Smart working: quando spetta lo sconto sulle tasse

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori da remoto

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Con la risposta all’interpello n. 55/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornitor alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dello sconto sulle tasse previsto per alcune categorie di lavoratori in smart working. Il regime agevolato per i professionisti che svolgono attività da remoto, però, non si estende a tutti, ma è riconosciuto solo in determinati vasi. Vediamo quali.

Smart working in Italia, spetta lo sconto sulle tasse?

All’Agenzia delle Entrate si è rivolto un contribuente, cittadino italiano, iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018. L’istante, dopo aver lavorato come dipendente per una società estera – nello stesso paese dove era residente – ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto.

Una volta riconosciuto il suo ruolo come lavoratore in smart working, quindi, la richiesta di chiarimento rivolta all’Amministrazione finanziaria è stata fin da subito finalizzata a capire se, una volta rientrato in Italia, lo stesso avrebbe potuto beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati (di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015) per i redditi di lavoro dipendente
ivi prodotti a partire dalla data del rientro, fissata al 1° gennaio 2022.

Regime agevolato impatriati: quando spetta lo sconto sulle tasse

Per poter usufruire del “regime speciale per lavoratori impatriati“, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che – come stabilito dalla legge – è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono inoltre destinatari del beneficio fiscale in questione i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • coloro i quali abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone inoltre che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro. In particolare, come stabilito dal decreto Internazionalizzazione e dal decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

Tale ultima ipotesi deve realizzarsi “successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Come funziona lo sconto sulle tasse per i lavoratori in smart working

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento al datore di lavoro non residente – come nel caso in esame – ha comunque ribadito che il riconoscimento del regime agevolato non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello
Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero.

Lo stesso vale se i committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Pertanto, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma, è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale anche in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a seguito del trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. Infine, possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Smart working in Italia: come richiedere lo sconto sulle tasse

Le modalità di richiesta e riconoscimento del regime agevolato per i lavoratori impatriati non cambiano in caso di smart working. Per il lavoro da remoto, infatti, valgono le stesse regole per chi è in presenza.

L’unica differenza, in questo caso, è quella operante tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Nello specifico, per beneficiare del regime fiscale agevolato:

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Infine, per beneficiare della proroga del regime fiscale agevolato prevista dalla legge di bilancio 2021:

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta al datore di lavoro; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento; l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.