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Monopattini, cosa prevede la legge in caso di incidente mortale

Dopo i primi incidenti l’Avv. Erdis Doraci spiega la disciplina di risarcimento

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Redazione

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Pubblicato: 9 Luglio 2020 09:30

Nel Decreto Rilancio annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 15 maggio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2020, è stato previsto un bonus fino a 500 euro per l’acquisto di monopattini elettrici e altri mezzi per la micromobilità elettrica e sostenibile come misura per il contenimento del contagio. Nella fase due gli spostamenti con i mezzi pubblici sono limitati per rispettare il distanziamento sociale e le persone cercano soluzioni alternative come l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, segway, monowheel, e hoverboard

Sulle regole di utilizzo di questi nuovi mezzi di trasporto sono molte le domande che si pongono i cittadini. I monopattini sono equiparati ai velocipedi (le biciclette per intenderci) e seguono le stesse norme. È necessario avere un’assicurazione? Come bisogna comportaci in caso di incidenti? Su coperture assicurative, chi ne risponda in caso di incidenti, e su quali siano le regole di comportamento che deve seguire chi guida un monopattino elettrico, ne parliamo con l’avvocato Erdis Doraci specializzato nel settore del risarcimento delle lesioni gravi (spesso mortali) ed in quelle subite a seguito di responsabilità medico professionale. Titolare di tre prestigiosi studi legali, uno a Roma, gli altri due in Albania e Romania.

L'avvocato Erdis Doraci posa all'interno dello Studio Legale DoraciCosa prevedono le norme sui monopattini

Con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” sono state introdotte oltre alle norme di comportamento anche tutta una serie di sanzioni che arrivano, nei casi più gravi, a comprendere il sequestro del mezzo di trasporto. Se minorenni i conducenti dei monopattini dovranno sempre indossare il caso, procedere su un’unica fila nei casi in cui la circolazione lo preveda, mai procedere affiancati in un numero maggiore di due. Devono avere entrambe le mani poggiate sul manubrio a meno che non debbano segnalare una manovra di svolta. È stata inoltre confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici, purché abbiano potenza massima di 0,50 Kw (quindi tutti gli altri sono vietati). Le sanzioni in tal caso sono da euro 200 a euro 800, a cui consegue la sanzione amministrativa della confisca del monopattino, oltre alla distruzione del veicolo.

Tali “velocipedi” potranno essere usati solo da chi ha più di 14 anni e solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h e sulle strade extraurbane, ma solo sulle piste ciclabili. Nuovi limiti di velocità, massimo di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali. Non potranno circolare monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche. In tali casi gli stessi potranno essere portati o condotti a mano. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative che vanno da un importo minimo di cento euro ad un massimo di quattrocento.

Sarà obbligatorio assicurare per la RCA anche questi mezzi di trasporto?

“L’assicurazione del mezzo al momento non è ancora obbligatoria, ma la si può fare. Basta recarsi in un’agenzia di assicurazioni provvisti di alcuni documenti: la carta d’identità (oppure un documento di riconoscimento valido), un regolare attestato di rischio e i documenti tecnici del mezzo. Quest’ultimo è il documento più importante che viene rilasciato dalla motorizzazione e che attesta tutte le caratteristiche e la regolarità del monopattino elettrico. Assicurare un monopattino è molto semplice ma anche molto economico. Dal punto di vista del codice della strada, un conducente deve seguire tutte le regole che riguardano i motorini. Ma dal punto di vista assicurativo, il proprietario del monopattino ha notevoli sconti. Questo non solo è dovuto alla dimensione davvero piccola del motore, alla sua velocità massima raggiungibile ma anche, e soprattutto, alla natura stessa del motore, essendo elettrico a batteria”.

Avvocato quindi che cosa dovrà fare chi resta coinvolto in un incidente stradale provocato da un monopattino per poter ottenere il relativo risarcimento?

“Dobbiamo sempre analizzare il singolo caso concretamente. Quando si rimane coinvolti in un sinistro è molto importante, per accertare la dinamica dell’incidente e per quantificare correttamente i danni subiti, raccogliere e conservare più prove possibili dell’evento. Tutte le prove devono essere allegate alla denuncia dell’incidente da inviare alla compagnia assicurativa del danneggiante, come ad esempio le fotografie della posizione dei mezzi coinvolti, dei danni riportati e della strada in cui avvenuta la collisione, i nominativi di eventuali testimoni che hanno assistito all’urto, la copia del verbale delle forze dell’ordine se intervenute, tutta la documentazione medica e i certificati del pronto soccorso in caso di incidente stradale con feriti.

Ad esempio in un incidente tra monopattino e pedone i velocipedi, sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione, In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino (risarcimento danni per il pedone investito), tuttavia può essere ravvisato un concorso di colpa in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.

Diverso invece il caso della responsabilità in caso di sinistro tra auto e monopattino. Chi utilizza quest’ultimo mezzo, infatti, è in genere considerato un utente debole e ha più garanzie rispetto ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale. Quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice civile per i conducenti coinvolti. In queste circostanze quindi, come per il risarcimento danni per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario; quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’auto, richiedendo tramite una lettera, preferibilmente una raccomandata con ricevuta di ritorno, il ristoro dei danni subiti. Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile che comprenda anche questa tipologia di eventi.

In un campo nuovo come questo spesso e volentieri la vittoria nella causa dipende dall’analisi del particolare. Fortunatamente il mio studio si avvale di un pool di specialisti che studia nel minimo dettaglio la dinamica del sinistro, effettua sopralluoghi, studia la velocità dei veicoli e questo, alla fine, costituisce la nostra arma vincente”.

Ci sono stati già incidenti nel Nostro Paese che hanno coinvolto conducenti di monopattini?

“Purtroppo in Italia abbiamo già avuto la prima vittima a seguito di incidente che ha coinvolto un monopattino, un cittadino di 60 anni che a Budrio (in provincia di Bologna) mentre circolava con il suo veicolo a due ruote è stato investito da un’utilitaria. Il numero dei sinistri è molto alto e credo sia destinato a crescere. Basti pensare che ce ne sono stati 22 dall’inizio del 2020 di cui 14 solo nell’ultimo mese dovuti per lo più a distrazioni dei conducenti”.

Anche alla guida di tale velocipede, quindi, è necessario, come per gli altri mezzi di trasporto, essere molto cauti e prudenti per evitare conseguenze che si possono rivelare letali.

In collaborazione con Avv. Erdis Doraci