Manutenzione ascensore, ogni quanto va fatta e a chi spetta: cosa prevede la legge

La legge impone i criteri minimi per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli ascensori, ma è il tecnico abilitato a stabilire l'effettiva frequenza degli interventi

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Di tanto in tanto la cronaca riporta i casi di persone che sono rimaste ferite o che sono addirittura decedute in incidenti in ascensore. Un caso recente è quello di una ragazza che a Fasano, nella mattina dell’1 luglio, è morta dopo essere caduta nel vuoto: le porte si sono aperte ma l’ascensore non era al piano. Naturalmente bisognerà capire cosa sia successo e perché l’ascensore non sia salito. Ma eventi come questo pongono una grande questione di sicurezza nei condomini. E fanno sorgere un interrogativo: ogni quanto va effettuata la manutenzione dell’ascensore? E a chi spetta? Proviamo a rispondere.

La normativa

Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 15 del Dpr 162/99, adottato in ricezione della direttiva comunitaria in materia di sicurezza per gli ascensori e per i loro componenti. Il testo stabilisce, fra le altre cose, la frequenza minima degli interventi e i criteri per la scelta dei manutentori.

Oltre a tale decreto, la disciplina è normata anche dalle leggi Uni En 81-20 e Uni En 81-250. I testi regolano le disposizioni in materia di sicurezza per gli ascensori elettrici e idraulici e hanno introdotto gli attuali requisiti minimi per gli ascensori installati e collaudati dopo l’1 gennaio 2012. Il cuore della normativa è rappresentato dalla prescrizione che tutti gli impianti moderni debbano avere un dispositivo che impedisca il movimento quando le porte sono aperte al piano.

Ogni quanto va fatta la manutenzione ordinaria

La legge prescrive che per tutta la durata della vita dell’ascensore la manutenzione ordinaria vada fatta almeno 2 volte l’anno tramite un programma di verifiche meccaniche, idrauliche ed elettriche. L’intervento può essere effettuato unicamente da tecnici manutentori abilitati la cui formazione professionale è aggiornata.

I controlli periodici riguardano le pulsantiere, le fermate al piano, il limitatore di velocità, il funzionamento delle porte, lo stato dei freni di emergenza, lo stato della puleggia (la ruota sulla quale girano le funi), la funzionalità dell’allarme e di tutti quegli altri componenti sottoposti a usura che possono potenzialmente mettere a rischio la sicurezza nell’utilizzo dell’ascensore. Durante la manutenzione ordinaria i tecnici testano, puliscono, lubrificano e regolano le parti che ne hanno bisogno.

Questa era la fase della manutenzione ordinaria, detta anche preventiva. È vero che la legge prescrive almeno un intervento ogni semestre. Ma l’effettiva frequenza della manutenzione ordinaria dipende anche da altri fattori come l’età dell’impianto, le sue condizioni generali, le sue caratteristiche tecniche e la frequenza del suo utilizzo, fra le altre cose. Il manutentore ha la facoltà di fissare, d’accordo con il proprietario o con l’amministratore del condominio, un programma di manutenzioni più frequenti.

In Italia, in media, il numero di visite per ogni ascensore è tra le 2 e le 12 all’anno, comprese le 2 visite semestrali.

La manutenzione straordinaria dell’ascensore

In generale, la manutenzione straordinaria avviene ogni qualvolta l’impianto necessiti di migliorie o della riparazione di un guasto. Può anche capitare che un intervento ordinario, dopo l’analisi della problematica, si trasformi in straordinario.

Un altro caso di intervento di manutenzione straordinaria sull’ascensore è prescritto dall’articolo 14 del Dpr 162/99 che impone una verifica con cadenza biennale. Tale tipologia di manutenzione avviene quando, a seguito di una verifica periodica eseguita da un ingegnere di un ente preposto, appaia evidente la necessità di intervenire su componenti obsolete e malfunzionanti.

Ricordiamo infine che gli ascensori e i montacarichi ricadono nei benefici garantiti dal Bonus barriere architettoniche.