Reddito cittadinanza, nuove regole Inps: cambiano ancora gli importi

Con il suo ultimo messaggio, l'INPS ha reso noto il nuovo metodo di calcolo dei redditi familiari percettori del reddito di cittadinanza: così cambiano (ancora) gli importi

Pubblicato: 5 Febbraio 2022 13:09

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Con il messaggio n° 548 del 3 febbraio 2022, l’INPS ha reso noto il nuovo metodo di calcolo dei redditi familiari percettori del reddito di cittadinanza: il valore corrente delle prestazioni assistenziali, percepite da tutti i componenti il nucleo beneficiario, è stato oggetto di aggiornamento, con conseguente incidenza sugli importi.

Vediamo come cambiano (ancora) le regole.

Reddito cittadinanza, le nuove regole Inps

Le nuove regole INPS relativa alle modalità di calcolo del reddito di cittadinanza tengono conto di quanto previsto dall’articolo 2 – comma 6 – del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), secondo cui il reddito familiare deve essere determinato “al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”, quali, ad esempio, l’indennità di accompagnamento (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013).

Ad oggi, però il valore corrente delle prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia:

  • Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
  • Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
  • Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
  • Pensione sociale e assegno sociale;
  • Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).

Nello specifico, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale (per una esemplificazione del meccanismo di calcolo).

Reddito di cittadinanza: come e da quando cambiano gli importi

Delle nuore regole di calcolo INPS si dovrà tenere conto già per gli importi di gennaio. Infatti, spiega l’Istituto nella sua nota, “a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento”, e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: “a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi”.

Resta invece confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della condizione di disabilità.

L’adeguamento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione del reddito di cittadinanza (o pensione di cittadinanza), si considerano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare:

  • maggiorazioni dell’assegno sociale;
  • maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
  • maggiorazione sociale;
  • importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
  • quattordicesima.

Pertanto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.

Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.