Pirateria online, stretta Ue sullo streaming di eventi sportivi

Pirateria, la Commissione europea adotta misure contro gli streaming pirata di eventi sportivi e dal vivo

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

La pirateria su scala globale mette a rischio la redditività delle industrie creative e sportive, soprattutto nel caso di eventi dal vivo. Gli Stati membri sono chiamati a intensificare la lotta contro questo fenomeno, che sottrae risorse economiche.

Investimenti e risorse per gli eventi dal vivo

Lo sport e altri eventi dal vivo, come i concerti e gli spettacoli, contribuiscono a promuovere una scena culturale europea diversificata e svolgono anche un ruolo importante nel riunire le persone e nell’alimentare il senso di appartenenza ad una comunità.

L’organizzazione di tali eventi, così come la loro trasmissione e ritrasmissione in diretta, richiede investimenti rilevanti e contribuisce alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. Gli organizzatori di eventi, inoltre, investono notevoli risorse finanziarie, tecniche e umane per contrastare la pirateria online e collaborare con i prestatori di servizi, dato che, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale e come evidenziato da recenti studi, il valore principale della maggior parte degli eventi dal vivo risiede proprio nella trasmissione in diretta degli eventi, concludendosi al termine degli stessi.

In questo contesto si inserisce l’ultima raccomandazione della Commissione europea.

Lo scopo della raccomandazione è combattere la pirateria online con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi e altri eventi live, incoraggiando gli Stati membri e tutte le parti interessate ad adottare misure efficaci contro la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta e offrendo, nel contempo, le necessarie garanzie a tutela dei diritti fondamentali e promuovendo la collaborazione tra gli organizzatori di eventi sportivi, i titolari di diritti, fornitori di servizi di intermediazione e autorità pubbliche, perché il fenomeno della pirateria possa agire su un campo sempre più stringente e trasversale.

Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi e non solo 

Il Parlamento europeo nella risoluzione del 19 maggio 2021 sulle “Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale” ritiene che la lotta alla pirateria online relativa agli eventi sportivi, che sono trasmessi in diretta e il cui valore economico risiede nella diffusione in tempo reale, rappresenti la principale sfida a cui fanno fronte gli organizzatori di eventi sportivi e richiede un intervento legislativo a livello di Unione, così come gli organizzatori di eventi sportivi debbono contribuire a un modello sportivo europeo che promuova lo sviluppo dello sport e rispetti gli obiettivi sociali ed educativi.

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare regolarmente e a sviluppare ulteriormente l’elenco delle offerte su Agorateka.eu, in modo che i consumatori siano agevolati nell’identificare contenuti legali online, non solo con riferimento agli eventi sportivi, ma anche relativi alla musica, tv, e-book, film o videogiochi.

La diffusione illegale in streaming degli eventi sportivi è un fenomeno in crescita, che arreca gravi distorsioni all’ecosistema sportivo e agli utenti finali, i quali potrebbero essere esposti a diverse forme di danni, tra cui il furto di identità, malware provenienti da applicazioni gratuite, o il furto dei dati di identificazione di una carta di credito o altri dati personali e ad altre pratiche dannose o pregiudizievoli legate alla rete.

Considerazioni analoghe, naturalmente, trovano ampia applicazione anche alle trasmissioni in diretta di altri eventi, come concerti, opere, musical, spettacoli teatrali o giochi.

Il danno economico causato dalla pirateria degli eventi live deriva anche dal mancato abbonamento degli utenti, mancato versamento delle tasse, mancata vendita dei biglietti d’ingresso e ricavi pubblicitari, con conseguente impatto su tutte le parti interessate che contribuiscono alla catena di valore degli eventi live.

Piracy-as-a-Service

La pirateria avviene attraverso mezzi sempre più sofisticati e attraverso diversi servizi, come IPTV illegale, applicazioni o siti web.

La pirateria online di eventi sportivi è un fenomeno globale, con i servizi pirata, riguardanti gli streaming live event, che utilizzano sempre più società di hosting “offshore” per raggiungere gli utenti nell’Unione.

Negli ultimi anni è stato sviluppato un nuovo tipo di servizio a sostegno della pirateria, denominato “Piracy-as-a-Service”, che fornisce una suite di servizi pronti all’uso che rendono facile creare, operare e monetizzare un’operazione pirata pienamente funzionante.

In alcuni casi, questi servizi illegali si presentano come servizi di streaming legali. Inoltre, gli operatori che rendono disponibili ritrasmissioni non autorizzate hanno sviluppato strategie di resilienza per aggirare le misure di applicazione. È, pertanto, necessario monitorare attentamente lo sviluppo di nuove forme di pirateria e strategie di resilienza, che possono avere un impatto anche su altri tipi di contenuti e incidere sulla capacità dei titolari di diritti di farli valere efficacemente, tenendo conto, in particolare, dell’evoluzione tecnologica e dei nuovi modelli commerciali.

