UE-ASEAN, storico accordo per collegare 1,1 miliardi di persone

Il partenariato UE-ASEAN nel settore dell'aviazione consentirà di sostenere la ripresa del settore nell’era post COVID-19 e ripristinerà la connettività a vantaggio di circa 1,1 miliardi di persone, generando maggiori scambi commerciali, turistici e interpersonali.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Negli ultimi trent’anni, l’Unione europea ha creato l’esempio più grande e di maggior successo al mondo di integrazione del mercato regionale e liberalizzazione del trasporto aereo. Il mercato unico del trasporto aereo dell’UE è stato sviluppato attraverso cambiamenti radicali nel panorama economico e normativo a beneficio dei consumatori e delle imprese.

La creazione del mercato unico dell’aviazione nell’UE ha avuto ripercussioni anche sulle relazioni esterne dell’UE in materia.

Relazioni internazionali più strette non solo hanno consentito e consentiranno l’accesso a nuovi mercati, ma anche permetteranno all’UE di garantire elevati standard di sicurezza nel trasporto aereo internazionale e di lavorare più efficacemente con gli altri per affrontare l’impatto del trasporto aereo sull’ambiente e salvaguardare una concorrenza leale in un contesto sempre più globalizzato e liberalizzato.

Nel 2016 la Commissione ha ottenuto dal Consiglio l’autorizzazione a negoziare un accordo sull’aviazione a livello dell’UE con l’ASEAN. I negoziati si sono conclusi nel giugno 2021.

L’accordo sul trasporto aereo

Sulla base di questi obiettivi e dei negoziati, durati 5 anni, l’Unione europea e l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), a cui aderiscono Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, hanno siglato un accordo globale sul trasporto aereo, che offrirà maggiori opportunità di trasporto aereo, potenzierà la connettività diretta tra le due aree geografiche, imponendo nuove regole.

L’Accordo, che trova applicazione immediata tra le parti, stabilisce parametri di riferimento globali, che impegnano tutti i 37 paesi delle due regioni a competere in modo leale e a migliore le condizioni sociali e ambientali e si traduce in nuove opportunità sia per i consumatori, che per le compagnie aeree e gli aeroporti, situati in Europa e nei paesi ASEAN.

Questo primo accordo sui trasporti aerei sostituisce più di 140 accordi bilaterali sui servizi aerei, stabilendo un unico insieme di norme e riducendo gli oneri burocratici, nonché offrendo una nuova piattaforma comune per la creazione di un’aviazione sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

I benefici di questo Accordo

Mentre la maggior parte degli Stati membri dell’UE ha siglato accordi bilaterali in materia di aviazione con singoli Stati dell’ASEAN, pochissimi hanno accordi con tutti i membri dell’Associazione.

Gli oltre 140 accordi bilaterali esistenti, che vanno ad essere sostituiti da questo nuovo Accordo, sono molto diversi per quanto riguarda la loro portata, a totale svantaggio dell’efficienza e di uno snellimento burocratico.

Gli accordi bilaterali sottoscritti fino a questo momento, inoltre, non coprono aspetti rilevanti quali la concorrenza leale, la trasparenza finanziaria, le questioni ambientali o sociali, volti a migliorare la sostenibilità del trasporto aereo e garantire condizioni di parità.

Il nuovo Accordo fornirà, quindi, un quadro unico e moderno per i servizi aerei tra l’UE e l’ASEAN, semplificando i requisiti amministrativi per operare tra le due aree geografiche e migliorerà la capacità delle compagnie aeree dell’UE e dell’ASEAN di competere per i flussi di traffico significativi.

L’Accordo UE-ASEAN, al di là dei diritti di traffico, pone in essere condizioni di parità per garantire una concorrenza leale e una piattaforma per la futura cooperazione su un’ampia gamma di questioni relative all’aviazione, come la sicurezza e la gestione del traffico aereo (ATM).

L’Accordo, in particolare, comprende:

  • una clausola di concorrenza leale dell’UE concordata con gli Stati membri e le parti interessate per evitare distorsioni della concorrenza e abusi;
  • disposizioni in materia di trasparenza per garantire il pieno rispetto degli obblighi;
  • disposizioni in materia sociale in linea con quelle contenute negli accordi commerciali internazionali dell’UE, che impegnano entrambe le Parti a migliorare le loro politiche sociali e del lavoro e forniscono un forum per discutere le questioni sociali nel settore dell’aviazione;
  • un forum per riunioni regolari di comitati congiunti per affrontare tutte le questioni e le potenziali differenze;
  • meccanismi per risolvere rapidamente qualsiasi controversia non risolta dal comitato misto;
  • disposizioni moderne e eque in materia di concorrenza per affrontare le distorsioni del mercato.

