No, la notifica di un atto processuale o di un atto giudiziario non comporta in automatico un obbligo di pagamento immediato. La notifica è l’atto con cui viene portato a conoscenza del destinatario un provvedimento o una richiesta ed è il momento da cui iniziano a decorrere i termini previsti dalla legge.
La prima verifica da fare è capire che tipo di atto è stato notificato e la fase del procedimento in cui si colloca. Un decreto ingiuntivo, un atto di citazione, un precetto, una cartella o un verbale hanno effetti diversi e non comportano le stesse conseguenze immediate. In alcuni casi è previsto il pagamento entro un termine; in altri è possibile proporre opposizione.
Anche la ricezione di una raccomandata per atti giudiziari o di un avviso di giacenza può far decorrere i termini, a prescindere dal ritiro materiale dell’atto.
Indice
Ho ricevuto un atto giudiziario: devo pagare subito?
La risposta dipende dal tipo di atto giudiziario notificato e dalla fase in cui si colloca il procedimento. La notifica di atti giudiziari (art. 137 e ss. c.p.c.), con raccomandata o avviso di giacenza, aprono un termine per opporsi, altri introducono un giudizio, altri ancora preannunciano l’esecuzione forzata.
Atti contenenti una richiesta di pagamento, ma opponibili
Il decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) è il caso più frequente. Può riguardare il mancato pagamento di una fornitura, di un canone di locazione o di una fattura professionale. Dalla notifica decorre il termine per proporre opposizione (art. 645 c.p.c.). Solo in mancanza di opposizione il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Vi sono poi atti di natura amministrativa, come un verbale di multa o una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in questi casi la notifica fa decorrere termini per pagare o per proporre ricorso, ma non comporta in automatico un’esecuzione immediata né un pignoramento.
“La notifica, quindi, non equivale a pagamento immediato, equivale all’apertura di un termine per pagare od opporsi”.
Atti che introducono un giudizio
Un atto di citazione può riguardare una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale o una controversia condominiale. In questo caso non viene intimato di pagare subito, ma di comparire in giudizio (vocatio in ius) e costituirsi nei termini.
“L’effetto giuridico è l’instaurazione del processo e la decorrenza dei termini difensivi, non l’esigibilità immediata di una somma”.
Atti della fase esecutiva, fondati su un titolo già efficace
Diversa è la situazione dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.). Si tratta di un’intimazione ad adempiere prima del pignoramento. Può seguire una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto.
In questo caso il credito è già fondato su un titolo esecutivo e, decorso il termine indicato nell’atto, il creditore può procedere a esecuzione forzata, pretendendo il pagamento. Solo in questa fase il mancato pagamento espone al rischio immediato di pignoramento.
Quando la notifica di un atto giudiziario è valida e quando iniziano a decorrere i termini?
La notifica di un atto giudiziario produce effetti dal momento in cui si perfeziona. È da quella data che iniziano a decorrere i termini per pagare, proporre opposizione o impugnare.
La notificazione può avvenire tramite ufficiale giudiziario, servizio postale o, nei casi consentiti, PEC, la modalità non cambia la natura dell’atto, ma incide sul momento in cui la notifica si considera perfezionata e quindi sul calcolo dei termini.
Se l’atto giudiziario viene “consegnato nelle mani proprie” del destinatario, la notifica si perfeziona ai sensi dell’art. 138 c.p.c. I termini decorrono dal giorno della consegna.
Se il destinatario è assente, l’atto può essere depositato presso l’ufficio postale o la casa comunale e viene lasciato un avviso di giacenza.
Se l’atto non viene ritirato, la notifica si perfeziona comunque per compiuta giacenza, decorso il termine di 10 giorni dal deposito dell’atto o dall’invio della raccomandata informativa.Da quel momento i termini iniziano a decorrere anche in assenza di ritiro materiale.
Lo stesso meccanismo vale per la raccomandata per atti giudiziari, il mancato ritiro non sospende né invalida la notifica, purché la procedura sia stata eseguita nel rispetto degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Come capire che tipo di atto giudiziario è stato notificato
Per capire che cosa è stato notificato bisogna guardare tre elementi: l’intestazione, l’autorità che lo ha emesso e la richiesta formulata nel testo.
| Cosa trovi nell’atto | Cosa significa | Ambito |
|---|---|---|
| Intestazione “Tribunale di…” | Procedimento civile già avviato o provvedimento del giudice | Controversia tra privati |
| Intestazione “Giudice di Pace” | Spesso sanzione amministrativa o causa di modesto valore | Multe o controversie minori |
| Agenzia Entrate-Riscossione / Comune | Atto tributario o sanzione amministrativa | Fisco o sanzioni |
| Formula esecutiva o richiamo a titolo esecutivo | Il credito è già azionabile | Fase esecutiva |
| Intimazione a pagare entro 10 giorni | Atto che precede l’esecuzione forzata | Rischio pignoramento |
| Termine per proporre opposizione o ricorso | Atto contestabile | Fase di difesa |
Cosa accade se non si fa nulla dopo la notifica
Se l’atto contiene un termine per proporre opposizione o ricorso, la sua scadenza consolida il provvedimento: il credito diventa definitivo e non più eccepibile nel merito.
Se l’atto introduce un giudizio e non ci si costituisce nei termini, il processo prosegue comunque in contumacia e si rischia una pronuncia sfavorevole senza difesa e l’automatica condanna alle spese processuali.
Se invece è stato notificato un precetto, significa che esiste già un titolo esecutivo e, decorso il termine indicato, il creditore può avviare il pignoramento su conto corrente, stipendio o beni immobili o l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale.
In questa fase il margine di manovra cambia. Non si discute più se il credito esista, ma come gestirlo. È proprio dopo la notifica di un precetto che può aprirsi una finestra negoziale: prima di sostenere i costi dell’esecuzione forzata, il creditore può valutare una proposta di saldo e stralcio o un accordo di pagamento rateale. É un’alternativa negoziale che va formulata prima che il creditore prosegua con 0l’esecuzione.