Tasse, lo Stato batte cassa: ecco il calendario fiscale di ottobre

Calendario fiscale di ottobre ricco di appuntamenti: non solo tasse da pagare, ma conguagli e adempimenti che riguardano pensioni e canone Rai

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Calendario fiscale di ottobre ricco di appuntamenti, non solo tasse da pagare per i contribuenti, ma anche conguagli e adempimenti specifici che riguardano comunicazioni obbligatorie, canone Rai e altre attività e impegni che coinvolgono cittadini e imprese.

Vediamo, nel dettaglio, lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2023.

Tasse e imposte in scadenza il 16 ottobre 2023

Il 16 ottobre 2023 sono diversi i versamenti e le tasse da pagare.

Nello specifico entro il 16 ottobre 2023, i contribuenti:

  • se soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di settembre. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 6728;
  • se contribuenti Iva, devono provvedere al versamento dell’ottava rata dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,65% mensile a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato;
  • se soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e quella relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati;
  • se soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di settembre relativi a contratti di locazione breve. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo 1919.

I contribuenti Iva, invece:

  • devono provvedere al versamento dell’ottava rata dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,65% mensile a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato;
  • se titolari di partita Iva che hanno effettuato il primo pagamento il 31 luglio 2023, devono provvedere al versamento della quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%;
  • se esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, devono provvedere al versamento della quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con applicazione degli interessi nella misura dello 0,95%. Se invece esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023), devono provvedere al versamento della quarta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%;
  • le persone fisiche, titolari di partita Iva (nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023) devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Infine, i datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta:

  • devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato;
  • devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di settembre, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato;
  • se effettuano operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Tutti i versamenti di metà mese per aziende, società e imprese

I soggetti passivi giuridici (aziende, società e imprese), entro il 16 ottobre 2023:

  • se banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di settembre. ll versamento va effettuato direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. L’adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai;
  • se si tratta di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, devono invece provvedere al versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo;
  • se soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc 2023, Redditi Enc 2023 e Irap 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%;
  • le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono invece versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modelli Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%, e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023, e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

Trasmissione comunicazione Regime IVA Moss il 20 ottobre

Come ricorda il calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Ue, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea e che si avvalgono del regime speciale (previsto dal Dpr n. 633/1972), devono trasmettere il 24 ottobre 2023, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e versare l’Iva dovuta. L’obbligo di comunicazione sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni. L’Iva dovuta va versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia.

Ultimo giorno per il modello 730 integrativo il 25 ottobre

Mercoledì 25 ottobre è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale per presentare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730 integrativo, qualora dalla elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. La consegna va effettuata al Caf o al professionista anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta.

Attenzione: se, oltre ad aggiornare i dati del sostituito di imposta, hai necessità di completare o correggere la dichiarazione devi inviare Redditi aggiuntivo/correttivo oppure Redditi integrativo. Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono infatti diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Si può procedere in particolare con:

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Inoltre, il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche.

Il modello REDDITI Persone fisiche può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Tutte le scadenze concentrate a fine mese

Diversi e numerosi anche gli appuntamenti a fine mese, il 31 ottobre infatti si procederà con:

Pagamento Canone Rai

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche devono provvedere al pagamento della quarta rata trimestrale (23,93 euro). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all’home banking del proprio istituto di credito; i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione. Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o TVNA (canone per nuovo abbonamento Tv uso privato).

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono inviare, per via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione.

Imposta di registro contratti di affitto

I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° ottobre 2023. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”.

Il versamento va effettuato, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione.

Presentazione elenchi Intra

Gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di settembre, con indicazione dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.

Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Invio Esterometro

I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di settembre.

Rimborsi infrannuali IVA

I contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, mediante invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello Iva TR.

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati invece devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. Sono tenuti all’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.

Presentazione modello 770

Devono presentare la dichiarazione relativa al 2022 modello 770/2023 Redditi 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro fine mese:

  • i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, devono presentare la dichiarazione relativa al 2022 modello 770/2023 Redditi 2022, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Quinta rata 730

Le persone fisiche non titolari di partita Iva tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi Pf 2023), che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare entro fine ottobre la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%.

La stessa tipologia di contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 deve versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.

Gli stessi contribuenti non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze ), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal Dl 51/2023 devono provvedere al versamento della quinta rata delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,10%.

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche (qualora il saldo finale sia pari a zero, esclusivamente attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate) ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.