Quali sono le agevolazioni a cui può andare incontro un libero professionista o un lavoratore autonomo dotato di partita Iva a fronte di un infortunio? E di una malattia? Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023, nel quale è stato fatto il punto della situazione sulla decorrenza per gli adempimenti tributari che sono a carico di un professionista, che sia iscritto ad un albo. E per il quale l’eventuale infortunio o malattia abbia una durata superiore a tre giorni.
Le indicazioni fornite dall’AdE valgono anche per i professionisti che siano riuniti in forma associata o societaria. Il numero, ad ogni modo, deve essere inferiore a tre o il titolare della partita Iva infortunato o malato deve essere il responsabile, che è stato nominato per lo svolgimento dell’incarico professionale.
Ma entriamo nel dettaglio e vediamo come si devono muovere i diretti interessati.
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Partite Iva: cosa fare in caso di malattia ed infortunio
L’articolo 1, nei commi da 927 a 944 della Legge n. 234/2021 ha avuto il merito di riconoscere ai professionisti ordinistici dotati di partita Iva, nel momento in cui si dovessero imbattere in una situazione di infortunio o malattia, la possibilità di vedersi sospesi i termini per gli adempimenti che riguardano i loro clienti.
La normativa ha contemplato alcuni casi specifici, tra i quali rientrano quelli di ricovero ospedaliero o cure domiciliari che abbiano una durata superiore a tre giorni e che arrivino a seguito di un intervento chirurgico, malattia od infortunio. E che, soprattutto, determino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività.
La disposizione prevede la sospensione della decorrenza per gli adempimenti tributari che risultano essere a carico del professionista e che ricadono nel periodo compreso tra il primo giorno della malattia/infortunio e nei sessanta giorni successivi.
Nel caso in cui la degenza dovesse essere inferiore a 60 giorni – ad esempio duri solo 40 giorni – la sospensione dei termini opererà limitata alla scadenza più breve. Se, invece, la degenza dovesse protrarsi per più di 60 giorni dall’inizio della malattia/infortunio, la sospensione durerà solo per i sessanta giorni successivi, anche se la situazione sanitaria del professionista non si dovesse risolvere.
È necessario sottolineare che la sospensione parte dal giorno in cui il professionista munito di partita Iva è ricoverato in ospedale o dall’inizio delle cure domiciliari. E dura fino a trenta giorni dopo le dimissioni dalla struttura o dalla conclusione delle cure a domicilio
L’interpello all’Agenzia delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i tempi di trasmissione della documentazione ai competenti uffici per comunicare il fatto. L’operazione deve essere effettuata tramite raccomandata A/R o PEC.
La documentazione da inviare consiste in una copia dei mandati professionali, a cui deve essere allegato un certificato medico attraverso il quale venga attestata la decorrenza e la fine dell’infortunio o della malattia. Il tutto deve essere trasmesso telematicamente entro il giorno successivo a quello nel quale scade il periodo di sospensione (il trentunesimo giorno).
Nel caso preso in esame l’istante aveva provveduto a presentare – in un primo momento – ad effettuare la comunicazione di inizio degenza/cure domiciliari. Aveva provveduto, inoltre, ad allegare copia dei mandati ricevuti dai propri clienti ed aveva integrato, in un secondo momento, la suddetta documentazione con il certificato medico che attestava la fine delle cure.