Nuova stretta in arrivo per i proprietari delle prime case: gli immobili intestati ai membri della stessa famiglia potrebbero più non godere delle esenzioni attualmente in vigore. Questo, almeno, è quanto è emerso dai lavori che stanno coinvolgendo i tecnici del Governo, impegnati a riscrivere la prossima riforma fiscale.
Ma vediamo, nello specifico, cosa potrebbe cambiare con le famiglie con doppia residenza, una volta approvato il dl Fisco (senza modifiche ulteriori, così come annunciato).
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Imu stretta sulle prime case: chi sono le famiglia con “doppia residenza”
Le esenzioni Imu previste per le prime case, di fatto, non andrebbero a coinvolgere tutti ma – come già accennato sopra – solo le famiglie con doppia residenza. Non esiste una definizione giuridica precisa per questa categoria, ma nella stessa possiamo far rientrare , per praticità di esposizione, tutte quelle che hanno all’interno del proprio nucleo familiare più membri con case di prima proprietà intestate a proprio nome. È il classico caso, per esempio, del marito con casa di proprietà in città e casa al mare o in montagna intestata alla moglie (spesso anche convivente).
Quindi, la stretta sulle prime case interesserà prevalentemente questi soggetti, che non potranno più “dividersi” le proprietà per evitare di pagare l’imposta municipale.
Imu, quali esenzioni sulla prima casa rischiano di saltare
Ad oggi, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale, ma sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
L’abitazione principale è definita come “l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente” (art. 1, comma 741, lett. b, della legge n. 160 del 2019). Sono invece assoggettate al regime Imu le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (art. 1, comma 741, lett. b, della legge n. 160 del 2019).
Qualora la modifica alla disciplina attuale, prevista dal dl Fisco, dovesse passare: l’esenzione sarà valida solo per un’abitazione a nucleo, anche se i coniugi risiedono in due comuni diversi. Non è stato detto niente, invece, in merito alle abitazioni intestate ai figli, su cui potrebbero essere fatte valere altre limitazioni per evitare il ricorso fraudolento del cambio di proprietà finalizzato solo ad eludere il pagamento dell’imposta.