Imu e Tari: nuove agevolazioni ed esenzioni, cosa cambia nel 2021

La legge prevede l'applicazione di agevolazioni ed esenzioni per il pagamento dell'imposta municipale propria, l'Imu, e per la tassa sui rifiuti, la Tari

Pubblicato: 5 Febbraio 2021 21:24

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti, meglio note come Imu e Tari, devono essere pagate anche sulle seconde case. La legge prevede tuttavia delle esenzioni e delle riduzioni che riguardano immobili in condizioni specifiche. Ci sono differenze, ad esempio, per le case vacanza, per le case vuote, disabitate o abbandonate, e su quelle concesse in comodato a parenti o in locazione a canone concordato. Le differenze possono essere previste dai regolamenti del Comune in cui si trova l’abitazione e dalle norme nazionali.

Il contribuente deve in tutti i casi presentare una dichiarazione agli uffici comunali entro il 30 giugno dell’anno successivo, allegando eventualmente una attestazione specifica redatta da un tecnico abilitato.

La quota variabile della tassa sui rifiuti si paga in base al numero di componenti del nucleo familiare in base ai dati dell’ufficio anagrafico. Per le seconde case, in assenza di dichiarazione Tari, il Comune stima un numero di componenti superiore al reale. Per questo è necessario verificare il conteggio del tributo inviato dall’ufficio competente e, eventualmente, presentare domanda di modifica.

Agevolazioni Imu e Tari per le case non abitate e inagibili

Nell’articolo 1, comma 747, lettera b) della legge n. 160 del 2019 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile ai fini del calcolo dell’Imu per i fabbricati che sono dichiarati inagibili o inabitati, e di fatto non utilizzati, nell’anno in cui si presentano queste condizioni.

Non deve essere pagata la tassa sui rifiuti per le abitazioni che non possono produrre rifiuti. Dunque non deve essere pagata la Tari per gli immobili inagibili e inabitati, e dunque non utilizzati. Alcuni Comuni applicano l’esenzione anche alle abitazioni non usate per scelta di che le possiede, a patto che non ci siano arrediutenze.

Le agevolazioni previste per le case in comodato e in affitto

Se la casa viene concessa in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodante possieda solo quella abitazione o risieda in un’altra nello stesso Comune. Sono esclusi da questo tipo di esenzione gli immobili iscritti al catasto con categoria A/1, A/8 e A/9, ovvero le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi storici, considerati di lusso.

Se viene sottoscritto un contratto di locazione a canone concordato, l’imposta municipale propria è ridotta al 75%.

Le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico e artistico

I fabbricati che hanno interesse storico e artistico in base all’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 possono usufruire di una riduzione del 50% della base imponibile, a prescindere dall’utilizzo come seconda casa o dalla concessione in locazione o comodato ad altri.

Agevolazione Imu dal 2021 per i pensionati residenti all’estero

Dal 2021 chi non è residente in Italia e percepisce la pensione nel proprio Stato di residenza può beneficiare del dimezzamento dell’Imu e di una riduzione della Tari pari a 2/3. L’agevolazione si può applicare a una sola abitazione non locata e non concessa in comodato e sempre previa presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Agevolazione Imu per i genitori che hanno l’affidamento dei figli

La casa familiare assegnata a un genitore che ha ottenuto l’affidamento dei figli in seguito al provvedimento di un giudice, che di fatto ne attribuisce il diritto di abitazione nella dimora abituale del minore, è soggetta all’esenzione Imu. In questo caso il genitore affidatario, pur non essendo il proprietario dell’abitazione, diventa il soggetto passivo beneficiario dell’esenzione.