Contraddittorio preventivo, quali atti l’Agenzia delle Entrate può escludere dagli obblighi

L'Agenzia delle Entrate può escludere dagli obblighi del contraddittorio preventivo alcuni atti. Ad introdurre questa opzione è un recente decreto legislativo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Attraverso un recente decreto legislativo a firma Maurizio Leo, Vice ministro all’economia, sono stati chiariti quali atti sono esclusi ufficialmente dal contraddittorio preventivo. Le novità introdotte costituiscono un cambiamento significativo e particolarmente importante per gli addetti al lavoro e per i professionisti. Ma soprattutto si va a collegare alle modifiche che sono state introdotte attraverso il decreto delega sullo Statuto del Contribuente – ossia il DLGS n. 2019/2023 – e il Decreto sull’Accertamento – il DLGS 1/2024 – andando a completare il quadro normativo in questo particolare ambito.

Il nuovo decreto, in estrema sintesi, va a identificare quattordici diverse tipologie di atti che risultano essere esclusi dal contraddittorio preventivo. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di scoprire in cosa consista questo particolare istituto e quali sono le tipologie di atti che sono esclusi.

Il contraddittorio preventivo: in cosa consiste

Ma come funziona il contraddittorio preventivo e quale scopo ha? È sostanzialmente una procedura che l’Agenzia delle Entrate deve attivare per comunicare a un determinato contribuente che è oggetto di un accertamento fiscale. Il contraddittorio preventivo è una misura che deve essere attivata obbligatoriamente: nel caso in cui gli uffici tributari non lo dovessero fare, si verrebbe a costituire un motivo valido per il quale il contribuente per fare ricorso.

Costituendo una parte essenziale del diritto tributario, il contraddittorio preventivo permette al singolo cittadino di diventare parte attiva nei vari procedimenti che portano a un accertamento fiscale. Ma come funziona, in altre parole questo istituto? Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente informare il contribuente dei motivi per i quali è stata avvita la pratica. Quest’ultimo avrà la possibilità, quindi, di presentare i documenti necessari per sostenere la propria posizione. Ma soprattutto ha la possibilità di presentare tutte le argomentazioni del caso.

L’obiettivo del contraddittorio preventivo è quello di far in modo che il contribuente abbia un ruolo attivo e quindi rendere l’accertamento trasparente. Oltre a dare la possibilità di contestare le conclusioni a cui dovesse essere giunta l’amministrazione fiscale.

Il concordato preventivo biennale

Il contraddittorio preventivo non deve essere confuso con il concordato preventivo biennale che è stato introdotto nel 2024. Quest’ultimo, in estrema sintesi, è una proposta vincolante, che viene effettuata ai titolari di partite Iva – oltre che alle piccole e medie aziende -, per il pagamento delle imposte che dovrebbero essere versate nel corso dei due anni successivi.

In altre parole il concordato preventivo biennale permette di mettersi d’accordo con l’Agenzia delle Entrate sulle imposte che si dovranno versare in futuro. L’impegno è reciproco: da una parte si decide di versare un determinato importo anche se si guadagna di meno, dall’altra ci si impegna a non effettuare dei controlli nel caso in cui il fatturato dovesse superiore.

È bene sottolineare che il concordato preventivo biennale non ha nulla a che fare con il contraddittorio preventivo.

Cosa non entra nel contraddittorio preventivo

Ma torniamo al nocciolo della questione. Come abbiamo anticipato in apertura un recente decreto legislativo ha delineato quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo. Nel documento sono stati identificati quattordici, che sono stati articolati in tre macro-aree:

  • gli atti automatizzati, nei quali rientrano anche le procedure per le quali non è richiesto un intervento umano significativo;
  • gli atti di pronta liquidazione, che si riferiscono a delle decisioni immediate in campo fiscale;
  • gli atti di controllo formale delle dichiarazioni, che si riferiscono alla sola verifica della conformità e non abbiano come oggetto le informazioni.

È bene sottolineare che tra gli atti per i quali non c’è l’obbligo del contraddittorio preventivo rientrano anche gli accertamenti parziali che scaturiscono dall’incrocio delle informazioni che sono contenute all’interno delle varie banche dati.

Risultano essere esentati anche gli eventuali controlli catastali sulle annotazioni di riserva e le comunicazioni che derivano da dei controlli automatici delle liquidazioni.

Gli atti per i quali l’Agenzia delle Entrate può procedere

Ma quali sono, nello specifico, gli atti per i quali l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di agire immediatamente, anche senza il contraddittorio preventivo. Vediamoli nello specifico.

Atti automatizzati

Negli atti automatizzati o almeno sostanzialmente tali rientrano:

  • i ruoli, le cartelle di pagamento e gli atti di intimazione al pagamento che sono stati emessi dall’Agenzia delle Entrate riscossione per il recupero dei crediti che le sono stati affidati;
  • gli accertamenti parziali e gli atti di recupero che sono stati emessi a seguito di un incrocio dei dati;
  • gli atti di intimazione autonomi e quelli emessi per la decadenza della rateazione;
  • eventuali atti di accertamento che risultano essere stati inviati per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi e per l’irrogazione delle sanzioni;
  • gli accertamenti catastali relativi all’iscrizione e alla cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • gli avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  • eventuali avvisi di pagamento che sono collegati a un omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’eventuale imposta di consumo così come è stata determinata dalle relative dichiarazioni;
  • gli avvisi di pagamento relativi a indebite compensazione di crediti di accisa.

Atti di pronta liquidazione

Tra gli atti di pronta liquidazione rientrano:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli previsti dagli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. 633/1972;
  • comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973;
  • avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento;
  • eventuali comunicazioni che invitino al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Atti di controllo formale delle dichiarazioni

Sono esenti, inoltre, dal contraddittorio preventivo gli atti che vengono emessi a seguito di un riscontro formale dai dati contenuti all’interno delle dichiarazioni trasmesse dal contribuente con i documenti che dovrebbero attestare la correttezza dei dati comunicati.

In sintesi

Sostanzialmente il contraddittorio preventivo è una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia ad un determinato contribuente, anticipandogli che è sottoposto ad un accertamento fiscale. Lo scopo è quello di permettere di produrre la documentazione necessaria per giustificare i propri comportamenti fiscali.

In alcuni casi, però, il contraddittorio preventivo non viene attivato e i controlli partono in maniera automatica.