La Valutazione di Impatto Ambientale ha lo scopo di migliorare la qualità dell’ambiente e di conseguenza la qualità della nostra vita. Si tratta di una grandezza fondamentale per individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli impatti ambientali di un progetto.
Indice
Che cos’è l’impatto ambientale?
Iniziamo definendo che cos’è l’impatto ambientale, ossia gli effetti causati da un evento o da un’azione sull’ambiente. Tali effetti possono essere sia positivi sia negativi. L’impatto ambientale coinvolge diversi fattori, come l’uomo, la natura, la chimica, l’architettura, l’agricoltura o l’economia. Purtroppo, gli effetti negativi sull’ambiente sono sotto gli occhi di tutti. Pensiamo, ad esempio, all’inquinamento, alla deforestazione, all’uso indiscriminato delle risorse primarie del pianeta e la grande quantità di rifiuti prodotti. Per poter controllare e prevenire i possibili danni sull’ambiente, nel 1969 negli Stati Uniti è nata la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
A cosa serve la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano di determinati progetti pubblici o privati. Inoltre, serve a identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sugli ecosistemi, prima che questi si verifichino effettivamente.
I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA sono:
- Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
- Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili;
- Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi e impiego di dati scientifici e tecnici;
- Partecipazione: apertura del processo di valutazione al contributo dei cittadini in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).
Valutazione Impatto Ambientale: normativa
Vediamo ora cosa prevede la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale.
La valutazione dell’impatto ambientale è stata fortemente voluta dall’Unione Europea che, con la Direttiva 337 del 1987, ne sancisce le linee guida, recepite poi in Italia solo nel 2006, con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. Quest’ultimo, all’articolo 6 e con gli allegati alla parte seconda, stabilisce quando è obbligatorio sottoporre un progetto a una Valutazione di Impatto Ambientale.
A partire dal 31 maggio 2024, la trasmissione delle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale è esclusivamente telematica. Questa modalità è stata introdotta già dal 1 febbraio 2024, ma fino al 31 aprile 2023 era consentito l’invio anche tramite posta, consegna a mano o PEC. Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato che non accetta più istanze presentate diversamente da quella telematica. Inoltre, a partire dal 1° maggio 2024, sono disponibili nuove funzionalità per agevolare i proponenti nella presentazione delle istanze attraverso la piattaforma web dedicata, tra cui la generazione automatica dell’elenco degli elaborati e la possibilità di presentare documentazione integrativa o di perfezionamento tramite appositi sportelli digitali.
Valutazione Impatto Ambientale: quando è obbligatoria
La Valutazione di Impatto Ambientale è obbligatoria per:
- Raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone.
- Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- Centrali di energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe;
- Impianti per l’estrazione dell’amianto, incluso il trattamento e la trasformazione;
- Centrali nucleari e altri reattori nucleari;
- Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;
- Impianti che si occupano di combustibili nucleari irradiati o di residui altamente radioattivi;
- Elettrodotti sia aerei che in cavo interrato con lunghezza superiore a 40 chilometri;
- Acciaierie;
- Impianti chimici su scala industriale per la produzione di prodotti chimici organici di base e per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto e potassio;
- Pozzi per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;
- Impianti eolici in mare;
- Stoccaggio geologico di biossido di carbonio sia su terra che in mare;
- Impianti geotermici;
- Progetti ferroviari per il traffico a grande distanza;
- Aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- Autostrade e strade extraurbane principali;
- Trivellazioni in profondità;
- Interporti per il trasporto merci e impianti di trasporto acqua interregionale;
- Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali.
L’autorità competente in materia di VIA è il Ministero della Transizione Ecologica. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale svolge l’istruttoria tecnica finalizzata a esprimere il parere sulla base del quale viene emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.