Spese per l’abbigliamento deducibili, quali abiti rientrano e cosa si può scaricare al 100%

I capi di abbigliamento possono essere un costo detraibile dalle tasse, ma solo quando l'acquisto è strettamente connesso alla professione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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I costi sostenuti per il vestiario sono una spesa deducibile dalla propria attività? La risposta non è un sì o un no, ma è legata al rigoroso rispetto del principio di inerenza. Se ci si riferisce all’abbigliamento generico, come giacca, cravatta, pantaloni o tailleur, possiamo fin da subito affermare che non sono deducibili perché rispondono a un’esigenza di decoro personale, che è valida anche al di fuori del mondo del lavoro.

Altro discorso sono i capi d’abbigliamento tecnici, quelli che hanno delle caratteristiche che li rendono necessari per l’attività.

Quali sono gli abiti da lavoro specifici

Nella locuzione abiti da lavoro specifici rientra il vestiario con delle caratteristiche tecniche o estetiche che lo rendono oggettivamente necessario per l’attività. E, soprattutto, lo rende tale da non poter essere utilizzato in contesti extra-lavorativi.

Per diventare deducibili al 100% questi indumenti, devono quindi essere privi di utilità nella vita quotidiana. Sono ritenuti tali:

  • i dispositivi di protezione individuale, come calzature antinfortunistiche, guanti, tute resistenti al calore o indumenti ad alta visibilità certificati secondo alcune normative tecniche;
  • gli indumenti igienico-sanitari, come camici dei medici, divise per odontoiatri e personale sanitario, che devono rispondere a degli standard di sterilità o di decoro professionale specifico.

L’importanza dei segni distintivi nel vestiario

Un qualsiasi capo di vestiario può diventare specifico, nel caso in cui abbia degli elementi identificativi permanenti, come può essere il logo aziendale, che deve essere cucito o stampato in modo non rimovibile: in questo caso il capo diventa un vero e proprio strumento di promozione o di identificazione, trasformando la spesa inerente all’attività professionale.

Lo stesso discorso vale per le uniformi, che possono essere costituite da degli abiti con dei colori o dei tagli specifici prescritti da regolamenti interni o ordini professionali, che contestualmente ne vietano l’uso come abbigliamento comune.

Abiti utilizzati in uso promiscuo con deducibilità al 50%

Quando si parla di vestiario di tipo professionale, il concetto di uso promiscuo è un po’ complesso. Gli abiti non godono, infatti, nemmeno di un norma pensata ad hoc nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si usa, in linea di principio, l’intepretazione della giurisprudenza e la prassi.

I beni e i servizi che i professionisti utilizzano sia per l’attività lavorativa che per scopi personali (come possono essere immobili, telefoni o auto) sono generalmente deducibili al 50%, così come è stato previsto dall’articolo 54 del Tuir.

Sono molti i contribuenti che applicano questa logica al vestiario formale – come possono essere dei completi e delle giacche – sostenendo che l’acquisto sia motivato da delle esigenze di rappresentanza.

A confermare questo tipo di interpretazione c’è la sentenza 468/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Milano, che ha aperto alla deducibilità al 50% per gli abiti eleganti, ma solo se si dimostra che sono degli strumenti di lavoro necessari per l’immagine professionale spesa nel mercato.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Benché siano arrivate delle sentenze a favore dell’uso promiscuo degli abiti, l’Agenzia delle Entrate, su questo argomento, mantiene una linea guida molto precisa:

  • ritiene che un abito civile (giacca, cravatta, scarpe classiche) soddisfi un bisogno primario dell’individuo, indipendentemente dalla professione svolta;
  • spetta al professionista dimostrare che quegli specifici acquisti siano direttamente correlati alla produzione del reddito e non a un generico decoro personale.

In altre parole, quando si acquistano degli abiti e si vogliono portare in detrazione è necessario produrre la documentazione necessaria per giustificare l’operazione dal punto di vista fiscale

Quando scatta l’obbligo contrattuale

In un certo senso si può affermare che l’obbligo contrattuale costituisca una sorta di solida blindatura legale per poter dedurre il vestiario acquistato. In questo caso le spese effettuate non costituiscono più una scelta di stile, ma un onere necessario per portare a termine la propria prestazione professionale.

Perché il costo possa essere ritenuto deducibile (spesso al 100% se l’uso è esclusivo), deve esistere un contratto scritto tra il professionista e il committente che specifichi l’obbligo di indossare determinati capi.

Rientrano in questa casistica i testimonial e gli influencer, che, nel momento in cui firmano un contratto di sponsorizzazione che prevede l’obbligo di indossare esclusivamente i capi di un determinato brand durante eventi o riprese, possono dedurlo come costo specifico della produzione del reddito.

Discorso simile vale per attori, presentatori o relatori che devono rispettare un codice stilistico imposto dalla produzione per esigenze di scena o di coerenza d’immagine.

La prova documentale

A fronte di un accertamento, in questi casi, non è sufficiente avere a portata di mano la fattura dell’acquisto, ma devono essere esibiti:

  • il contratto, nel quale deve esserci la clausola relativa all’abbigliamento;
  • la corrispondenza, ossia le indicazioni del committente;
  • la fattura elettronica;
  • il pagamento tracciabile.

Spese di rappresentanza

Una delle strade per dedurre il vestiario sono le spese di rappresentanza: in questo contesto rientrano i capi eleganti che non sono tecnici né obbligatori per contratto. Questa tipologia di acquisto è generalmente finalizzato a promuovere l’immagine del professionista e a generare dei benefici economici indiretti.

Le spese di rappresentanza, a differenza di quelle specifiche, per i professionisti sono soggette ad un limite di deducibilità pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Questo significa, molto semplicemente, che a fronte di un fatturato di 100.000 euro, possono essere dedotti al massimo 1.000 euro: in questa cifra rientrano anche i pasti e gli omaggi.

Perché un capo di abbigliamento possa rientrare in questa categoria, deve rispettare criteri rigorosi definiti da un decreto Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008:

  • l’acquisto deve essere legato a eventi pubblici, convegni o manifestazioni dove il professionista rappresenta la propria attività.
  • non deve esserci un obbligo contrattuale (altrimenti sarebbe un costo diretto, come abbiamo visto prima), ma una scelta libera del professionista per curare il brand.

L’Iva, in questo caso, è completamente indetraibile.