Regime forfettario, non si può superare la soglia di 85.000 euro per errore: il chiarimento

Regime forfettario e soglia 85.000 euro: la Risposta 68/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate salva chi riceve bonifici per errore

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Con la risposta all’interpello n. 68/E del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate compie un importante passo indietro rispetto ai precedenti orientamenti, chiarendo che i compensi accreditati per errore e poi restituiti non rilevano ai fini del limite di 85.000 euro per il regime forfettario.

La nuova interpretazione rettifica la linea più rigida espressa nella risoluzione n. 26/2026, stabilendo che la restituzione integrale sana la posizione del contribuente, a patto di conservare un’adeguata prova documentale dell’errore.

La svolta dell’AdE: i tre pilastri per salvare il regime forfettario

La risposta n. 68/E/2026 rappresenta un’ancora di salvataggio fondamentale per chi ha optato per il regime forfettario perché sposta finalmente il focus dal dato monetario (quanto entra in banca) alla realtà economica dell’operazione. Si tratta di una netta correzione di rotta rispetto alla precedente risoluzione n. 26/2026, che sembrava inizialmente includere nel calcolo ogni somma percepita, a prescindere dalla legittimità.

Ecco i tre punti cardine del nuovo orientamento:

  • il principio di neutralità fiscale;
  • deroga alla fuoriuscita immediata;
  • prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio di neutralità fiscale

Sebbene il regime forfettario si basi sul principio di cassa (conta ciò che viene incassato), l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un bonifico ricevuto per errore, come un doppio pagamento, non è un compenso, ma un indebito oggettivo.

Affinché la somma venga esclusa dal calcolo, la restituzione non può restare una semplice intenzione: deve tradursi in una prova finanziaria inoppugnabile.

L’effetto pratico è un vero e proprio salvataggio del regime: chi incassa 90.000 euro ma ne restituisce 10.000 (quelli ricevuti per errore), vedrà il proprio fatturato fiscale attestarsi a 80.000 euro, restando così pienamente entro i limiti del regime forfettario.

Deroga alla fuoriuscita immediata

Normalmente, superare i 100.000 euro di incassi effettivi comporta l’uscita immediata dal regime nello stesso anno. La risposta 68/E è cruciale: se lo sforamento della soglia (85.000 euro o 100.000 euro) è causato esclusivamente da un errore del committente, la decadenza non scatta.

Perché questo orientamento è vitale? Evita il disastro burocratico di dover riemettere fatture con Iva e applicare ritenute d’acconto retroattivamente su tutte le operazioni dell’anno, un rischio che la precedente risoluzione 26/2026 non aveva escluso con chiarezza.

Prevalenza della sostanza sulla forma

Superando il rigore formale della risoluzione 26/2026, l’Agenzia delle Entrate riconosce che il contribuente non deve subire il danno della perdita di un regime agevolato per un’azione che non può controllare. Ma è importante che il professionista si comporti in modo limpido, segnalando l’anomalia e restituendo la somma nel minor tempo possibile.

Poiché i soldi tornano indietro, non c’è arricchimento né tentativo di occultare redditi. La sostanza (il rimborso) vince sulla forma (il bonifico ricevuto).

Incassi a cavallo d’anno: cosa fare

Un dettaglio tecnico di estrema importanza riguarda la tempistica. Se il contribuente riceve l’accredito errato a dicembre 2025 e riesce a restituirlo solo a gennaio 2026, l’AdE conferma che può comunque neutralizzare l’incasso per l’anno 2025.

Resta fondamentale dimostrare la correlazione diretta tra l’incasso indebito e il successivo rimborso tramite documentazione probatoria (e-mail di segnalazione, contabili bancarie correlate).

Come gestire le imposte già pagate

Per chi dovesse aver versato l’imposta sostitutiva (5% o 15%) su soldi che non gli spettavano e che ha restituito, l’interpello 68/E/2026 mette a disposizione due strade per rimediare:

  • la dichiarazione integrativa;
  • l’istanza di rimborso.

Dichiarazione integrativa: la corsia preferenziale

La dichiarazione integrativa è la procedura più comune perché automatizzata e gestibile tramite software.

