La dichiarazione d’intento è un documento con cui un esportatore attesta all’Agenzia delle Entrate di avere dei requisiti di legge che gli consentono di avere la definizione di “abituale”. Questo gli consente di acquistare e importare beni o servizi senza l’applicazione dell’IVA. Con la dichiarazione d’intento inoltre l’esportatore abituale manifesta al proprio fornitore la volontà di acquistare beni o servizi senza l’obbligo di pagare l’IVA nei limiti di un plafond. La validità della dichiarazione è sempre limitata all’anno solare a cui si riferisce e non va mai oltre il 31 dicembre del periodo di riferimento.
Indice
Dichiarazione d’intento: i requisiti dell’esportatore abituale
Lo status di esportatore abituale è riservato agli operatori economici in abito internazionale che negli ultimi 12 mesi o nell’anno solare precedente, hanno registrato esportazioni o cessioni intra-comunitarie (e operazioni assimilate) con un ammontare superiore al 10% del volume d’affari dello stesso periodo.
La legge consente agli esportatori abituali che realizzano delle operazioni internazionali, sia con i Paesi UE che Extra UE, di usufruire di un regime agevolato con la sospensione di imposta. Questo a patto che vengano rispettate alcune condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio per essere considerato tale un esportatore abituale deve effettuare alcune operazioni come:
- esportazioni dirette (vengono escluse le esportazioni indirette);
- operazioni assimilate alle esportazioni;
- servizi internazionali o legati agli scambi internazionali;
- operazioni legate a trattati e accordi internazionali;
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e/o con la Repubblica di San Marino;
- cessioni intracomunitarie di beni.
Non usufruiscono dei benefici gli operatori che lavorano nel settore dell’agricoltura applicando l’imposta secondo il regime speciale.
Il plafond da rispettare
Il plafond che deve essere rispettato secondo la dichiarazione d’intento viene calcolato sommando i corrispettivi relativi a tutte le operazioni internazionali, non imponibili, che sono registrate ai fini d’IVA. In particolare si tratta delle operazioni svolte nell’anno solare precedente a quello in cui si devono effettuare gli acquisti con sospensione d’imposta e nei 12 mesi precedenti.
Dichiarazione d’intento: le novità del 2020
L’approvazione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha portato diverse novità nelle procedure per la dichiarazione d’intento. Dal 1 gennaio 2020 infatti è stato abrogato per l’esportatore abituale l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d’intenti o e la copia della ricevuta telematica che attesta la presentazione. Per l’esportatore abituale rimane fermo l’obbligo di avvisare sempre il fornitore della presentazione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione d’intento e l’obbligo del fornitore di effettuare un riscontro telematico.
La legge ha inoltre stabilito l’eliminazione di altri due adempimenti, ossia l’annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia emesse che ricevuto) nel registro e l’esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Sanzioni
Chi effettua operazioni in un regime di non imponibilità IVA senza aver riscontrato per via telematica la presentazione della dichiarazione d’intento rischia una sanzione che va da 250 a 2000 euro.