Ue apre alle nuove norme per le tecniche genomiche: di cosa si tratta

Il Parlamento europeo è pronto a votare la proposta di regolamento sulle piante ottenute da alcune nuove tecniche genomiche e sul cibo e i mangimi da queste prodotti

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

La commissione per l’ambiente del Parlamento europeo (ENVI) ha approvato una serie di norme per le nuove tecniche genomiche (NGT). La plenaria voterà tra due settimane, ma tra dubbi e incertezze dettate anche dal fatto che il testo finale possa essere approvato prima delle elezioni del Parlamento europeo.

I lavori dell’ENVI sono stati accompagnati da una serie di manifestazioni: una rappresentanza di agricoltori e gruppi di consumatori si sono riuniti fuori dal Parlamento europeo. Gli organizzatori del sit-in hanno evidenziato l’importanza di valutare attentamente un parere pubblicato a dicembre dall’autorità sanitaria francese (ANSES), che afferma che i criteri dell’esecutivo dell’UE per la classificazione delle NGT non hanno una base scientifica, chiedendo una rivalutazione dell’intero testo.
Tutte le modifiche genetiche dovrebbero essere riviste per valutare la sicurezza della coltura e la tutela dei diritti dei consumatori.

Cosa sono le NGT

L’utilizzo e la coltivazione di colture geneticamente modificate (OGM) è disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE, che norma l’uso di organismi transgenici, organismi o colture il cui genoma è stato modificato con l’inserimento di geni provenienti da altre specie. In virtù di quanto disposto in questa direttiva in Europa non è possibile coltivare colture OGM se non per scopi sperimentali in contesti specifici e controllati.
Tuttavia, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, è possibile importare ed utilizzare, per l’alimentazione animale, colture OGM provenienti da paesi extra UE.
In questo contesto, dal 2001, si è registrato un rapido sviluppo delle tecniche di ingegneria genetica, che vengono chiamate New Genomic Techniques (NGT), in Italia conosciute anche come Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), che sfruttano la variabilità genetica all’interno di una stessa specie e nuove tecnologie di intervento.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018 ha stabilito che anche per le NGT debba applicarsi la direttiva 2001/18/CE.Il Consiglio UE, di conseguenza, ha chiesto alla Commissione Europea di realizzare uno studio di impatto per verificare l’adeguatezza della normativa vigente rispetto agli sviluppi e alle potenzialità applicative delle NGT.

Sulla base degli esiti dello studio e del mandato del Consiglio, la UE ha quindi avviato lo studio ed una consultazione pubblica che hanno poi portato alla pubblicazione, il 5 luglio 2023, della proposta di regolamento sulle piante ottenute da alcune nuove tecniche genomiche e sul cibo e i mangimi da queste prodotti. Ed è proprio questa proposta della Commissione Europea che è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio UE.

Due categorie di NGT

I deputati della Commissione ENVI, con 47 voti favorevoli, 31 contrari e 4 astensioni, hanno convenuto di stabilire due categorie di NGT e due serie di norme per gli impianti NGT. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la proposta di legge in plenaria il 6 febbraio.
Le NGT che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono quelle che introducono modificazioni genetiche in una pianta senza inserire materiale genetico proveniente da altre specie non ibridabili. A prescindere dalle specifiche tecniche vengono individuate due categorie di piante ottenute da NGT.

Piante NGT categoria 1

Sono piante con modifiche genetiche equivalenti a quelle che potrebbero prodursi in natura o essere prodotte attraverso tecniche convenzionali di breeding genetico. L’immissione nell’ambiente di piante NGT cat. 1 è sottoposta solo ad una procedura di verifica.
Il produttore presenta domanda all’autorità competente nazionale che informa la Commissione europea e gli altri Stati Membri ed ha 60 giorni di tempo per verificare, sulla base di criteri definiti dal regolamento e delle informazioni fornite dal produttore, se la pianta rientra effettivamente in categoria 1. In caso di osservazioni da parte degli altri Stati Membri e ai fini dell’immissione sul mercato, la decisione finale viene assunta dalla Commissione europea.
Le dichiarazioni di appartenenza alla cat. 1 vengono raccolte in un DB europeo e ad ogni pianta NGT viene attribuito un numero di identificazione univoco. Il materiale riproduttivo di queste piante, per potere essere scambiato o venduto, deve poi avere un’etichetta con riportata l’appartenenza alla categoria e il numero identificativo.

Piante NGT categoria 2

Sono definite come piante diverse dalla categoria 1. Le piante NGT cat. 2 devono essere sottoposte ad una procedura autorizzativa sulla base di una valutazione del rischio che viene condotta da EFSA. Il quantitativo di informazione che il produttore deve fornire nella domanda di autorizzazione viene determinato caso per caso, secondo principi di flessibilità e semplificazione rispetto alle procedure previste dalla direttiva sugli OGM citata.
EFSA ha al massimo 12 mesi per esprimere il proprio parere.
Materiale riproduttivo e prodotti derivanti da NGT cat.2 devono essere etichettati secondo le norme previste dalla direttiva OGM e gli Stati Membri devono adottare misure per impedire la contaminazione non intenzionale di prodotti non OGM.
Dopo il primo rinnovo l’autorizzazione all’immissione nell’ambiente e al commercio di piante e prodotti NGT cat.2, in assenza di valutazioni di rischio ostative, può avere durata illimitata.