Il contribuente deve ripresentare il Modello Redditi Pf dell’anno in cui aveva dichiarato l’incasso errato. Nel Quadro Lm, indicherà il fatturato depurato della somma restituita.

Il ricalcolo genererà un credito d’imposta. La differenza tra quanto versato e il nuovo importo dovuto può essere utilizzata immediatamente in compensazione nel Modello F24 (per pagare contributi Inps o acconti futuri), senza attendere i tempi lunghi dei rimborsi fisici.

Istanza di rimborso: la strada per chi ha chiuso

Si ricorre all’istanza di rimborso se il contribuente non ha altre tasse da pagare con cui compensare il credito (ad esempio se ha cessato la partita Iva).

In questo caso non basta un modulo. Occorrono prove schiaccianti: la contabile del bonifico in uscita e una dichiarazione del committente che ammetta l’errore materiale.

Purtroppo questa è la procedura più lenta (l’accredito sul conto può richiedere mesi). Il contribuente ha tempo fino a 48 mesi dal versamento dell’imposta per presentare l’istanza.

Quando serve la nota di credito

Un punto che spesso genera confusione è la gestione del documento fiscale. L’Agenzia delle Entrate distingue due casi.

Se era stata emessa una fattura per l’importo errato è necessario emettere una nota di variazione (nota di credito) per stornare l’importo non dovuto e allineare la contabilità.

Se, invece, il cliente ha pagato due volte la stessa fattura o ha sbagliato destinatario, non serve emettere note di credito. Basta la prova del bonifico di restituzione con una causale inequivocabile.

Il fascicolo probatorio per evitare controlli

Per l’Agenzia delle Entrate non basta restituire i soldi: è necessario dimostrare l’assenza di intento evasivo. Ecco come costruire un set documentale a prova di accertamento basato sui due pilastri della risposta 68/E/2026.

Attestazione dell’errore materiale

È necessario provare che il superamento della soglia degli 85.000 euro non è dipeso da un aumento fatturato, ma da una svista altrui. Devono essere conservate le comunicazioni (meglio se Pec) in cui il cliente ammette l’errore o la segnalazione dell’anomalia.

Per importi elevati, è utile una dichiarazione firmata dal legale rappresentante del cliente che specifichi la natura dell’errore (doppio pagamento, errore di inserimento o bonifico destinato a terzi).

Se era stata emessa fattura, la nota di variazione elettronica inviata allo Sdi è la “prova regina” dell’annullamento dell’operazione.

Prova contabile della restituzione

La vera neutralizzazione fiscale del ricavo agli occhi del Fisco non avviene in modo automatico, ma si concretizza attraverso una serie di azioni contabili precise che trasformano un semplice movimento bancario in una prova inoppugnabile.

Il primo e più importante strumento a disposizione del contribuente è quello che potremmo definire bonifico parlante: la causale della restituzione non deve mai essere generica.

Scrivere un semplice restituzione espone a rischi inutili; è invece fondamentale essere specifici, utilizzando formule come Restituzione indebito oggettivo su bonifico ricevuto il [Data] – Rif. errore materiale committente. Questa chiarezza cristallizza immediatamente la natura dell’operazione, distinguendola da qualsiasi compenso professionale.

Insieme alla causale, assume un ruolo centrale l’estratto conto bancario, che va conservato con cura come pezza d’appoggio fondamentale. In questo documento devono leggersi chiaramente le due operazioni speculari: l’entrata errata e l’uscita riparatrice. Per essere credibile davanti a un controllo, è essenziale che gli importi corrispondano al centesimo, dimostrando che l’intera somma indebita è stata effettivamente stornata.

I tempi di rimborso delle somme errate

Infine, non va sottovalutato il fattore tempestività. Sebbene la risposta n. 68/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate ammetta la possibilità di restituire le somme anche in anni fiscali diversi, agire entro un orizzonte temporale ristretto – idealmente tra i 30 e i 60 giorni dall’incasso errato – rafforza enormemente la tesi della buona fede.

Al contrario, una restituzione effettuata a distanza di molti mesi o addirittura l’anno successivo potrebbe essere interpretata dal Fisco come una manovra forzata, costruita ad arte all’ultimo momento per evitare il superamento della soglia dei 100.000 euro e restare artificialmente nel regime forfettario.