A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 settembre 2023 del Decreto Energia, è diventata operativa la norma che permette la sanatoria degli scontrini. Sarebbe più corretto affermare che diventa ufficialmente operativa la norma grazie alla quale i soggetti Iva possono provvedere a regolarizzare l’omessa certificazione dei corrispettivi, che sono stati incassati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.
I diretti interessati hanno la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche quando le violazioni risultino essere già state constate dall’amministrazione finanziaria con un processo verbale.
Indice
Chi può aderire alla sanatoria degli scontrini
Quali sono i soggetti che possono aderire a questa sanatoria sugli scontrini? Possono beneficiare di questa opportunità i soggetti che abbiano ricevuto un pagamento senza aver emesso lo scontrino fiscale o la relativa ricevuta. Entrando un po’ più nello specifico, la regolarizzazione riguarda direttamente le violazioni relative alle certificazioni dei corrispettivi, che sono previste direttamente dall’articolo 6, comma 2-bis e 3 del Dlgs n. 471/1997.
La disposizione agevolativa può essere utilizzata anche per le irregolarità contestate fino al 31 ottobre 2023: è necessario, però, che il ravvedimento operoso venga effettuato entro il 15 dicembre 2023. Non rientrano tra le violazioni che possono essere sanate quelle per le quali l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad irrogare le sanzioni alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Le eventuali violazioni che vengono sanate non verranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
Cosa può essere regolarizzato
La sanatoria sugli scontrini permette di regolarizzare una serie di violazioni. Quelle che possono essere messe a posto utilizzando il ravvedimento operoso sono:
- la mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici o l’eventuale memorizzazione con dei dati incompleti o falsi;
- la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o l’eventuale emissione di questi documenti con degli importi inferiori rispetto a quelli realmente incassati;
- la mancata annotazione sul registro di emergenza quando i misuratori fiscali non funzionano o lo fanno in maniera irregolare.
La sanatoria sugli scontrini permette di regolarizzare queste violazioni, attraverso il ravvedimento operoso, quando queste infrazioni siano commesse entro il 31 ottobre 2023. È necessario, però, che non siano state oggetto di contestazione nel momento in cui il ravvedimento viene effettuato. L’operazione deve essere eseguita entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
Onde evitare di cadere in spiacevoli errori, il commerciante è tenuto a prestare la massima attenzione a quali atti gli siano stati notificati. E, quindi, distinguere quali violazioni gli siano state solo e soltanto riscontrati e quali, invece, gli siano state contestate.
È realmente importante, per i commercianti, sfruttare le possibilità offerte dalla sanatoria scontrini il prima possibile, in modo da poterne usufruire completamente.
Iva: le sanzioni previste
A questo punto può risultare interessante soffermarci sulle sanzioni a carico dei commercianti per le varie violazioni che si possono riscontrare. Nel caso in cui la memorizzazione o la trasmissione dei dati non venga fatta o sia fatta tardivamente o nel caso in cui i dati vengano memorizzati o trasmessi in maniera incompleta o errata, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta dovuta. Quando, invece, le violazioni non dovessero andare ad incidere sulla corretta liquidazione del tributo – e quindi ci troviamo davanti ad una violazione formale – si deve applicare una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione.
Le cose cambiano, invece, nel momento in cui vengono contestate quattro violazioni di mancata emissione dello scontrino elettronico nell’arco di cinque anni. Quando si dovesse verificare questo caso è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività, che può durare da un minimo di tre giorni ad un massimo di un mese o sei mesi nel caso in cui gli importi dei corrispettivi siano superiori a 50.000 euro.
L’eventuale sanzione accessoria non può essere applicata nel momento in cui avviene la regolarizzazione utilizzando il ravvedimento operoso.
Scontrini telematici: come funziona il ravvedimento operoso
Il commerciante ha la possibilità di sanare la propria posizione utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Non è possibile, però, utilizzare questo istituto per alcune violazioni, come ad esempio quelle che sono già state contestate. Nel caso in cui il commerciante si dovesse trovare in questa situazione, ha la possibilità di regolarizzare tutti gli errori e le omissioni, nel caso in cui incidono direttamente sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Ad eccezione, però, per le violazioni che riguardano l’omessa memorizzazione o la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
La norma introdotta con il decreto punta proprio ad eliminare questa particolare limitazione ed ammette il ravvedimento operoso per le ipotesi che ad oggi sono escluse.
L’applicazione del ravvedimento operoso
Grazie all’applicazione del ravvedimento operoso i contribuenti hanno la possibilità di ottenere la riduzione della sanzione ad un 1/5 del minimo applicabile. Oltre tutto permette di escludere l’applicazione della sanzione accessoria, che è costituita dalla sospensione dell’esercizio dell’attività.
Nel caso in cui un commerciante, nell’arco di un quinquennio, si veda contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, si vede sospendere la licenza o l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Il perfezionamento
Il ravvedimento operoso si perfeziona nel momento in cui, entro il prossimo 15 dicembre 2023, il commerciante provveda a:
- mettersi in regola con le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Deve, inoltre, versare le sanzioni ridotte a 1/5;
- deve provvedere a versare le maggiori imposte, i relativi interessi e le sanzioni ridotte. Successivamente dovrà presentare le dichiarazioni integrative.
Non è possibile utilizzare l’istituto della compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97) per il pagamento delle somme dovute.