I lavori dell’ENVI

Secondo la Commissione le norme sugli impianti a base di NGT dovrebbero seguire una doppia traccia. Le piante indistinguibili da quelle ottenute attraverso l’allevamento convenzionale (categoria 1 o NGT1) dovrebbero essere trattate come le loro controparti convenzionali, mentre quelle con più “modificazioni complesse” (categoria 2 o NGT2) dovrebbero essere soggette a requisiti più rigorosi.
In pratica, ciò significa che, sebbene le piante della prima categoria debbano ancora essere notificate, altrimenti saranno trattate come le loro controparti convenzionali.
Le piante di categoria 2, invece, saranno soggette a requisiti più rigorosi secondo la direttiva sugli organismi geneticamente modificati (OGM) dell’UE, che risale al 1999. In linea con la proposta della Commissione, presentata a luglio 2023, i deputati hanno convenuto che i semi NGT debbano essere etichettati, ma che non ci sia un’etichettatura obbligatoria, a favore dei consumatori, per i prodotti NGT1.
I legislatori hanno anche votato per escludere tutti gli NGT dalla produzione biologica, sostenendo che la loro compatibilità “richiede ulteriore attenzione”, e per impedire ai paesi dell’UE di vietarli nel loro territorio.
I deputati hanno votato per introdurre un divieto totale sui brevetti per i NGT “per evitare incertezze giuridiche, aumento dei costi e nuove dipendenze per agricoltori e allevatori”. Questo punto, tuttavia, rappresenta la più grande spaccatura tra gli Stati membri. Nonostante le nuove norme proposte per i NGT, il quadro giuridico generale per le biotecnologie è rimasto invariato: vale a dire la direttiva del 1998 sulla protezione giuridica degli interventi biotecnologici.

I rischi delle NGT

Alla riunione dell’ENVI l’eurodeputato verde Martin Hausling ha accusato la Commissione di “non tenere conto dei diritti dei consumatori”, aggiungendo che “non vi è alcuna garanzia” che gli impianti NGT non rappresentino un rischio inferiore per la salute umana e l’ambiente.
Greenpeace ha dichiarato in un comunicato stampa che la legge potrebbe violare i principi dell’UE “perché le norme sui controlli di sicurezza, l’etichettatura e la tracciabilità vengono rimosse o annacquate”. L’IFOAM ha chiesto un ritardo del voto in plenaria, sostenendo che il voto della commissione ha lasciato “molte questioni irrisolte”.

Brevetti e valutazione dei rischi

I deputati hanno modificato la proposta per introdurre un divieto totale di brevetti per tutte le piante NGT, il materiale vegetale, parti di esso, le informazioni genetiche e le caratteristiche di processo che contengono, al fine di evitare incertezze giuridiche, aumento dei costi e nuove dipendenze per agricoltori e allevatori. I deputati chiedono, inoltre, una relazione entro il giugno 2025 sull’impatto dei brevetti sull’accesso di allevatori e agricoltori ai vari materiali di moltiplicazione delle piante, nonché una proposta legislativa per aggiornare di conseguenza le norme comunitarie sui diritti di proprietà intellettuale. Per incentivarne l’adozione delle norme, inoltre, gli eurodeputati concordano anche su una procedura accelerata per la valutazione dei rischi, tenendo conto del potenziale per contribuire a un sistema agroalimentare più sostenibile, ma sottolineano che il cd. principio di precauzione deve essere rispettato.

Il principio di precauzione

Il principio di precauzione è dettagliato all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso mira a garantire un livello più elevato di protezione dell’ambiente attraverso l’assunzione di decisioni preventive in caso di rischio. Tuttavia, in pratica, il campo di applicazione di questo principio è molto più ampio e riguarda anche la politica dei consumatori, la legislazione dell’Unione europea (UE) in materia di alimenti e salute umana, animale e vegetale.
La definizione del principio ha anche un impatto positivo a livello internazionale, in modo da garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute nei negoziati internazionali. Esso è stato riconosciuto da vari accordi internazionali, in particolare nell’accordo sanitario e fitosanitario (SPS) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo possono avere un effetto pericoloso, identificato da una valutazione scientifica e obiettiva, se tale valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio potenziale e che non può mai giustificare decisioni arbitrarie. Il principio di precauzione può essere invocato solo quando sono soddisfatte tre condizioni preliminari:

  • identificazione di effetti potenzialmente negativi
  • la valutazione dei dati scientifici disponibili
  • l’entità dell’incertezza scientifica.

La legislazione OGM

L’Unione europea ha istituito un quadro giuridico per garantire che lo sviluppo della biotecnologia moderna, e più specificamente degli OGM, avvenga in condizioni di sicurezza. Il quadro giuridico ha lo scopo di:

  • proteggere la salute umana e animale e l’ambiente introducendo una valutazione della sicurezza dei più elevati standard possibili a livello dell’UE prima che qualsiasi OGM sia immesso sul mercato
  • mettere in atto procedure armonizzate per la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli OGM efficienti, limitate nel tempo e trasparenti
  • garantire una chiara etichettatura degli OGM immessi sul mercato al fine di consentire ai consumatori e ai professionisti di effettuare una scelta informata
  • garantire la tracciabilità degli OGM immessi sul mercato.