Cos’è e come funziona il referendum abrogativo

Scopri con QuiFinanza le caratteristiche del referendum abrogativo e quali sono le sue funzioni.

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

Pubblicato: 26 Giugno 2020 12:39Aggiornato: 16 Aprile 2024 14:57

Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta, è previsto dall’articolo 75 della Costituzione Italiana e serve per deliberare la abrogazione totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge attraverso una consultazione della popolazione. Questo tipo di referendum non può ovviamente essere proposto su ogni tipo di legge, ma è la Costituzione stessa a dettare le modalità di applicazione, le regole e i limiti.

Il referendum abrogativo, ai fini della sua validità, necessita di un quorum, cioè di un numero minimo di elettori che esercitino il loro diritto. Per capire effettivamente come funziona, chi lo indice e quali sono le soglie minime di validità è fondamentale conoscere più in dettaglio che cosa prevede l’articolo 75 della Costituzione.

Referendum abrogativo: cos’è?

Prima di tutto è importante sapere che la Costituzione prevede 3 tipi di referendum: abrogativo, costituzionale e consultivo o territoriale. Ognuno ha le proprie caratteristiche, ma in questo articolo ci focalizzeremo solo sul referendum abrogativo. Si tratta di uno strumento con il quale si chiede l’abrogazione di una legge o di un decreto in modo totale oppure parziale.

Il referendum può essere richiesto da 500mila cittadini che hanno compiuto la maggiore età, oppure da 5 Consigli Regionali. Dopo aver raggiunto questi requisiti e dopo aver superato il controllo dell’Ufficio Centrale e della Corte Costituzionale, la popolazione sarà chiamata a votare per esprimere la sua opinione, in merito alla cessazione o meno degli effetti di una legge o di atto avente forza di legge.

Prima di tutto è importante sapere che la Costituzione prevede 3 tipi di referendum: abrogativo, costituzionale e consultivo. Ognuno ha le proprie caratteristiche, ma in questo articolo ci focalizzeremo solo sul referendum abrogativo. Si tratta di fatto, di una petizione popolare con la quale si chiede l’abrogazione di una legge o di un decreto in modo totale oppure parziale.

Il referendum può essere richiesto da 500mila cittadini aventi compiuta la maggiore età, oppure da 5 Consigli Regionali. Dopo aver raggiunto questi requisiti e dopo aver verificato la costituzionalità del referendum, la popolazione sarà chiamata a votare per esprimere la sua opinione, in merito alla cessazione o meno degli effetti di una legge o di un decreto.

Referendum abrogativo: come funziona?

Il referendum abrogativo non è però applicabile a tutte le leggi, ma soprattutto affinché sia valido devono votare almeno il 50% degli aventi diritto al voto, per raggiungere il cosiddetto quorum.

Le leggi su cui non ha efficacia il referendum abrogativo, sono ad esempio la legge elettorale, insieme ad altre leggi considerate costituzionalmente necessarie, e inoltre le:

  • leggi tributarie e di bilancio;
  • leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di amnistia e di indulto;
  • leggi costituzionalmente obbligatorie;
  • leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato;
  • gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare.

In generale quindi non sono abrogabili con il referendum tutte le leggi gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie: per queste è richiesta l’abrogazione attraverso l’iter parlamentare. La validità è raggiunta con il quorum, cioè quando vanno a votare ed esprimono correttamente il loro voto, la maggioranza dei cittadini di maggiore età e quindi, aventi diritto al voto.

Il referendum abrogativo deve seguire un procedimento molto preciso prima che si possa arrivare al voto dei cittadini: il primo vaglio è quello presso l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che verifica la conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti. Il secondo passaggio è il controllo della Corte Costituzionale che deve verificare “se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell’art. 75 Cost. siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell’articolo stesso”.

La Corte Costituzionale dovrà verificare, ad esempio, che:

  • il referendum non sia relativo ad una delle leggi escluse dalla possibilità di essere sottoposte a procedura referendaria;
  • quali sono le caratteristiche della legge per la quale è richiesta l’abrogazione;
  • la domanda sia posta agli elettori in modo chiaro, ben comprensibile e non possa suscitare incomprensioni o dubbi.

Il giudizio finale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se positivo si può procedere con le votazioni, se negativo invece, sarà respinto. Ogni referendum abrogativo può svolgersi solamente in un periodo preciso che va dal 15 aprile al 15 giugno. In seguito al voto i risultati, che diventeranno quindi norma di risulta, diventeranno atti aventi forza di legge.

Il Parlamento è vincolato all’esito dell’abrogazione, tuttavia le Camere mantengano intatta la loro funzione legislativa, potendo “correggere, modificare o integrare la disciplina” risultante dall’esito abrogativo (cfr. Corte cost. 32/1993). Rimane invece preclusa la possibilità di prolungare gli effetti della legge abrogata in via referendaria, dovendosi così interpretare il limite, più volte ricordato dalla Corte stessa, in base al quale il legislatore non può far rivivere “né formalmente, né sostanzialmente” quanto abrogato con il referendum (cfr. Corte cost. 468/1990).

Se la proposta abrogativa è respinta dalla maggioranza dei voti validi, non può essere riproposta nei successivi cinque anni (cfr. art. 38 l. 352/1970). In caso di mancato raggiungimento del quorum invece, non si applica questo principio in quanto non equivale a un risultato negativo dell’abrogazione.

Altri tipi di referendum

Oltre a quello abrogativo, la Costituzione prevede altri tipi di referendum: quello costituzionale e quello consultivo. Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della Costituzione e prevede modifiche alla Costituzione e alle leggi costituzionali. Tali modifiche sono già state definite e approvate tuttavia in Parlamento e i cittadini potranno soltanto esprimere la loro opinione accettandole o meno.

L’altro tipo di referendum invece, quello consultivo è quello maggiormente utilizzato a livello locale ma è il meno vincolante tra i referendum. E’ stato utilizzato soprattutto a livello locale. Serve ad esempio per far esprimere il parere delle popolazioni interessate sulla proposta di fusione o creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.)