Il quadro fiscale per fare impresa all’estero ha vissuto una profonda evoluzione normativo-strutturale. Bucarest rappresenta da anni un polo d’attrazione per l’imprenditoria europea e italiana, forte di una pressione fiscale competitiva e di procedure burocratiche snelle. Tuttavia, il regime per le microimprese in Romania nel 2026 è stato progressivamente ridimensionato attraverso una serie di interventi legislativi orientati alla riduzione delle agevolazioni sulle imposte dirette.
A marcare il cambio di passo decisivo è stato l’intervento del legislatore rumeno tramite l’Ordinanza d’Urgenza del Governo (OUG n. 156/2024), comunemente definita in patria Ordonanța trenuleț. Questo provvedimento ha riformato la disciplina delle Srl imponendo requisiti di accesso più stringenti, una riduzione drastica della soglia di ricavi e un ritocco al rialzo sulle ritenute.
Per gli imprenditori italiani e i soci di società già esistenti o di nuova costituzione, comprendere come funziona il regime per le microimprese in Romania – disciplinato dal Titolo III del Codice Fiscale rumeno (Legge n. 227/2015 e successive modifiche) – è indispensabile per evitare la decadenza automatica dalle agevolazioni.
Indice
Regime per le microimprese in Romania: il quadro normativo
Storicamente, il sistema delle microimprese rumene consentiva di tassare il fatturato aziendale con aliquote ridottissime (tra l’1% e il 3%) a fronte di tetti di ricavi molto capienti, che in passato toccavano il milione di euro. Nel quadro delle raccomandazioni dell’Unione Europea e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rumeno, Bucarest ha avviato un percorso di stretta fiscale e di contrasto all’elusione.
Il perimetro legale del regime microimprese Romania 2026 poggia sulle integrazioni alla Legge n. 227/2015 (Codice Fiscale rumeno) apportate dall’OUG n. 156/2024. Tra i testi normativi correlati figurano inoltre la Legge n. 31/1990 sulle società commerciali (aggiornata in materia di capitale sociale minimale) e le disposizioni procedurali sull’obbligo di fatturazione elettronica trasposta nel sistema nazionale RO e-Factura.
I nuovi requisiti per accedere al regime agevolato
Per poter applicare o mantenere l’imposta sostitutiva sulle microimprese in luogo del regime ordinario sulle società (CIT – Impozit pe profit al 16%), una Srl deve soddisfare contemporaneamente una serie di requisiti stringenti fissati dall’articolo 47 e seguenti del Codul Fiscal.
Nuovo tetto dei ricavi a 100.000 euro
La soglia massima di fatturato annuo, per rientrare nel regime microimprese Romania 2026, si attesta a 100.000 euro (calcolata al tasso di cambio del 31 dicembre dell’anno precedente comunicato dalla Banca Nazionale della Romania – BNR). Si tratta di un taglio drastico rispetto ai 250.000 euro ed ai 500.000 euro applicati negli anni precedenti.
Meccanismo di decadenza: il superamento del plafond dei 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal regime di favore. La società passa al regime di tassazione ordinario sull’utile (16%) a partire dal trimestre in cui avviene il superamento.
Requisito occupazionale del dipendente
Per accedere alla tassazione agevolata sul fatturato, la Srl deve impiegare almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
- in alternativa, è ammesso un contratto di mandato dell’amministratore, a condizione che il compenso mensile sia almeno pari al salario minimo lordo nazionale;
- il dipendente deve essere assunto entro 30 giorni dalla registrazione della società nel caso di nuove costituzioni. Per le società esistenti, l’interruzione del rapporto di lavoro oltre i limiti stabiliti dalla legge comporta la perdita della qualifica di microimpresa.
Regola del socio unico o prevalente (limite del 25%)
Onde evitare il frazionamento delle attività in più micro-società fittizie, la legge conferma una regola di governance rigorosa: un socio (persona fisica o giuridica) che detiene direttamente o indirettamente più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto può applicare il regime microimprese Romania 2026 a una sola Srl.
Questo significa che se un imprenditore possiede partecipazioni superiori al 25% in tre diverse società rumene, dovrà sceglierne una sola a cui destinare il regime agevolato all’1%; le altre due passeranno di diritto al regime ordinario con imposta del 16% sull’utile netto.
Clausola di irrevocabilità della perdita del regime
Il passaggio dal regime delle microimprese al regime ordinario dell’imposta sull’utile (16%) per perdita dei requisiti (superamento soglia, assenza di dipendenti o variazione soci) ha carattere definitivo. La società non potrà più rientrare tra le microimprese negli anni successivi, rimanendo vincolata alla tassazione ordinaria.
