Condominio: procedura e gestione della rampa per i disabili

Ecco chi è tenuto a pagare per l'abbattimento delle barriere architettoniche di un condominio secondo la legge

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Redazione

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In un condominio le differenze di vedute, in ambito spese, sono all’ordine del giorno. Qualora risultasse necessario effettuare dei lavori, per alcuni proprietari si porrebbe il dubbio sul reale beneficio ottenuto dagli interventi di ristrutturazione. Nel caso di una rampa per disabili ad esempio, a poterla sfruttare sarebbe un numero limitato di persone.

Inevitabile dunque lo scontro tra chi vorrebbe dividere la spesa tra tutti i proprietari e chi invece, acconsentendo ai lavori, sarebbe pronto ad addossare tutte le ingerenze economiche sulle spalle degli effettivi beneficiari. In questo caso specifico, l’avanzare del tempo renderebbe tutti i proprietari degli eventuali beneficiari, anche se tale discorso parte da un assunto non verificabile, ovvero la permanenza del soggetto nel suddetto edificio fino alla tarda età.

Se tale incentivo non dovesse bastare, si potrebbe sottolineare come la nuova rampa per disabili aumenterebbe il valore dell’immobile. Qualora venisse ancora a mancare un accordo tra le parti, sarà necessario capire cosa indica nello specifico la legge italiana. Il riferimento è alla legge del 1989 e alla riforma del condominio del 2012.

Al fine di ottenere l’approvazione dei lavori, inerenti nello specifico l’abbattimento di barriere architettoniche, sarà necessario ottenere una doppia maggioranza. All’interno dell’assemblea si dovrà avere dalla propria parte il 50, più uno. Tale maggioranza dovrà rispecchiare almeno 500 millesimi, ovvero la metà dell’edificio.

Se tali premesse venissero rispettate, la spesa verrebbe spalmata tra tutti i condomini, anche coloro che non utilizzeranno la struttura nell’immediato. Ad occuparsi della ripartizione sarà ovviamente l’amministratore, che si baserà sui millesimi di proprietà, basandosi sulla stessa tabella utilizzata per scale e ascensore.

Qualora l’assemblea non dovesse raggiungere la maggioranza necessaria, i lavori saranno comunque consentiti, a patto che a sostenere le spese siano esclusivamente i diretti interessati o eventuali altri condomini concordi con l’installazione della rampa. In tal caso però la struttura non rientrerà nella comunione del condominio. Ciò vuol dire che non potrà essere utilizzata da chi non abbia sostenuto la spesa.

Qualora non tutti i condomini dovessero prendere parte ai lavori, i pochi interessati avranno l’obbligo di tenere in considerazione i bisogni comuni, evitando ad esempio di occupare eccessivo spazio, a danno dei regolari gradini. Al tempo stesso la nuova struttura dovrà rientrare nei parametri di un decoro architettonico.