A volte, per necessità personali, il lavoratore richiede un prestito a una società finanziaria o a una banca e si impegna a pagare il debito contratto attraverso il c.d. sistema della cessione del quinto dello stipendio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Indice
Definizione
Innanzitutto occorre distinguere i 3 attori coinvolti:
- il lavoratore dipendente chiamato cedente in quanto cede parte della propria retribuzione futura a garanzia del prestito richiesto;
- il datore di lavoro detto ceduto che trattiene e versa la quota;
- l’ente o istituto di credito quale cessionario con cui il lavoratore ha contratto il prestito.
Il creditore ha la garanzia del rimborso del prestito di norma sia attraverso una polizza assicurativa (in caso di morte e invalidità ad esempio) sia tramite il TFR accantonato dal lavoratore.
Generalmente il prestito non ha una durata superiore a 120 mesi ed è possibile estinguerlo in anticipo versando l’intero debito residuo e pagando una penale salvo non sia previsto diversamente.
Chi può accedere
Il prestito con cessione del quinto può essere richiesto dai dipendenti pubblici e privati con un contratto di a tempo indeterminato o determinato ma purché il debito possa essere estinto entro la scadenza.
Spesso anche l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni condizioni come ad esempio un numero minimo di dipendenti o un determinato capitale sociale minimo.
Documentazione e adempimenti del datore di lavoro
Il lavoratore deve presentare la documentazione relativa al contratto di lavoro in essere specificando alcune informazioni che riguardano l’inquadramento, lo stipendio medio netto e il TFR accantonato nonché eventuali altri prestiti o pignoramenti in atto.
La società che eroga il prestito predispone inoltre una delega che il lavoratore deve firmare per autorizzare la trattenuta mensile e una dichiarazione per il suo datore di lavoro che si impegna al versamento delle rate sul conto corrente che gli viene indicato.
Il datore di lavoro si obbliga nei confronti del cessionario e non può rifiutarsi di procedere con la cessione del quinto. In caso di mancato versamento, lo stesso andrebbe incontro ad un illecito civile.
In caso di variazione della retribuzione che comporti una riduzione superiore ad 1/3 della retribuzione netta, il cessionario deve essere avvisato per il ricalcolo dell’importo della rata da trattenere.
Il dipendente può richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto accantonato se l’importo del TFR è superiore a quello del finanziamento richiesto. La parte del TFR che può essere concessa è, pertanto, quella eccedente il debito, ma in ogni caso prima dell’erogazione deve essere comunicata tale intenzione alla finanziaria per ottenere la liberatoria.
Se durante il rapporto di lavoro il dipendente estingue il debito, il datore di lavoro dovrebbe contattare il cessionario in modo da richiedere la situazione definitiva con eventuale ricalcolo di interessi e spese alla data di estinzione.
Cosa succede nel caso di cessazione
Nei casi di dimissioni o licenziamento con successiva riassunzione, il cessionario deve essere avvisato in modo da poter notificare al nuovo datore di lavoro il debito residuo.
Nel contempo il datore di lavoro con l’ultima busta paga provvederà a trattenere non solo il quinto dello stipendio, ma anche il TFR accumulato fino a estinzione del prestito.
Qualora il lavoratore non trovi un nuova ricollocazione lavorativa, si dovrà rideterminare con il cessionario l’accordo per il rimborso delle rate restanti.
Differenza con il pignoramento
Il pignoramento dello stipendio è una espropriazione presso terzi mediante la quale il creditore, sulla base di un titolo esecutivo come ad esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna, soddisfa il proprio credito sullo stipendio che il lavoratore percepisce.
I limiti di pignorabilità differiscono in base al tipo di credito:
- un quinto per i crediti di lavoro;
- un terzo per gli alimenti dovuti per legge.
Altri limiti sono previsti nel caso di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate per soddisfare crediti fiscali come tasse o imposte dovute allo Stato o ad altri enti pubblici e nel dettaglio:
- 1/10 se lo stipendio è inferiore a 2.500,00 €
- 1/7 se lo stipendio è fra i 2.500,00 € e i 5.000,00 €
- 1/5 se lo stipendio è superiore a 5.000 €.
La cessione del quinto è pertanto dettata da una volontà dal dipendente, mentre il pignoramento dello stipendio comporta un’esecuzione forzata contro la volontà dello stesso derivante da un suo inadempimento precedente.
Se lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto ed è avviata una procedura di pignoramento, la quota massima pignorabile è pari alla differenza tra la metà dello stipendio al netto di ritenute e la quota ceduta.
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.