Regime forfettario: quali sono le cause di esclusione e come evitarle

La normativa ha previsto alcune cause che portano all'esclusione dal regime forfettario, tra le quali vi è anche il superamento della soglia dei ricavi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quali sono i motivi che possono portare all’esclusione dal regime forfettario? E quando il titolare di una partita Iva è costretto ad aderire al regime ordinario?

È bene ricordare che l’accesso al regime forfettario è consentito unicamente a quei soggetti in possesso di particolari requisiti. Vi possono accedere indistintamente gli imprenditori ed i liberi professionisti. Questo particolare regime di vantaggio permette di usufruire di una tassazione sostitutiva a quella dell’Irpef e delle addizionali locali, che vengono applicate alle persone fisiche che esercitino l’attività di impresa, arte o professione in maniera abituale.

Il regime forfettario, in altre parole, è un regime fiscale di vantaggio, a cui possono accedere i titolari delle cosiddette partite Iva minori. Ad ogni modo questi soggetti hanno la possibilità di adottare il regime ordinario, con la conseguente applicazione dell’Iva.

Regime forfettario: i requisiti per accedervi

A stabilire nel dettaglio quali siano i requisiti per poter accedere a questo particolare regime fiscale è  l’articolo 1, comma 54 della Legge n. 190/14, modificato successivamente dalla Legge n. 197/22. Con riferimento all’anno precedente, i contribuenti, per poter accedere al regime forfetario, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • i ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, devono essere inferiori a 85.000 euro;
  • le spese per lavoro dipendente o assimilato devono essere inferiori a 20.000 euro lordi.

Sulla voce ricavi/compensi è necessario effettuare una precisazione: i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lettera b) del TUIR concorrono alla soglia degli 85.000 euro. È bene sottolineare che questa condizione, sostanzialmente, sussiste nel caso in cui i diritti d’autore non sarebbero stati percepiti senza che il contribuente avesse svolto l’attività di lavoro autonomo. In questo caso è necessario prendere come riferimento quanto indicato all’interno della circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il titolare di partita Iva stia esercitando più attività – utilizzando dei codici attività separati – è necessario prendere in considerazione la somma dei ricavi o dei compensi relativi a tutte le attività che vengono esercitate.

Le tipologie di lavoro da prendere in considerazione

Per quanto riguarda, invece, le tipologie di lavoro che devono essere prese in considerazione nel conteggio dei ricavi/compensi, tra questi ci rientrano:

  • il lavoro accessorio;
  • il lavoro dipendente;
  • i rapporti di collaborazione;
  • le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate direttamente dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Regime forfettario: le ragioni di esclusione

A stabilire le cause di esclusione dal regime forfettario è l’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/14, successivamente modificato dalla Legge n. 208/15 e dalla Legge n. 145/18. Stiamo parlando, in questo caso, di ragioni che determinano la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui le stesse si sono verificate.

Entrando nel dettaglio, l’esclusione dal regime forfettario è prevista per quanti si trovino nelle seguenti condizioni:

  • quanti stiano utilizzando dei regimi speciali Iva e di determinazione forfettaria del reddito;
  • l’eventuale assenza della residenza in Italia. Nel caso in cui il soggetto sia residente in un qualsiasi altro Paese UE/SEE, la sostanziale mancanza del 75% del reddito complessivo prodotto in Italia;
  • quando le operazioni effettuate in via esclusiva o prevalente costituiscono delle cessioni di fabbricati o di loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • l’attività di impresa, arti o professioni e contestualmente all’esercizio di questa attività la partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • l’esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano intercorsi dei rapporti di lavoro nel corso dei due precedenti periodi d’imposta. Stesso ragionamento se l’attività viene esercitata nei confronti di soggetti che risultano essere collegati con gli stessi direttamente o indirettamente;
  • a quanti abbiano percepito dei redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati per importi superiori a 30.000 euro. Nel caso in cui questo limite risultasse essere stato superato, è possibile continuare a rimanere nel regime forfettario nel caso in cui, nel corso dell’anno precedente, il rapporto lavorativo risulti essere cessato.

Quando si applicano le cause di esclusione

Le cause di esclusione che abbiamo analizzato fino a questo momento devono essere si riferiscono al momento in cui viene applicato il regime forfettario. Nel momento in cui si viene a verificare una delle cause che abbiamo appena elencato nel corso dell’anno precedente, è possibile accedere allo strumento, purché la causa sia venuta meno prima dell’inizio dell’anno successivo.

L’unica eccezione a questa regola è costituita dai compensi/ricavi percepiti dal lavoro dipendente: in questo caso vedasi la circolare n. 10/E/2016.

Questo significa, in altre parole, che se nel corso di un determinato anno in un regime speciale, il contribuente può aderire al regime forfettario a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel corso del nuovo anno, ad ogni modo, il contribuente non deve più applicare il regime speciale Iva. Lo stesso ragionamento vale per le quote di partecipazione nelle società di persone o di capitali.

Nel momento in cui si dovesse venire a verificare una causa di esclusione dal regime forfettario, il passaggio a quello ordinario avviene a partire dall’anno successivo. O partire dall’anno in corso a seconda dei singoli casi.

Passaggio al regime ordinario: le conseguenze

Quali sono le conseguenze del passaggio al regime ordinario da quello forfettario? A dare alcune indicazioni in questo senso ci hanno pensato le circolari n. 10/e/2016 e n. 9/E/2019. Nel caso in cui si dovesse verificare questa situazione:

  • il contribuenti deve effettuare la rettifica della detrazione Iva nella dichiarazione del primo anno di contabilità semplificata;
  • deve utilizzare i registri contabili;
  • deve effettuare le dichiarazioni Iva;
  • dovrà effettuare e subire le ritenute d’acconto dove è previsto.