Delusione smart working: ecco per chi salta nel 2023

Il diritto al lavoro agile è stato prorogato al 31 marzo soltanto per i lavoratori "fragili" mentre sono esclusi i genitori di figli under 14

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Redazione

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Addio ai giorni di lavoro da casa per i genitori di figli under 14. Il Governo ha prorogato il diritto allo smart working con un emendamento dedicato in Manovra soltanto per i lavoratori “fragili” del pubblico e del privato. Coloro che hanno figli sotto i 14 anni di età, fino ad oggi compresi nella misura varata dal precedente Esecutivo, dall’1 gennaio dovranno tornare a contrattare individualmente i giorni di lavoro da remoto con la propria azienda.

Delusione smart working: la proroga del Governo

Con la norma approvata dalla Commissione bilancio alla Camera, lo smart working agevolato è stato prorogato fino al 31 marzo per i lavoratori con gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici, chi ha una forma di immunodepressione e si sottopone a terapie salvavita, previo certificato medico che attesti le condizioni di salute.

Si tratta, tra questi, di dipendenti del pubblico e del privato “affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico” che abbiano affrontato trapianti o siano ora soggetti a dialisi o terapie oncologiche che ne compromettano il sistema immunitario.

Oppure pazienti affetti da tre o più patologie quali “cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica e obesità”.

Con il provvedimento inserito in Manovra viene assicurato lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento” (qui avevamo riportato le novità in Manovra dallo smart working al Reddito di cittadinanza).

Nell’emendamento non si legge però nessun riferimento ai genitori di figli under 14, con l’effetto di tagliare fuori una buona parte di lavoratori che avevano usufruito finora della misura prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di conversione n.112 del decreto Aiuti-bis.

Nel privato i dipendenti dovranno dunque dall’anno prossimo stipulare un accordo con la propria azienda o fare riferimento a quelli firmati dal sindacato, in cui siano indicati la durata, l’alternanza dei periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda e i luoghi da escludere dalla prestazione professionale.

La decisione del Governo di escludere dalla misura i genitori di figli under 14 è spiegata dal venire meno delle misure anti-Covid adottate durante la pandemia, sulle quali si basava la necessità di ricorrere al lavoro da remoto per milioni di lavoratori (qui avevamo già riportato l’ipotesi della proroga dello smart working).

Secondo quanto dichiarato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il ridimensionamento dello smart working semplificato va innanzitutto letta “nel senso di un ritorno alla normalità, visto che le scuole ora funzionano regolarmente” e che “per i genitori degli under 14 rimane prevista una corsia preferenziale nella disciplina dello smart working” il quale rimane, al netto della minore urgenza, “uno strumento efficace, nel pubblico e nel privato, a condizione di organizzare il lavoro agile in modo da garantire la produttività” (qui avevamo stimato quanto incide lo smart working nelle bollette).

Smart working, la “Faq” del ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro ha poi recentemente sottolineato con una “Faq” sul proprio portale che in materia di smart working, i datori di lavoro privati (ad esclusione delle agenzia di somministrazione) sono tenuti a dare comunicazione dell’inizio del lavoro agile entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza.

Il dicastero aveva individuato la scadenza dei 5 giorni con un comunicato di agosto assimilando la prestazione di lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro che deve essere comunicata entro, appunto, 5 giorni dalla rispettiva decorrenza.

La specificazione del ministero è stata resa necessaria dalla mancanza di qualsiasi riferimento temporale nell’articolo 23 della legge istitutiva 81/2017, anche nella versione modificata dal Dl 73/2022.

Poiché nella Faq si fa riferimento solo a nuovi accordi o proroghe, il termine dei 5 giorni non dovrebbe applicarsi agli accordi individuali già stipulati e decorrenti dall’1 settembre scorso (o successivamente) che non sono stati ancora comunicati, in quanto hanno beneficiato delle slittamenti dell’obbligo di notifica. Per tali accordi la scadenza non dovrebbe slittare dal 1° al 6 gennaio.