Riformato lo Statuto del Contribuente, come cambiano i rapporti tra Fisco e cittadini

La riforma dello Statuto del Contribuente ha determinato un cambiamento dei rapporti tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini

Pubblicato: 21 Maggio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il Governo mette mano allo Statuto del Contribuente e amplia gli strumenti messi a disposizione dei cittadini. Per la prima volta vengono disciplinate le misure che l’amministrazione finanziaria è tenuta ad attuare per far in modo che i contribuenti siano a conoscenza delle norme tributarie. A regolamentare queste novità è il decreto attuativo della Delega al Governo per la revisione del sistema tributario attraverso il quale sono stati inseriti – all’interno dell’articolo 10-sexies dello Statuto del Contribuente – gli strumenti che devono essere messi a disposizione dei cittadini per conoscere meglio le norme tributarie.

Attraverso la Legge n. 111/2023, l’Esecutivo a guida Meloni ha sostanzialmente previsto, quindi, una revisione del sistema tributario italiano. E ha provveduto a modificare i principi della Legge n. 212/2000, ossia lo Statuto dei Contribuenti.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali novità sono state introdotte con la riforma del sistema tributario italiano.

Statuto del Contribuente, cosa cambia nel 2024

Il 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 219/2023, in attuazione dell’articolo 4 della Legge Delega sulla riforma fiscale. Attraverso questa novità sono stati fissati i principi e i criteri direttivi per procedere con la revisione dello Statuto dei Diritti del Contribuente: il legislatore ha provveduto a circoscrivere il perimetro dell’azione amministrativa e ha introdotto una serie di disposizioni, grazie alle quali è stata aggiornata la disciplina dell’interpello e degli istituti connessi.

Il decreto appena citato – all’articolo 1, comma 1, lettera m) – ha inserito nello Statuto del Contribuente l’articolo 10-sexies, che il legislatore ha rubricato come Documenti di prassi. Per la prima volta sono stati disciplinati gli strumenti documentali attraverso i quali l’Agenzia delle Entrate deve supportare il contribuente nella conoscenza e nell’approfondimento delle varie norme tributarie che sono in vigore nel nostro paese.

Viene stabilito, inoltre, che l’amministrazione finanziaria ha il compito di fornire il necessario supporto ai contribuenti per interpretare e applicare le varie disposizioni tributarie attraverso i seguenti documenti:

  • la redazione di circolari interpretative e applicative;
  • la necessaria consulenza giuridica;
  • l’interpello;
  • la consultazione semplificata.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi su questi strumenti di prassi, deve svolgere un’importante attività interpretativa. Il suo compito è quello di chiarire ai contribuenti quale sia la propria posizione in merito alle varie disposizioni tributarie e alla qualificazione fiscale di concrete fattispecie.

Grazie a queste attività, l’amministrazione tributaria deve supportare il contribuente nell’interpretazione delle norme tributarie e nella loro successiva applicazione.

Le circolari

Il nuovo articolo 10-septies dello Statuto del Contribuente prevede che l’Agenzia delle Entrate pubblichi le circolari in modo da fornire:

  • una puntuale e precisa ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie. Ma non solo. Deve fornire i chiarimenti in relazione al loro contenuto;
  • degli approfondimenti e degli aggiornamenti interpretativi che derivano da dei nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
  • degli inquadramenti precisi e puntuali sulle tematiche più complesse;
  • delle istruzioni operative agli uffici.

Il comma 2 dell’articolo 10-septies prevede che, quando si dovessero presentare dei casi di maggiore interesse nelle varie procedure di elaborazione di una circolare, l’Agenzia delle Entrate possa effettuare delle interlocuzioni preventive con dei soggetti istituzionali, tra i quali rientrano:

  • ordini professionali;
  • associazioni di categoria;
  • enti esponenziali di interessi collettivi.

Cosa comporta, ai fini pratici, questa novità? Molto semplicemente che, nel momento in cui l’oggetto di una circolare coinvolge – almeno potenzialmente – un’ampia platea di contribuenti o modifica l’indirizzo interpretativo che era stato osservato fino a quel momento – possono essere emanate dopo un confronto con degli interlocutori istituzionali o con dei soggetti che rappresentano degli interessi collettivi.

La consulenza giuridica

Un focus sulla consulenza giuridica arriva dall’articolo 10-octies, la quale, a differenza di quanto accade con le istanze di interpello, non risulta essere riferibile a uno specifico contribuente, ma a una platea più ampia di soggetti, che sono rappresentati da:

  • associazioni sindacali e di categoria;
  • ordini professionali;
  • enti pubblici o privati;
  • altre amministrazioni dello Stato.

Attraverso questi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate provvede a fornire dei chiarimenti interpretativi relativi a dei casi di rilevanza generale e che non si riferiscono a delle situazioni connesse con un singolo contribuente. Da sottolineare, a ogni modo, che così come succede per le risposte a interpello, i pareri che vengono espressi con la consulenza giuridica non risultano essere vincolanti per il contribuente.

La consulenza giuridica, inoltre, non ha alcun effetto sulle eventuali scadenze previste dalle varie norme tributarie. E, soprattutto, non determina l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.

Il nuovo interpello nello Statuto del Contribuente

Importante strumento collegato allo Statuto del Contribuente è quello dell’interpello. Questo istituto permette ai cittadini di conoscere preventivamente il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’interpretazione di alcune norme tributarie, che possono essere ritenute leggermente più controverse. E che, soprattutto, sono connesse a dei casi concreti sollecitati dagli stessi contribuenti. Lo scopo è quello di evitare di commettere dei comportamenti illeciti ed evitare che vengano applicate delle sanzioni.

A disciplinare le diverse categorie di interpello è l’articolo 11 dello Statuto del Contribuente.

La consultazione semplificata

Importante appare soffermarsi sulla consultazione semplificata prevista dall’articolo 10-novies, il cui scopo è quello di ridurre il ricorso agli appelli. Possono fruire di questo istituto i soggetti che sono individuati al comma 2 dell’articolo appena citato. Nello specifico ci riferiamo a:

  • persone fisiche, anche non residenti;
  • società di persone;
  • soggetti equiparati alle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata.

Attraverso la consultazione semplificata, i soggetti appena elencati possono accedere a un’apposita banca dati che contiene i vari documenti di prassi che sono stati emanati dall’Agenzia delle Entrate. E dove è possibile consultare le risposte alle istanze di consulenza giuridica e di interpello che possano fornire al contribuente la soluzione a ogni quesito di tipo interpretativo.

In sintesi

Rinnovato almeno in parte lo Statuto del Contribuente. Tra le novità che il legislatore ha introdotto è l’apertura al dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e i cittadini. L’obiettivo è quello di far in modo che l’amministrazione tributaria possa fornire le indicazioni e le risposte operative ai dubbi e alle domande di quanti devono pagare le tasse.

Sono stati, infatti, introdotti alcuni strumenti che servono ad ampliare la conoscenza delle norme tributarie da parte dei contribuenti. E, soprattutto, per aiutarli a dipanare i casi più ambigui.