Ivafe e Ivie 2024, chi è obbligato a versare saldo ed acconto entro il 1° luglio

Entro il 1° luglio 2024 i contribuenti devono passare alla cassa per versare l'Ivafe e l'Ivie. Tenuti al versamento sono quanti hanno immobili o attività all'estero

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il saldo e l’acconto dell’Ivafe e dell’Ivie devono essere versati entro il 1° luglio 2024. La tabella di marcia del pagamento di queste imposte prevederebbe i versamenti siano effettuati entro il 30 giugno, ma cadendo di domenica, la deadline è slittata di una giornata. La scadenza, ad ogni modo, coinvolge tutti i contribuenti che devono effettuare i versamenti per mettersi in regola con il fisco. Il 1° luglio 2024, quindi, è anche l’ultimo giorno utile per versare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e quella sul valore degli immobili detenuti oltre confine.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono i soggetti tenuti ad effettuare il versamento di Ivafe e Ivie.

Ivafe 2024, chi deve pagare il saldo e l’acconto

L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – nota anche come Ivafe – prevede che il versamento relativo all’acconto e al saldo sia fissato per il 30 giugno. Questo è, ormai un appuntamento canonico. Per il 2024 la deadline slitta di qualche giorno condizionata dal fatto che la scadenza ordinaria è di domenica: i diretti interessati, quindi, devono effettuare l’operazione il 1°luglio 2024.

In linea generale, almeno per il 2024, la generalità delle imposte sono condizionate dalle festività. Anche per il versamento dell’Irpef è necessario tenere conto dei vari slittamenti:

  • la deadline prevista per il 30 giugno è spostata al 1° luglio 2024;
  • la scadenza del 30 novembre slitta al successivo 2 dicembre 2024.

Ricordiamo, inoltre, che per i soggetti Isa e per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario è stata prevista una proroga al 31 luglio senza maggiorazioni, nell’ambito delle novità che sono state introdotte legate al concordato preventivo.

Ma torniamo all’Ivafe. Sono tenuti a passare alla cassa la persone fisiche che sono residenti in Italia, le quali siano in possesso di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all’estero.

Per l’Ivafe alcune novità sono state introdotte a partire dal 2020, quando tra i soggetti passivi – oltre alle persone fisiche già presenti – sono stati inseriti gli enti non commerciali e le società semplici. L’Ivafe è dovuta dai soggetti che, oltre ad essere residenti in Italia, siano tenuti a presentare la dichiarazione per gli investimenti e le attività così come è previsto ufficialmente dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 167/1990.

I soggetti in possesso di attività finanziarie all’estero le devono indicare all’interno del Modello redditi PF nel quadro RW.

Ivie 2024, chi deve passare alla casa per il saldo e l’acconto

Così come abbiamo visto per l’Ivafe, i contribuenti devono passare alla cassa anche per l’Ivie, ossia l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Anche in questo caso il calendario dei pagamenti si basa sullo stesso calendario dei versamenti Irpef e delle altre imposte sui redditi. La scadenza ufficiale al 30 giugno slitta al 1° luglio 2024.

Nel 2020, anche per l’Ivie è stata estesa la platea di quanti devono passare alla cassa. Oltre alle persone fisiche, già presenti in precedenza, sono stati aggiunti:

  • gli enti non commerciali;
  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice.

I contribuenti che abbiamo appena visto devono avere la residenza fiscale in Italia e devono essere tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. Il riferimento normativo, in questo caso, è il Decreto Legge n. 167/1990.

In quale momento scatta l’obbligo di versare l’Ivie? Devono passare alla cassa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultino essere proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni che siano destinati a qualsiasi uso. Tra questi rientrano anche quelli strumentali per natura o per destinazione e che vengono utilizzati per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • quanti siano titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Ivafe e Ivie, come effettuare i versamenti

Per procedere con il saldo e l’acconto di Ivafe e Ivie è necessario utilizzare un Modello F24, che deve essere versato telematicamente. Il contribuente può effettuare l’operazione nei seguenti modi:

  • utilizzando i servizi F24 Web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate, passando attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • appoggiandosi sull’home banking dell’istituto di credito di cui è cliente;
  • attraverso l’ausilio di un intermediario abilitato.

Esclusivamente per i contribuenti privati – ossia quanti non sono titolari di partita Iva – il versamento del Modello F24 può essere effettuato in modalità cartacea presso una banca, un ufficio postale o gli agenti della riscossione.

Ivafe: l’aliquota e la base imponibile

Per l’Ivafe il legislatore ha previsto delle particolari aliquote sul valore delle attività finanziarie, che sono le seguenti:

  • per il 2011 e il 2012: 0,1%;
  • a decorrere dal 2013: 0,15%;
  • a decorrere dal 2014: 0,20%;
  • a decorrere dal 2024: 0,4%. Questa aliquota, ad ogni modo, deve essere applicata unicamente ai prodotti finanziari che sono detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999. Per gli altri investimenti l’aliquota resta lo 0,2%.

Ivie: l’aliquota e la base imponibile

Per quanto riguarda l’Ivie è stata decisa una base imponibile ordinaria pari:

  • all’1,06% ordinariamente sulle abitazioni estere tenute a disposizione. Questa aliquota si applica dal 2024, in precedenza era allo 0,76%;
  • allo 0,4% per l’immobile estero nel caso in cui venga adibito ad abitazione principale.

L’aliquota Ivie deve essere applicata:

  • sul costo dell’immobile così come si evince dall’atto o dal contratto d’acquisto;
  • nel caso in cui l’atto dovesse mancare, sul valore di mercato così come risulta essere rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.

In sintesi

Entro il 1° luglio 2024 i contribuenti devono passare dalla cassa per effettuare i versamenti dell’Ivafe e dell’Ivie. Il calendario di queste operazioni segue lo stesso scadenzario previsto per i pagamenti dell’Irpef e delle altre imposte sui redditi.

Ricordiamo che le due imposte si applicano al valore degli investimenti effettuati all’estero e agli immobili detenuti oltre confine.