Le Parti, con la firma dell’Accordo, sono in grado di esercitare i cd. diritti di traffico di terza e quarta libertà (Convenzione di Chicago) per i servizi passeggeri e merci tra qualsiasi aeroporto dell’UE e l’ASEAN e viceversa. Si tratta di un importante miglioramento rispetto agli accordi bilaterali sui servizi aerei piuttosto restrittivi degli Stati membri. Per molte rotte l’accordo aereo consentirà voli per la prima volta in assoluto, collegando più di 100 coppie di paesi UE-ASEAN che, finora, non avevano una base giuridica per sottoscrivere accordi di servizi aerei tra di loro.

L’Accordo prevede fino a 14 voli settimanali per passeggeri da o verso ogni Stato membro dell’UE, operati con diritti di quinta libertà per i servizi passeggeri, ad esempio la possibilità di volare da Praga a Singapore e poi a Manila.

I primi 7 voli saranno disponibili immediatamente e gli altri 7 due anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, e solo su rotte non gestite da compagnie aeree dell’altra parte. Per il trasporto aereo di merci, le compagnie aeree dell’UE e dell’ASEAN potranno immediatamente esercitare i diritti di traffico illimitati di quinta libertà.

L’Accordo porterà a più opzioni di volo e prezzi più competitivi. Garantirà i più elevati standard di sicurezza per i passeggeri e contribuirà a un settore dell’aviazione più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Sono stati predisposti meccanismi di applicazione e obblighi, che garantiscono la trasparenza finanziaria per evitare distorsioni della concorrenza e abusi. Le sovvenzioni e il sostegno alle compagnie aeree sono possibili solo in alcuni casi e si applicano criteri rigorosi. Procedure di risoluzione delle controversie dettagliate e agili sono previste anche in caso di disaccordo tra le Parti.

Entrambe le Parti hanno, inoltre, riconosciuto l’importanza delle questioni ambientali e sociali, hanno convenuto di cooperare al riguardo e di migliorare le rispettive legislazioni e politiche in ambito sociale e del lavoro.

ASEAN

L’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, o ASEAN, è stata istituita l’8 agosto 1967 a Bangkok, in Thailandia, con la firma della Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok) da parte dei Padri Fondatori dell’ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia. Brunei Darussalam è entrato a far parte del l’ASEAN il 7 gennaio 1984, seguito dal Vietnam il 28 luglio 1995, dal Laos PDR e dal Myanmar il 23 luglio 1997, e dalla Cambogia il 30 aprile 1999, che costituisce oggi i dieci Stati membri del l’ASEAN.

Con l’entrata in vigore della Carta dell’ASEAN il 15 dicembre 2008, l’ASEAN ha iniziato ad operare in un nuovo quadro giuridico, istituendo una serie di nuovi organi per rafforzare il suo processo di costruzione della comunità.

La Carta dell’ASEAN è stata pienamente ratificata in tutti i 10 Stati membri del l’ASEAN. Singapore è stata la prima a depositare lo strumento di ratifica presso il Segretario generale dell’ASEAN, il 7 gennaio 2008; la Thailandia è stata l’ultima, il 15 novembre 2008.

La Carta ASEAN è diventata un accordo giuridicamente vincolante tra i 10 Stati membri dell’ASEAN.

L’ASEAN è una potenza economica globale con un mercato dell’aviazione in rapida crescita. Nel 2019 è stata il nono più grande mercato dell’UE per il trasporto merci e il 16mo per i passeggeri, con oltre 8 milioni di passeggeri.

Le libertà dell’aria

Lo sviluppo che stava vivendo il trasporto aereo di persone e merci gia’ prima del secondo conflitto mondiale aveva evidenziato una serie di criticità tecniche e politiche inerenti il sorvolo e l’atterraggio sul territorio di altri Stati.

