Mutuo cointestato, chi paga dopo la separazione o il divorzio

Scopriamo come deve essere gestito il mutuo cointestato in caso di separazione o divorzio e chi ha diritto alle detrazioni fiscali

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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La separazione e il divorzio non hanno un impatto diretto sul mutuo cointestato, che non si scioglie in modo automatico. I due ex partner continuano a rimanere dei debitori solidali nei confronti della banca. Da un punto strettamente operativo, questo significa che l’istituto che ha erogato il finanziamento ha diritto di chiedere l’intero pagamento del debito residuo a uno qualsiasi dei cointestatari, indipendentemente dagli accordi che gli ex coniugi hanno preso.

Questo è il motivo per il quale è opportuno sedersi un attimo al tavolo e decidere come gestire il mutuo e chi si debba prendere l’onere delle rate che rimangono. Ovviamente la soluzione più appropriata è condizionata dalla presenza o meno di figli e dalla disponibilità economica dell’ex coppia.

La responsabilità solidale del mutuo cointestato

Quando si decide di contrarre un mutuo cointestato si instaura un’obbligazione solidale, che ha delle conseguenze giuridiche ben precise. I due coniugi – anche nel momento in cui si sono separati – sono obbligati in solido a pagare il debito contratto.

Il rapporto che si viene a instaurare tra banca e i debitori è, in un certo senso, unico: all’istituto non importa come viene suddiviso internamente il debito, ma, soprattutto, non è tenuta a seguire una qualsivoglia tipo di ordine di esecuzione.

Questo significa, ai fini pratici, che ha la possibilità di chiedere il rimborso dell’intero finanziamento anche a uno solo dei cointestatari, che, in un secondo momento, si potrà rivalere sull’altro rispettando il principio della partecipazione per quote al debito.

Una separazione o un divorzio dei cointestatari non modifica in alcun modo il rapporto che gli stessi hanno con la banca. Questo significa che entrambi continuano ad avere una responsabilità solidale nei confronti della banca.

Il saldo completo del debito

In caso di divorzio la soluzione più semplice da adottare per il mutuo cointestato è saldare le rate rimanenti. Ovviamente si può intraprendere questa strada quando la separazione è voluta da entrambi e non sia stata particolarmente litigiosa o quando mancano veramente poche rate per estinguere completamente il finanziamento.

Purtroppo non sempre questa strada è percorribile, perché non si riesce a trovare un accordo su chi debba pagare. La soluzione, però, può essere trovata dal giudice, che dovrà necessariamente tenere conto delle capacità reddituali dei due coniugi e dell’eventuale presenza di figli minori.

Accollo del mutuo

Una delle soluzioni che vengono adottate più frequentemente prevede l’accollo del mutuo. Ci sono due distinte tipologie di accollo, che hanno delle implicazioni diverse.

Accollo interno

Attraverso l’accollo interno uno dei due coniugi si prende l’onere di pagare tutte le rate del finanziamento. È la soluzione più semplice da adottare, perché rientra nell’ambito degli accordi di separazione e, in alcuni casi, può costituire una forma di adempimento dell’obbligo di mantenimento.

La banca non rimane coinvolta in nessun modo nell’accordo. La responsabilità solidale dei due coniugi verso l’istituto continua a essere operativa. Su questo argomento, tra l’altro, è arrivato anche un chiarimento da parte della Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013 scrive che:

Il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare.

Indubbiamente questa è una delle soluzioni più efficaci perché la rata del mutuo è una delle voci di spesa più importanti nel bilancio familiare.

Accollo esterno

Quando, invece, si opta per l’accollo esterno è necessario coinvolgere anche la banca che ha erogato il finanziamento, che deve accettare la modifica contrattuale. Questa strada si intraprende nel momento in cui uno dei due coniugi decide di acquisire la quota di proprietà dell’altro, trasformandosi nel titolare unico del mutuo.

L’operazione si può chiudere positivamente se il soggetto accollante ha la capacità economica di sostenere le rate. In caso contrario la banca potrebbe non dare il proprio consenso.

La vendita dell’immobile

Senza dubbio siamo davanti alla situazione più radicale: si vende l’immobile e con il ricavato si estingue completamente il mutuo. Il surplus può essere diviso tra i due coniugi in base alle quote di proprietà.

La strada è percorribile nel caso in cui i due ex partner siano d’accordo nel vendere e se, soprattutto, dalla vendita si riesca a ottenere un importo superiore al mutuo che si deve ancora pagare.

Detrazioni per il mutuo cointestato

Il mutuo cointestato deve essere gestito correttamente anche quando i due coniugi si stanno separando. Prima di tutto è importante ricordare che la detrazione degli interessi passivi spetta unicamente al soggetto che paga le rate, non importa se sia o meno il titolare del mutuo.

Se i coniugi optano per l’accollo interno e il pagamento delle rate del finanziamento costituisce una forma di mantenimento, la persona che versa le rate può usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

Però è necessario chiarire, in sede di separazione, a cosa debbano essere destinati i pagamenti, in modo che non sorgano delle controversie con l’Agenzia delle Entrate.

La casa familiare e i figli

Un aspetto da prendere opportunamente in considerazione è la presenza di figli minorenni o non autosufficienti, situazione che rende ulteriormente complessa la gestione del mutuo cointestato.

La casa familiare può essere assegnata al genitore che si dovrà occupare dei figli, non importa a chi sia intestato il bene.

L’assegnazione della casa coniugale si porta dietro l’acquisizione del diritto di abitazione, il ché potrebbe rendere leggermente più complicata la gestione dell’immobile almeno fino a quando questo diritto non cessa.

Siamo davanti a una situazione che deve essere gestita con la massima cautela, prendendo in considerazione gli aspetti economici e patrimoniali e ricordando sempre che l’obbligo di pagare le rate di un mutuo cointestato è sempre in capo a entrambi i cointestatari. Sempre che non vengano presi degli accordi di tipo diverso.