Imu dimezzata, per pagare la metà basta l’autocertificazione

Per gli immobili inagibili o inabitabili, i proprietari possono presentare una autocertificazione sostitutiva per pagare al Comune il 50% dell’imposta

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Coloro che sono proprietari di una seconda casa inagibile e inabitabile, possono pagare metà delle tasse dovute di Imu e Tari con una semplice autocertificazione del proprietario, secondo una recente sentenza della Cassazione.

Imu, basta l’autocertificazione: la sentenza

La sentenza della Cassazione numero 1263 dello scorso 23 gennaio 2021 ha sancito che in tema di case inagibili o non utilizzate dai contribuenti proprietari è possibile dimezzare il pagamento di Imu e Tari. Per ottenere tale agevolazione è sufficiente la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ossia una autocertificazione), nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile “per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette”.

Per ottenere lo sgravio, secondo le attuali disposizione normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), praticamente le stesse della vecchia Ici, le condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

Ora non è più quindi necessario che venga effettuata la perizia. Si può ottenere la riduzione dell’imposta, anche presentando solo una autocertificazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesti proprio l’impossibilità di utilizzare l’immobile. I motivi che stabiliscono l’inabitabilità possono essere diversi, vediamoli insieme.

Imu, quando si paga la metà o si è esenti

Secondo quanto previsto dai regolamenti dei diversi comuni, rientrano nella possibilità di pagamento dimezzato dell’Imu relativo alla seconda casa:

  • case inagibili o inabitabili: la riduzione del 50% della base imponibile da dichiarare ai fini Imu è prevista per quei fabbricati considerati inagibili o inabitati e, quindi, non utilizzati. Alla dichiarzione Imu – da presentare entro il 30 giugno – occorre allegare l’attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato;
  • immobili storici e artistici: i proprietari di seconde case classificate come immobile storico o artistico possono usufruire della riduzione del 50% a prescindere dall’utilizzo come altra abitazione disponibile, o dalla concessione in affitto o in comodato a terzi;
  • case affittate con canone concordato: l’Imu si riduce al 75% nel caso in cui il proprietario affitti la sua seconda casa con contratto a canone concordato;
  • abitazioni in comodato a figli o genitori: è prevista la riduzione del 50% per le abitazioni – diversa da quelle considerate di lusso (iscritte al catasto con categorie A/1, A/8 e A/9) – concesse in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale. Unico requisito: che il comodante abbia una sola abitazione e risieda nello stesso Comune;
  • abitazioni di soggetti non residenti in Italia: da quest’anno, grazie alla Legge di Bilancio 2021, chi non è residente in Italia, ma è titolare di pensione nello Stato di residenza, può beneficiare del dimezzamento dell’Imu e della riduzione di due terzi della Tari. Ma per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato.

È prevista l’esenzione in questo caso:

  • ex casa coniugale: è prevista l’esenzione dell’Imu per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli che ha ottenuto un provvedimento dal giudice in tal senso. Pur non essendo proprietario, infatti, il genitori affidatario può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale.