c.d.“ Decreto Trasparenza”), il congedo di paternità può essere richiesto nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo). Inoltre, può essere utilizzato entro lo stesso periodo di tempo anche in caso di morte perinatale del bambino.

Come richiederlo

Il diritto al congedo deve essere attivato dal padre lavoratore attraverso una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, con questi requisiti:

  • va rispettato un preavviso di almeno 5 giorni (nuovo termine ridotto rispetto ai precedenti 15 giorni),
  • occorre specificare i giorni di assenza da lavoro, in relazione all’evento della nascita e sulla base della data presunta del parto.

La contrattazione collettiva può stabilire condizioni di miglior favore sulle modalità della richiesta.

La comunicazione scritta può essere sostituita dall’utilizzo di sistemi informativi per la richiesta e la gestione delle assenze, se presenti in azienda.

Compatibilità con il congedo di maternità

Il congedo di paternità può essere utilizzato contemporaneamente aI congedo di maternità obbligatoria della madre lavoratrice.

La normativa sul congedo di paternità si applica anche ai lavoratori che usufruiscono del congedo alternativo in sostituzione della madre per situazioni di particolare gravità (morte o grave malattia, abbandono, affidamento esclusivo al padre).

Lavoratori esclusi

Non possono usufruire del congedo di paternità i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di tirocinio, borse di studio o stage, i quali non svolgono attività lavorativa di tipo subordinato.

Divieto di licenziamento

Per i padri che intendono avvalersi del congedo di paternità, il “Decreto Trasparenza” introduce anche una tutela particolare, già prevista per le madri: il divieto di licenziamento.

La normativa prevede che non è possibile licenziare il lavoratore padre a partire dal primo giorno di fruizione del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino.

Restano, tuttavia, le seguenti eccezioni per le quali il licenziamento è consentito:

  • colpa grave che determini una giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fine del rapporto per scadenza del termine inizialmente previsto (ad es. nei casi di lavoro a tempo determinato, somministrazione a termine o lavoro a chiamata a tempo determinato);
  • cessazione dell’attività aziendale;
  • esito negativo del periodo di prova.