Le ritrasmissioni online non autorizzate di eventi live iniziano con l’intercettazione e la “cattura” illecita del segnale pre-broadcast o del segnale broadcast, che viene poi trasmesso attraverso vari fornitori di servizi intermedi da fornire agli utenti finali tramite diverse interfacce (siti web, applicazioni, IPTV). I servizi di fornitori che offrono soluzioni ad alte prestazioni possono essere utilizzati per ritrasmissioni non autorizzate, ad esempio fornitori di server dedicati. Inoltre, i servizi a monte della catena di trasmissione, quali le reti di distribuzione dei contenuti o i reverse proxy, possono essere utilizzati in modo improprio dagli operatori di ritrasmissione non autorizzata per effettuare tali ritrasmissioni o per occultare la fonte delle ritrasmissioni non autorizzate. Mentre, a valle, i fornitori di accesso a Internet forniscono connettività a Internet agli utenti finali e fungono da gateway per tutti i contenuti disponibili online.

È, pertanto, necessario individuare soluzioni efficaci adeguate alle rispettive funzioni dei diversi tipi di prestatori di servizi intermediari, conformemente al diritto dell’Unione, in particolare ai diversi obblighi applicabili ai prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, per consentire loro di rimuovere o disabilitare rapidamente l’accesso alle ritrasmissioni non autorizzate di eventi live.

Cosa prevede il diritto dell’Unione europea

Il diritto dell’Unione prevede già diversi strumenti per combattere le ritrasmissioni non autorizzate di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi. In particolare, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e degli articoli 9 e 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i titolari di diritti possono richiedere provvedimenti inibitori nei confronti di trasgressori o di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi. Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2065 fornisce un quadro generale per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, affrontando la diffusione di contenuti illegali online, armonizzando le norme sui meccanismi di comunicazione e di azione e semplificando il trattamento degli avvisi inviati ai fornitori di servizi di hosting. In pratica, l’attuazione dei rimedi disponibili dipende dalla natura dei fornitori di servizi intermedi.

Alcuni servizi intermediari, come i fornitori di servizi di hosting, sono in grado di azione per rimuovere o disabilitare l’accesso ai contenuti illegali ospitati da loro su ricezione di un avviso, mentre altri, come i fornitori di accesso a Internet, senza pregiudizio di ulteriori azioni volontarie, sono obbligati ad agire solo sulla base di un’ingiunzione concessa da un’autorità giudiziaria o amministrativa per impedire l’accesso degli utenti finali a contenuto illecito.

Copyright e diritti connessi

Gli eventi sportivi non sono, in quanto tali, protetti da copyright e diritti connessi. Gli organizzatori di manifestazioni sportive non sono riconosciuti come titolari di diritti ai sensi del diritto d’autore dell’Unione e di conseguenza, in linea di principio, non possono avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso esistenti ai sensi del diritto di proprietà intellettuale dell’Unione, in particolare ai sensi della direttiva 2004/48/CE, a meno che non detengano i diritti su base contrattuale di altri titolari di diritti o beneficino di un diritto di proprietà intellettuale concesso ai sensi del diritto nazionale.

Gli organizzatori di eventi sportivi possono beneficiare di una protezione specifica concessa ai sensi del diritto nazionale in alcuni Stati membri. La possibilità per gli Stati membri di proteggere le manifestazioni sportive a livello nazionale, se del caso in virtù della tutela della proprietà intellettuale, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In alcuni Stati membri, gli organizzatori di manifestazioni sportive, insieme agli organismi di radiodiffusione, hanno accesso a mezzi di ricorso che consentono loro di intervenire in caso di ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta.

Inoltre, gli organismi di radiodiffusione godono di diritti diversi ai sensi del diritto dell’Unione che può consentire loro di intraprendere azioni contro la ritrasmissione non autorizzata di eventi di sport dal vivo.

In assenza di diritti e rimedi specifici a livello dell’Unione applicabili allo sport, spesso, è difficile per gli organizzatori di eventi sportivi intervenire tempestivamente contro la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta.

Al fine di prevenire la perdita di valore derivante dalla trasmissione in diretta di eventi sportivi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che gli organizzatori di eventi sportivi abbiano accesso a mezzi di ricorso che consentano loro di richiedere la disattivazione dell’accesso alle ritrasmissioni non autorizzate in modo molto rapido.