Queste e altre problematiche furono messe sul tavolo della Conferenza di Chicago, nel 1944, senza pero’ addivenire a dei risultati soddisfacenti per tutte le parti interessate. La decisione finale adottata dalla Conferenza fu, allora, quella di definire i rapporti commerciali riguardanti i servizi aerei internazionali regolari con due Accordi separati – Accordo sui servizi aerei di transito e Accordo sul trasporto aereo internazionale, elaborati contestualmente alla Convenzione, in modo tale che ogni Stato partecipante potesse avere la possibilità di sottoscrivere uno o entrambi gli Accordi.

I due Accordi sul trasporto aereo di linea codificano  “le cinque libertà dell’aria”; dove le prime due sul transito sono di carattere “tecnico”, mentre le altre tre sono di carattere “commerciale”.

In particolare:

Accordo sui “Servizi aerei di transito”

Questo Accordo prevede che ogni Stato riconosca agli altri Stati contraenti, per quel che riguarda i servizi aerei internazionali regolari, le seguenti libertà tecniche:

  • l’aeromobile di uno Stato contraente può sorvolare il territorio di un altro Stato contraente senza atterrare, effettuando il semplice sorvolo del territorio di uno Stato da parte della compagnia aerea di nazionalità diversa (Prima Libertà);
  • l’aeromobile di uno Stato contraente può atterrare nel territorio di un altro Stato contraente per ragioni non commerciali, permettendo lo scalo tecnico, senza imbarco e/o sbarco di passeggeri (Seconda Libertà).

Accordo sul “Trasporto aereo internazionale”

L’Accordo sul “Trasporto aereo internazionale” prevede che ogni Stato contraente riconosca agli altri Stati contraenti, per quel che riguarda i servizi aerei internazionali regolari, oltre alle due libertà previste nell’altro Accordo, ulteriori tre libertà commerciali:

  • l’aeromobile di uno Stato contraente può sbarcare, nel territorio di un altro Stato contraente, passeggeri, merci e posta imbarcati nel territorio nel quale l’aeromobile ha la nazionalità (Terza Libertà);
  • l’aeromobile di uno Stato contraente può imbarcare passeggeri, posta o merci nel territorio di uno Stato contraente, con destinazione nel territorio dello Stato di nazionalità dell’aeromobile (Quarta Libertà);
  • l’aeromobile di uno Stato contraente può imbarcare nel territorio dello Stato contraente passeggeri, posta o merci, con destinazione nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente e sbarcare passeggeri, posta o merci, provenienti dal territorio di qualsiasi altro Stato contraente, permettendo il trasporto tra due scali situati in Paesi diversi da quello della Compagnia aerea, come prosecuzione o scalo intermedio di un volo in terza e quarta libertà (Quinta Libertà).

Nel 1997 si è giunti al riconoscimento di ulteriori quattro libertà dell’aria, che vanno ad aggiungersi alle 5 appena descritte, ovvero:

  • le compagnie aeree dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri all’interno di un altro Stato della Comunità o da questo verso un terzo Stato purché il volo abbia origine nel Paese di appartenenza (Sesta Libertà);
  • le compagnie aeree dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal proprio purché le due tratte abbiano connessione nel proprio Paese (Settima Libertà);
  • le compagnie aeree dell’Unione Europea possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal Questa libertà (Ottava Libertà) è chiamata cabotaggio ed è solitamente impiegata dalle grandi compagnie aeree per ovvi motivi legati ai costi di gestione e manutenzione degli aeromobili;
  • le compagnie aeree dell’Unione Europea possono operare voli all’interno di un Paese e vendere la sola tratta domestica, con origine e/o destinazione nel Paese di appartenenza. La Nona Libertà viene denominata cabotaggio totale (Nona Libertà).

Passi successivi per l’accordo UE-ASEAN

L’introduzione di un quadro moderno per i servizi aerei tra l’Europa e l’Asia offrirà, quindi, nuove opportunità nel rispetto di standard elevati e rappresenta pertanto un investimento per il futuro.

Le Parti avvieranno ora, come tappa successiva, il processo di ratifica nel rispetto delle rispettive procedure previste per l’entrata in vigore dell’Accordo.

L’UE ha firmato accordi globali sul trasporto aereo analoghi con altri Paesi partner, come Stati Uniti, Canada, Qatar, Balcani occidentali, Marocco, Georgia, Giordania, Moldova, Israele, Ucraina e Armenia.