Aliquota d’imposta e tassazione dei dividendi
La struttura di prelievo fiscale associata al regime per le microimprese in Romania ha subito un significativo riallineamento:
- imposta sul fatturato (1%). Per le società che rispettano la soglia dei 100.000 euro e il requisito del dipendente, l’aliquota applicabile ai ricavi totali è stabilita nella misura unica all’1%;
- tassazione dei dividendi (16%). L’aliquota di ritenuta alla fonte applicata sui dividendi distribuiti dai soci sale al 16% (rispetto al 10% stabilito dalle norme precedenti e al 5% applicato in passato).
Il break-even tra regime micro (1%) e regime ordinario (16%)
Dal punto di vista dell’analisi finanziaria, la permanenza nel regime d’imposta sul fatturato non è vantaggiosa a prescindere. Esiste un vero e proprio punto di pareggio (break-even point) calcolato sul margine operativo dell’impresa:
- se una Srl opera con un margine di utile superiore al 6,25%, l’imposta al 1% sul fatturato risulta economicamente più conveniente rispetto al 16% sull’utile netto;
- per attività ad alto fatturato ma a margine ridotto (es. e-commerce o commercio di beni con ricarico sotto il 6,25%), il regime ordinario al 16% sull’utile comporta una pressione fiscale inferiore rispetto all’1% applicato sull’incasso lordo.
Obblighi operativi, capitale sociale e conformità Anaf
Gestire una Srl nel contesto del regime per le microimprese in Romania richiede l’adeguamento a specifici adempimenti gestionali sanciti dal quadro normativo societario e contabile:
- adeguamento del capitale sociale minimale (Legge n. 31/1990). Le norme prevedono la revisione delle soglie di capitale minimo per le Srl. Per le società di nuova costituzione e quelle esistenti con volumi fino a 400.000 lei, il capitale sociale minimo è fissato in 500 RON (rispetto alla soglia storica di 1 RON). Per le entità che superano la soglia di fatturato indicata, il capitale si adegua a 5.000 RON, con termine ultimo di allineamento statutario esteso fino al 17 dicembre 2027;
- sistema di fatturazione elettronica RO e-Factura. In ottemperanza all’obbligo di digitalizzazione fiscale, tutte le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti in Romania (sia nelle transazioni B2B che nelle operazioni verso consumatori B2C) devono essere trasmesse al canale fiscale RO e-Factura entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’emissione;
- presenza bancaria locale. Le società residenti sono tenute alla gestione delle transazioni commerciali tramite conti correnti accreditati e operativi presso istituti di credito autorizzati in territorio rumeno (comprese filiali digitali ed entità abilitate BNR).
Profili di fiscalità internazionale per soci residenti in Italia
Un aspetto fondamentale riguarda l’integrazione della normativa fiscale rumena con l’ordinamento italiano, specialmente alla luce dell’aumento della ritenuta sui dividendi al 16%.
Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni
Tra l’Italia e la Romania è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificata dall’Italia con la Legge n. 78 del 16 maggio 2017 (in vigore dal 25 settembre 2017):
- la Convenzione stabilisce i criteri per evitare il doppio prelievo sui redditi prodotti all’estero;
- per le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che incassano dividendi da una Srl rumena, la ritenuta applicata in Romania (16%) sconta la disciplina nazionale italiana che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% sul dividendo lordo, con eventuale scomputo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- nel caso in cui il socio sia una società di capitali italiana (Srl o Spa), si applica il regime della Participation Exemption (PEX) ex articolo 89 del Tuir, che prevede l’esclusione dalla base imponibile Ires del 95% dei dividendi percepiti.
Controlli Anaf e presunzione di esterovestizione
L’Agenzia delle Entrate rumena (Anaf) e l’Agenzia delle Entrate italiana coordinano l’attività di verifica contro le strutture puramente artificiali. Per evitare che una Srl rumena venga riqualificata come esterovestita (ossia una società fittiziamente localizzata all’estero ma diretta dall’Italia ex art. 73, comma 5-bis del Tuir), è indispensabile garantire la sostanza economica:
- sede di direzione effettiva. Le decisioni strategiche e gli atti di gestione devono essere assunti in territorio rumeno;
- struttura operativa reale. Presenza fisica di un ufficio o sede operativa, registri contabili tenuti in loco e dipendenti effettivamente impiegati nelle attività aziendali;
- autonomia negoziale. L’azienda deve operare autonomamente sul mercato, senza configurarsi come mero veicolo di fatturazione passiva o di interposizione fittizia.
La combinazione tra il rispetto dei paletti fissati per il regime per le microimprese in Romania e un’adeguata pianificazione societaria internazionale rappresenta la sola strada per sfruttare legalmente le opportunità del mercato rumeno garantendo la piena compliance tributaria sia a Bucarest che in Italia.