Novità in tema di codice della strada: ma siamo davvero pronti al cambiamento?

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Ne parliamo con l'Avvocato Stefano Grolla.

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Redazione

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Uno dei temi di maggiore attualità degli ultimi tempi riguarda la proposta di modifica del Codice della Strada: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale, finalizzato ad arrestare il numero di sinistri ed incidenti – spesso mortali – che quotidianamente si verificano nelle nostre strade.

Le novità proposte – che saranno ora sottoposte all’iter Parlamentare –  riguardano svariati aspetti, come il rafforzamento delle sanzioni, la prevenzione, l’educazione stradale ma anche ZTL, gli autovelox e segnaletica stradale.

Il disegno di legge approvato riserva poi una particolare attenzione alla tematica della guida in stato di ebbrezza; la disciplina è infatti ispirata alla cosiddetta “tolleranza zero”, con l’inasprimento delle pene per i conducenti fermati in stato di alterazione alcolica.

Regole ancora più rigide sono previste poi per i “soggetti recidivi”: il disegno di legge prevede infatti l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero.

Se da un lato l’intento del Governo sembra essere apprezzabile – poiché finalizzato a garantire una maggior sicurezza stradale, prevenendo così le innumerevoli stragi che, specie negli ultimi tempi, sono ormai all’ordine del giorno – allo stesso tempo, la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma gli strumenti attualmente in possesso delle Forze di Polizia (e quindi etilometri, autovelox) saranno idonei a garantire la funzionalità del rigido sistema così introdotto?

I maggiori dubbi sorgono, indubbiamente, con riferimento agli etilometri: sono infatti sempre più numerose le pronunce che hanno evidenziato l’inesattezza dei risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo di tali apparecchi.

Sulla base di vizi di natura formale si è dunque giunti alla pronuncia di molteplici sentenze di assoluzione, proprio a causa del fatto che, molto spesso, gli etilometri utilizzati non hanno permesso di superare la soglia della “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio” necessaria per affermare la penale responsabilità dell’imputato.

Esiste infatti una vera e propria check list che i citati strumenti devono rispettare affinché i risultati ottenuti mediante il loro utilizzo possano essere posti a fondamento di una pronuncia di condanna; in particolare:

  • Ciascun etilometro deve essere assoggettato ad omologazione, la quale garantisce la conformità dello strumento rispetto ai requisiti prescritti dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione e dal Ministro della Sanità;
  • Ogni apparecchio deve essere sottoposto ad una verifica preventiva del corretto funzionamento, con cadenza annuale;
  • Ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati relativi al costruttore, numero di matricola, conformità, omologazione e la registrazione delle operazioni di controllo effettuate (comprese le eventuali riparazioni);
  • Ciascun apparecchio deve essere dotato di un dispositivo che permetta di verificarne la corretta calibratura prima e dopo l’esecuzione del test;
  • Ogni etilometro deve essere dotato di una propria omologazione, la quale è valida solo nei confronti del richiedente e non può essere trasferita a terzi.

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito, di particolare interesse è la vicenda che ha riguardato molti alcol – test, appartenenti alla tipologia “DRAGER MKIII 7110”: in recenti sentenze è infatti emerso come molti dei citati esemplari presentino un difetto formale di omologazione, che esclude l’affidabilità degli esiti ottenuti mediante il loro utilizzo; pertanto, sulla scorta di un errore in ordine al soggetto che ha richiesto l’omologazione dello strumento, sono state pronunciate molteplici pronunce di assoluzione.

Non può infatti essere trascurato il fatto che l’onere di dimostrare la regolare funzionalità dell’etilometro oggi ricade sull’accusa (che deve dunque provare la regolarità e l’adempimento di tutti i requisiti formali necessari ai fini della sua attendibilità); solo in caso di perfetto rispetto dei requisiti formali succitati, quindi, il risultato ottenuto mediante l’utilizzo dello strumento potrà essere considerato affidabile.

Alla luce del quadro così descritto, se dunque da un lato il disegno di legge relativo alla modifica della disciplina del codice della strada persegue una finalità condivisibile, è chiaro che – a garanzia del principio della presunzione di innocenza – è necessario che tale intervento normativo (ora al vaglio del Parlamento) sia accompagnato da un contestuale miglioramento, regolarizzazione ed evoluzione degli strumenti ordinariamente utilizzati per verificare le eventuali infrazioni contestate.

In collaborazione con Studio Legale Grolla