In alcuni casi gli organizzatori di eventi sportivi beneficiano anche dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE, in quanto sono stati loro riconosciuti diritti di proprietà intellettuale ai sensi del diritto nazionale. In tali casi gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se e in quale misura le raccomandazioni relative alle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta dovrebbero applicarsi anche a tali organizzatori di eventi sportivi.

La trasmissione in diretta di eventi diversi dallo sport è generalmente protetta dal diritto d’autore e dai diritti connessi concessi ai sensi del diritto dell’Unione ad autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori cinematografici e organizzazioni di radiodiffusione.

Nel caso di tali diritti, i titolari di questi possono avvalersi dei rimedi previsti dalla direttiva 2001/29/CE, dalla direttiva 2004/48/CE e dal regolamento (UE) 2022/2065. Ciò vale anche per gli organizzatori di eventi sportivi che godono di diritti di proprietà intellettuale ai sensi del diritto nazionale. È importante garantire che i rimedi disponibili per i titolari di diritti consentano un’azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare del suo elemento sensibile al fattore tempo.

La raccomandazione della Commissione

La raccomandazione fa seguito, come abbiamo potuto approfondire, alla risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale, approvata nel maggio 2021.

Durante l’elaborazione della raccomandazione la Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare, in occasione di una riunione, tenutasi nel febbraio 2023, con i rappresentanti delle emittenti, delle organizzazioni per i diritti sportivi, delle organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, degli intermediari online e delle autorità nazionali. Ha, inoltre, discusso con gli Stati membri nell’ambito del comitato di contatto sul diritto d’autore.

La raccomandazione si basa, inoltre, sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale del 2020, nel quale si afferma che la persistente pratica della contraffazione e della pirateria rappresenta uno dei principali ostacoli che impediscono all’Europa di sfruttare il proprio patrimonio intellettuale per rafforzare la ripresa e la resilienza.

La raccomandazione incoraggia gli Stati membri, le autorità nazionali, i titolari di diritti e i fornitori di servizi di intermediazione ad adottare misure efficaci, adeguate e proporzionate per combattere le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta e di altri eventi live, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La raccomandazione si concentra su tre settori principali. Vediamoli nel dettaglio.

Trattamento tempestivo delle segnalazioni relative a eventi in diretta

Sulla base del regolamento sui servizi digitali, la raccomandazione sottolinea la necessità che i prestatori di servizi di hosting intervengano con urgenza al fine di ridurre al minimo i danni causati dallo streaming illegale.

La tempestività del trattamento degli avvisi diventa elemento caratterizzante dell’azione contro la pirateria.

Nel trattare gli avvisi relativi a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, i fornitori di servizi di hosting dovrebbero prendere in considerazione la natura specifica delle trasmissioni in diretta di eventi sportivi e ridurre al minimo i danni causati durante la ritrasmissione non autorizzata dell’evento.

Per garantire che l’avviso venga elaborato e venga presa una decisione tempestiva, i fornitori di servizi di hosting sono incoraggiati a cooperare con i titolari di diritti di trasmissione degli eventi sportivi in diretta. In particolare:

  • impegnandosi efficacemente con segnalatori di fiducia ai fini della raccomandazione;
  • sviluppando e utilizzando soluzioni tecniche volte a facilitare il trattamento di avvisi.

I fornitori di servizi intermedi, in particolare quelli che sono in grado di identificare e localizzare la fonte di ritrasmissione non autorizzata di eventi live, sono incoraggiati a:

  • cooperare, anche con i titolari di diritti, per facilitare l’identificazione della fonte della ritrasmissione non autorizzata di eventi live;
  • mettere in atto misure specifiche contro l’abuso ripetuto dei loro servizi.

Ingiunzioni dinamiche

Sulla base delle soluzioni previste dalla direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e prendendo spunto dalle esperienze maturate in alcuni Stati membri, la raccomandazione incoraggia il ricorso a ingiunzioni di blocco adattate agli eventi in diretta e, nel caso di eventi sportivi in diretta, invita gli Stati membri a riconoscere agli organizzatori di eventi sportivi la legittimazione a chiedere un’ingiunzione laddove ciò non sia attualmente possibile.

Gli Stati membri sono invitati a valutare se, nella loro giurisdizione, gli organizzatori di eventi sportivi hanno il diritto di intraprendere azioni legali per prevenire o vietare la ritrasmissione non autorizzata di un evento sportivo in diretta.

In caso contrario, gli Stati membri sono incoraggiati a concedere la legittimazione ad agire per ottenere un’ingiunzione al fine di prevenire la ritrasmissione non autorizzata imminente di eventi sportivi in diretta o di vietare la continuazione della ritrasmissione non autorizzata.

Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere ingiunzioni nei confronti degli operatori di ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, nonché nei confronti dei fornitori di servizi intermedi i cui servizi sono abusati da terzi per ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, indipendentemente dalla mancanza di responsabilità dell’intermediario, al fine di porre fine o impedire tale ritrasmissione. Tale ingiunzione può consistere nel bloccare l’accesso a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta.

Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire ai titolari di diritti di trasmissione in diretta di eventi sportivi di presentare domanda di ingiunzione prima dell’inizio della manifestazione sportiva, anche presentando all’autorità competente prove che dimostrano che l’operatore in questione ha già fornito l’accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi analoghi.

Al fine di identificare tali servizi pirata in modo appropriato dopo l’emissione di un’ingiunzione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso, caso per caso, di una metodologia che garantisca l’aggiornamento dell’elenco dei siti Internet oggetto di ingiunzione, anche attraverso la cooperazione tra i titolari dei diritti e i destinatari dell’ingiunzione e soggetti preposti al controllo.

Le misure tecniche applicate per l’attuazione di tali ingiunzioni dovrebbero essere adeguate a prevenire o, quanto meno, rendere difficile l’accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta e scoraggiare seriamente gli utenti finali dall’accedere a tali ritrasmissioni non autorizzate.

Offerte commerciali e sensibilizzazione

La raccomandazione incoraggia, inoltre, gli organizzatori di eventi sportivi e di altri eventi in diretta e le emittenti ad aumentare la disponibilità, l’accessibilità economica e l’attrattiva delle loro offerte commerciali per gli utenti finali in tutta l’Unione. Invita gli Stati membri a informare gli utenti sull’esistenza di offerte legali per fruire di questo tipo di contenuti e a sensibilizzare le autorità di contrasto in merito al problema della pirateria.

La raccomandazione rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, nonché tra i titolari dei diritti e gli intermediari per contrastare più efficacemente il fenomeno delle ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta, con l’obiettivo di garantire uno scambio regolare di informazioni tra le autorità amministrative sulle misure applicate, sulle sfide che comportano e sulle buone pratiche da adottare nella lotta contro la pirateria online di eventi dal vivo.

La cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri è importante alla luce della natura stessa della pirateria, che rappresenta proprio una natura globale.

La raccomandazione istituisce un solido meccanismo di monitoraggio per valutare i propri effetti sulla lotta contro la pirateria e, se necessario, soppesare ulteriori misure.

Questo lavoro sarà svolto con il sostegno dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (Osservatorio dell’EUIPO) e prevede la fissazione di chiari indicatori chiave di prestazione (ICP) per procedere a un monitoraggio efficace.

La Commissione invita l’Osservatorio EUIPO ad istituire una rete dedicata alle autorità amministrative favorendo lo scambio regolare di informazione sulle misure applicate, le sfide e le buone pratiche messe in campo per dare seguito a quanto oggetto della raccomandazione.

La Commissione invita l’Osservatorio EUIPO, inoltre, a sostenere l’individuazione di ulteriori indicatori, in collaborazione con le parti interessate, al fine di monitorare l’attuazione e gli effetti della raccomandazione.

Al contempo gli Stati membri e le parti interessate sono invitate a trasmettere all’Osservatorio EUIPO e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative a tali misure e azioni, nonché informazioni e dati disponibili sul volume di ritrasmissioni non autorizzate di sport in diretta e altri eventi dal vivo.

Le parti interessate sono, inoltre, incoraggiate a presentare dati sulla disponibilità e sulla reperibilità di offerte legali dei contenuti contemplati dalla presente raccomandazione.

La Commissione monitorerà attentamente, insieme all’Osservatorio dell’EUIPO, gli effetti della raccomandazione, avviando preventivamente un processo per la definizione degli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio, che sarà ultimato prima dell’estate.

Sulla base di tale esercizio di monitoraggio, la Commissione valuterà gli effetti della raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta entro il 17 novembre 2025.

Questo è anche il termine entro il quale la Commissione valuterà l’interazione del regolamento sui servizi digitali con altri atti giuridici, compresa la legislazione sul diritto d’autore. L’applicazione del regolamento sui servizi digitali rafforzerà l’intero spettro della lotta contro i contenuti illegali sulle piattaforme online, con un impatto efficace anche sulla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi e altri eventi in diretta.

La Commissione deciderà, quindi, se saranno necessarie misure supplementari a livello dell’UE, alla luce degli sviluppi tecnologici, nonché dell’evoluzione dei canali di distribuzione e dei modelli di consumo.