Scontrino elettronico, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza: le regole da seguire

Con la circolare 3/E del 2020, l'amministrazione finanziaria chiarisce le regole relative allo scontrino elettronico

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 22 Febbraio 2020 19:26

Sono trascorsi quasi due mesi dall’introduzione dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. E, per l’Agenzia delle Entrate, è arrivato il momento giusto per fare chiarezza. Nonostante le campagne informative dei mesi precedenti, infatti, ci sono ancora molti dubbi aperti sullo scontrino elettronico.

Chiarimenti che arrivano sotto forma di circolare, la 3/E del 21 febbraio 2020. Nel documento redatto dagli esperti dell’amministrazione finanziaria dello stato vengono prima di tutto analizzati gli elementi legislativi e normativi che hanno portato all’istituzione dello scontrino elettronico, per poi elencare le categorie che hanno l’obbligo di emissione e fare chiarezza su alcune situazioni al limite e che hanno causato qualche grattacapo in questa fase iniziale.

Nella parte conclusiva della circolare 3/E del 2020, invece, vengono specificate le sanzioni previste dalla legge e una lista di FAQ, per dare risposte brevi alle domande più frequenti.

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi

Come si legge nella circolare 3/E, lo scontrino elettronico è stato introdotto in via sperimentale – e su base di adesione volontaria – a partire dal 1 gennaio 2019. Dal 1 luglio 2019, invece, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio per tutte le attività commerciali con un fatturato annuo superiore ai 400 mila euro. L’obbligo di trasmissione telematica è stato infine esteso a tutti a partire dal 1 gennaio 2020.

Scontrino elettronico, le eccezioni e i casi particolari

A esser precisi, però, non tutte le attività commerciali devono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi. Sono esonerati dall’emissione dello scontrino telematico (e possono continuare a fare lo scontrino cartaceo) tutte quelle attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste l’obbligo neanche per le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Fanno parte di questo elenco:

  • la cessione dei tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dal monopolio di stato;
  • carburanti e lubrificanti;
  • prodotti agricoli commercializzati dai produttori agricoli;
  • cessione di quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri;
  • somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche;
  • le operazioni relative alle scommesse e concorsi pronostici;
  • biglietti del trasporto pubblico;
  • artigiani di vario genere (ciabattini, calzolai, rammendatrici, cardatori di lana e molti altri);
  • prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo.

Nella circolare vengono anche analizzati alcuni casi particolari. Prima di tutto, viene chiarito che le partite IVA forfettarie hanno obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che non rientrino in una delle categorie che possono emettere fattura fiscale anziché scontrino. In casi come questi, i professionisti con flat tax al 15% sono esonerati sia dallo scontrino sia dalla fattura elettronica.

Altro caso particolare è quello dei cosiddetti “corrispettivi non riscossi”, ossia in tutte quelle operazioni nelle quali non vi sia alcuna somma riscossa anche a fronte della cessione di un servizio o prodotto. Un caso tipico è quello dei ticket restaurant, che godono di un particolare regime fino al 30 giugno 2020.

Fino a questa data, infatti, la procedura sarà la stessa che si deve seguire in tutti i casi previsti dalla legislazione. L’esercente, dunque, dovrà memorizzare il corrispettivo e inviarlo ai server dell’Agenzia delle entrate, mentre all’acquirente verrà consegnato il documento commerciale. Dal 1 luglio 2020, invece, i commercianti potranno inviare documenti fiscali più dettagliati, nei quali verranno riportate anche le informazioni riguardanti i corrispettivi non riscossi.

Bonus scontrino elettronico

Per agevolare l’acquisto di nuovi registratori di cassa, è previsto che gli esercenti possono usufruire di un bonus sotto forma di credito d’imposta ai fini IVA.

Il credito deve essere utilizzato solo in compensazione nella prima liquidazione IVA successiva all’acquisto (o all’adattamento) del registratore di cassa. Il valore massimo del bonus registratore di cassa è di 250 euro (50 euro per chi adatta un registratore già esistente).

Scontrino elettronico sanzioni

In caso di mancata trasmissione dei corrispettivi entro i limiti fissati dalla legge, è prevista l’applicazione di una sanzione corrispondente al 100% dell’imposta relativa all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro. In caso di quattro distinte sanzioni in quattro giorni differenti nell’arco di un quinquennio è prevista la sospensione della licenza e chiusura dell’esercizio.