Sembra non ci sia fine alla messa in dubbio della validità delle multe fatte in seguito a rilevazioni di velocità da dispositivi non omologati. Un recente intervento normativo rivela il numero esatto di rilevatori di velocità che non rispetterebbero questa caratteristica.
Per gestire la transizione tra vecchi apparecchi e nuove regole, il Decreto Ministeriale n. 125 del 2026 ha riorganizzato l’intero parco macchine nazionale in tre distinte categorie procedurali, sanando d’ufficio gran parte dei dispositivi già installati, per porre fine ai ricorsi giudiziari che rischiano di mandare all’aria le finanze dei Comuni italiani.
Indice
La distinzione tra approvazione e omologazione
Il testo di legge parla chiaro. L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada, derivante dal Decreto Legislativo n, 285 del 1992 stabilisce con chiarezza che le apparecchiature per l’accertamento delle violazioni sui limiti di velocità devono essere debitamente omologate.
Per lungo tempo il Ministero dei Trasporti aveva ritenuto sufficiente l’approvazione dell’apparecchio, trattando i due termini come sinonimi. Ma la Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 2024, ha affermato che non sono due procedure sovrapponibili. Infatti:
- l’approvazione è un procedimento amministrativo semplificato mediante il quale si valuta l’idoneità del dispositivo, senza sottoporlo a test di laboratorio per il controllo dei parametri di rilevazione;
- l’omologazione è una procedura tecnica che verifica gli standard metrologici dell’autovelox, con il fine di garantire che la velocità rilevata sia effettivamente priva di margini d’errore arbitrari.
La riorganizzazione degli autovelox e la sanatoria
Moltissimi autovelox attualmente installati non sono davvero omologati. Il Ministero ha fornito una mappatura degli apparecchi che, pur essendo stati autorizzati con il vecchio Decreto ministeriale del 2017, rientrano oggi nella sanatoria automatica ex-lege prevista dal decreto del 2026. I Comuni, così, rischiano un vero e proprio buco di bilancio non solo per le mancate multe incassate e per le somme eventualmente da restituire, ma anche per i costi dei procedimenti amministrativi da sostenere.
Non che i cittadini se la passino meglio. Anche se l’orientamento della Cassazione dà loro ragione in caso non omologazione del dispositivo, il guidatore che riceve un verbale illegittimo non può semplicemente ignorarlo. Non proporre ricorso nei termini previsti dalla legge rende la sanzione definitiva, il pagamento esigibile e conferma la decurtazione dei punti dalla patente.
Come verificare correttamente il verbale
Se si riceve un verbale per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, è fondamentale esaminare attentamente le specifiche riportate nel documento.
Deve essere indicato in modo esplicito il decreto con cui lo strumento è stato omologato. Se la dicitura fa riferimento unicamente a un decreto di approvazione, oppure cita l’approvazione equiparandola all’omologazione, ci sono tutti i presupposti per fare ricorso.
La multa può essere impugnata:
- entro 30 giorni dalla notifica per il ricorso al Giudice di Pace.
- entro 60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto.
Nuova sanatoria o nuove regole?
La sovrapposizione tra approvazione e omologazione sta spingendo il Governo e il Ministero dei Trasporti a valutare ulteriori interventi normativi. Non si esclude la possibilità di ulteriori chiarimenti o aggiustamenti regolamentari.
Nel frattempo il principio sancito dai giudici di legittimità resta fermo: in assenza di omologazione, la misurazione dell’autovelox è oppugnabile. Gli automobilisti che intendono far valere i propri diritti hanno oggi uno strumento giuridico solido e autorevole per opporsi alle sanzioni ingiuste.