Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di imposte sostitutive sulle cripto-attività, ovvero ha fornito le istruzioni, valide per quest’anno, riguardo la tassazione delle criptovalute, istituendo nuovi codici tributo.
Quando si pagano le tasse con le crypto?
L’articolo 1, comma 126 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi), includendo nella normativa, tra i redditi diversi, la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
La legge, inoltre, prevede la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, a cui si va ad aggiungere l’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. In particolare, è stata prevista la possibilità per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che tale valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare mediante modello F24.
Bisogna specificare, tuttavia, che i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio 2023, sono al momento in fase di consultazione. Nel documento pubblicato il 26 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate (consultabile qui) viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività. Si tratta, come già detto ma va ribadito, di un testo bozza che fornisce un primo quadro normativo, che ancora deve essere approvato.
Tasse, Criptovalute e novità 2023
Intanto quello che sappiamo, confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, è che il versamento dell’imposta sostitutiva sulle criptovalute (pari al 26% nel 2022, dovrebbe scendere al 14% per il periodo di imposta 2023, se confermato) e dell’imposta da bollo (34,20€ annuali), è confermato tramite modello F24, con l’indicazione dei seguenti codici tributo:
- “1715” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197-Regime dichiarativo”;
- “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito” e in questo caso va indicato nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato “00MM”;
- “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” con gli eventuali interessi dovuti cumulati al tributo stesso;
- “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24 (qui le istruzioni per pagarlo online), i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.