Se arriva una cartella esattoriale il Fisco è già un creditore anche se il conto corrente non è ancora pignorato. In quel lasso di tempo, spesso brevissimo, la tentazione può essere immediata: svuotare il conto corrente prima del pignoramento, spostare i soldi su un familiare, trasformarli in contanti o in assegni circolari. Può apparire una scelta difensiva, quasi prudente; invece può essere una frode allo Stato.
Non ogni prelievo è reato; quando però il denaro viene distratto per sottrarre la garanzia del credito, si entra nel terreno della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Nel 2025 Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno riportato nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, 29 miliardi solo dalla lotta all’evasione fiscale. Il conto corrente è uno dei luoghi più esposti quando il debito arriva alla riscossione. Per questo svuotarlo non basta a mettersi al riparo, può diventare il primo movimento da spiegare.
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Posso spostare i soldi dal conto prima del pignoramento?
Prima del pignoramento il conto è ancora disponibile. Il correntista può usare le somme depositate, pagare un debito, sostenere una spesa documentata, prelevare denaro per esigenze effettive. Diverso è svuotare il conto corrente con l’obiettivo di sottrarre al Fisco la garanzia più semplice da aggredire (art. 2740 c.c.).
“Il conto corrente è esposto perché il saldo è un credito del correntista verso la banca”.
Quando l’Agenzia delle Entrate pignora, colpisce proprio quel rapporto attraverso il pignoramento presso terzi. Nei debiti fiscali il meccanismo è ancora più diretto, perché l’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di agire sui crediti del debitore verso terzi.
La differenza la fa la ragione dello spostamento. Pagare una somma dovuta non equivale a trasferire denaro senza causa reale, magari a ridosso della riscossione, verso un familiare o tramite assegni circolari. In quel caso il Fisco può ricostruire il percorso delle somme: quando sono uscite, dove sono finite, quale patrimonio è rimasto.
Prelevare prima del pignoramento non prova da solo un illecito. Diventa rilevante quando serve a far apparire incapiente un patrimonio che, resta ancora nella disponibilità del debitore.
Quando diventa sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte?
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sorge se lo spostamento del denaro supera la normale disponibilità delle proprie somme e diventa uno strumento per rendere inefficace la riscossione del Fisco.
L’art. 11 del D.lgs. 74/2000 porta il discorso sul piano penale quando il contribuente, per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o IVA, interessi o sanzioni riferiti a quelle imposte, aliena simulatamente beni o compie altri atti fraudolenti idonei a ostacolare la riscossione coattiva. La soglia di punibilità è fissata sopra i 50.000 euro. Oltre i 200.000 euro, la pena sale da 1 a 6 anni.
“La responsabilità penale richiede un debito fiscale qualificato, una finalità di sottrazione e un atto simulato o fraudolento capace di rendere più difficile il recupero”.
La Corte di Cassazione lo ha mostrato nel caso degli assegni circolari utilizzati dopo la notifica delle cartelle di pagamento. Con la sentenza n. 14217 del 2020, i giudici hanno ritenuto rilevante la componente fraudolenta dell’operazione, perché i conti erano stati svuotati in modo idoneo a rappresentare all’esterno una consistenza patrimoniale diversa da quella reale. Il denaro non era soltanto uscito dal conto. Era stato trasformato in una forma meno immediata da aggredire.
Lo stesso criterio vale per bonifici, donazioni e trasferimenti a familiari. Un bonifico a un parente prima del pignoramento resta lecito se ha una causa reale e documentabile. Diventa rischioso quando arriva a ridosso della riscossione, riguarda somme sproporzionate, coinvolge soggetti collegati o lascia il debitore apparentemente privo di beni. La donazione può esporre ad azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e può assumere rilievo penal-tributario se entra in una pianificazione fraudolenta.
Esiste un conto corrente non pignorabile o basta cambiare contenitore?
Chi cerca un conto corrente non pignorabile, una carta prepagata sicura o un conto estero al riparo dal Fisco sta cercando un luogo dove mettere il denaro. La tutela, però, sorge dal tipo di somma e dal momento in cui è stata accreditata e dai limiti fissati dalla legge.
Il caso più delicato riguarda stipendio e pensione. L’art. 545 c.p.c. non rende impignorabile il conto su cui arrivano questi accrediti. Stabilisce limiti diversi a seconda della natura della somma e del momento in cui è entrata sul conto.
- per la pensione ancora da erogare rileva il minimo vitale impignorabile. Nel 2026 il doppio dell’assegno sociale è pari a 1.092,48 euro. La parte eccedente può essere pignorata nei limiti previsti dalla legge.
- per stipendio o pensione già accreditati sul conto prima del pignoramento vale la soglia del triplo dell’assegno sociale, pari a 1.638,72 euro nel 2026. Solo l’eccedenza può essere vincolata.
- per gli accrediti arrivati alla data del pignoramento o dopo, si applicano i limiti ordinari dell’art. 545 c.p.c. e, quando procede l’Agenzia delle Entrate-Riscossione su stipendi, salari o pensioni, anche le norme speciali dell’art. 72-ter del d.P.R. 602/1973.
Carte prepagate, PayPal, libretti postali, cassette di sicurezza, conti esteri e conti cointestati non sono zone franche. Una carta prepagata può essere aggredita se è riconducibile al debitore. Il pignoramento PayPal dipende dalla possibilità di individuare il rapporto. Un conto corrente estero non diventa non pignorabile solo perché è fuori dall’Italia. Nel pignoramento del conto corrente cointestato, poi, conta ricostruire quale parte delle somme sia davvero riferibile al debitore.
Nelle frodi IVA carosello o nelle operazioni di riciclaggio, il denaro non resta fermo: passa tra società, conti, soggetti interposti, talvolta anche rapporti esteri, proprio per rendere più difficile ricostruire la catena delle operazioni e il rientro dei proventi. Per questo, quando il Fisco guarda a uno spostamento sospetto, non si limita a chiedere dove siano finiti i soldi. Guarda da quale conto sono usciti; quale causa economica giustifica il passaggio; se il debitore è rimasto solo apparentemente incapiente e se il percorso rende più difficile la riscossione.
Conto pignorato o svuotato: quali mosse lecite restano?
Se la banca riceve l’atto, blocca le somme nei limiti indicati. Da quel momento occorre controllare:
- da quale debito nasce;
- come è stato notificato;
- quali importi sono stati vincolati;
- se quelle somme potevano essere aggredite.
La prima verifica riguarda gli atti della riscossione. Nel pignoramento ordinario il creditore passa dal giudice dell’esecuzione; nel pignoramento conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973 consente infatti all’agente della riscossione di rivolgersi al terzo debitore, quindi anche alla banca. Per chiedere lo sblocco del conto corrente pignorato occorre controllare cartella, avviso, intimazione, notifica e importo richiesto.
La seconda verifica riguarda le somme bloccate. Se sul conto ci sono stipendio, pensione, pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, Naspi o altre somme assistenziali è possibile presentare un’istanza di sblocco serve a liberare le somme non pignorabili o la parte vincolata oltre misura.
La terza verifica riguarda il debito. Errori nella cartella o nell’avviso, notifiche irregolari, importi già pagati, prescrizione, sospensione o rateizzazione possono incidere sull’azione esecutiva. Se il vizio riguarda il diritto di procedere o il modo in cui il pignoramento è stato eseguito, può essere valutata l’opposizione al pignoramento nei casi previsti dalla legge.