«La domanda non sarà più: “Ha resistito?”, ma “C’era un sì chiaro e libero?”». È questo il principio che avrebbe dovuto guidare la legge del consenso con la riforma dell’art. 609-bis c.p., approvata alla Camera all’unanimità, con un patto politico raro. Ma nel passaggio al Senato, il percorso si è incrinato. A Palazzo Madama, infatti, la Lega ha chiesto un rinvio dell’esame del disegno di legge, con il sostegno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.
Il clima si è acceso in poche ore. Matteo Salvini ha parlato del rischio di “interpretazioni troppo libere” da parte dei giudici e possibili “intoppi nei tribunali”. Il Ministro Carlo Nordio ha richiamato la delicatezza del tema, una legge che “tocca nervi vitali del codice penale” e che, proprio per questo, deve essere valutata con attenzione per evitare effetti distorsivi. Una lettura questa che opposizione e magistratura respingono. Elly Schlein parla di “retromarcia inspiegabile”.
Indice
Cosa prevede la riforma: cos’è il “consenso libero e attuale”?
La riforma interviene sul reato di violenza sessuale art. 609-bis c.p. e sposta il baricentro dal comportamento della vittima alla volontà effettiva della persona coinvolta.
“Costituisce violenza sessuale qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso libero e attuale della persona, con una pena da 6 a 12 anni”.
Il testo individua tre modalità di consumazione: compiere l’atto, farlo compiere, o farlo subire contro la volontà della vittima.
Il consenso è libero quando non è frutto di pressioni o condizionamenti. Invece, non è libero se deriva da costrizione fisica, minaccia, ricatti economici, dipendenze materiali o da una “particolare vulnerabilità”; una categoria nuova che comprende situazioni di soggezione, fragilità psicologica o contesti familiari che limitano l’autodeterminazione.
È proprio questo il punto su cui Tina Lagostena Bassi insisteva già nel Processo per Stupro:
“Non esiste un comportamento della donna che possa giustificare la violenza”.
Il consenso libero serve esattamente a superare quella logica, non si giudica la vittima, si accerta la libertà della sua scelta.
Il consenso è attuale quando è riferito a quel momento preciso, può essere dato, negato o revocato in qualsiasi istante e non si presume mai dal silenzio, dall’abbigliamento, dall’uscita insieme o da precedenti rapporti o messaggi. Se il sì non è valido adesso, non c’è consenso.
La riforma recepisce anche ciò che la psicologia forense documenta da anni, molte vittime non oppongono resistenza perché entrano in uno stato di freezing, cioè una paralisi emotiva o dissociativa. Per questo l’assenza di reazione non può essere interpretata come adesione. Conta la volontà, non la capacità di urlare o difendersi.
Cosa chiede la Convenzione di Istanbul: l’Italia è in ritardo?
Da oltre dieci anni la Convenzione di Istanbul, ratificata anche dall’Italia, chiede agli Stati di definire lo stupro sulla base dell’assenza di consenso.
L’art. 36 della Convenzione di Istanbul stabilisce che:
“Non serve dimostrare forza fisica o minaccia; basta accertare che la volontà della persona non fosse libera e autentica”.
Tuttavia, l’attuale art. 609-bis c.p. continua a fondarsi su categorie ottocentesche: violenza, minaccia, abuso di autorità, abuso di condizioni di inferiorità. In molti casi, specie quelli segnati da freezing, soggezione o shock, la mancanza di reazione della vittima rischia di essere interpretata come un “non rifiuto”, anziché come assenza di un sì.
21 Paesi europei hanno già introdotto norme basate sul principio del consenso, mentre l’Italia, nonostante la ratifica della Convenzione di Istanbul, resta nel novero dei Paesi che non hanno ancora completato l’adeguamento.
L’Europa ha già la legge del consenso?
Nei Paesi che si sono già allineati con la Convenzione di Istanbul, il quadro è diverso da quello di possibile giustizia incontrollata evocato nel dibattito politico italiano. Le Good practice guidelines del Consiglio d’Europa sull’indagine dei reati sessuali basati sulla mancanza di consenso, i report di GREVIO e gli studi del Parlamento europeo, così come le analisi del Consiglio nazionale svedese per la prevenzione del crimine (Brå) dopo la riforma del 2018 e la Circular 1/2023 della Fiscalía General spagnola, mostrano che la riforma non ha condotto a un’esplosione di procedimenti, ma alla costruzione di strumenti applicativi. Il focus è la qualità delle indagini e la tutela delle persone coinvolte.
Spagna: la legge “solo sí es sí”
La Spagna è diventata il simbolo della riforma del consenso. Con la Ley Orgánica 10/2022, nota come “solo sí es sí”, è stata abolita la storica distinzione tra abuso e aggressione sessuale, tutto ruota attorno alla volontà della persona coinvolta.
Il detonatore culturale è stato il caso La Manada, una diciottenne immobilizzata dallo shock e filmata da cinque uomini durante la festa di San Fermín. In primo grado furono condannati solo per “abuso”, perché la ragazza non aveva reagito fisicamente. Una sentenza che scatenò proteste di piazza e portò alla riscrittura completa della legge. Oggi in Spagna il criterio è uno, se non c’è un sì, c’è violenza.
Svezia: dal 2018 il consenso è partecipazione volontaria
La Svezia è stata la prima grande democrazia europea a spostare il reato di stupro sul terreno della partecipazione volontaria. La riforma del 2018 (capitolo 6 del Brottsbalken) ha cristallizzato un principio semplice: “Anything less than yes is rape”.
Non serve dimostrare resistenza né forza fisica, il giudice valuta se la persona abbia partecipato in modo volontario e attivo. La svolta è figlia anche del movimento #MeToo scandinavo, che ha messo in luce i casi di mancata reazione dovuti a paura, shock o paralisi emotiva. Un terreno che ricorda molto la difficoltà, ancora attuale in Italia, di far riconoscere il freezing come circostanza di non-consenso.
Danimarca: il modello del 2021
La Danimarca ha introdotto la legge del consenso il 1° gennaio 2021, diventando il terzo Paese europeo a recepire in modo diretto il principio “solo sì è sì”.
La riforma ha eliminato un requisito che il nostro 609-bis conserva ancora, la dimostrazione della resistenza fisica.
Qui il cambio di passo è nato anche dal caso della 21enne di Aarhus, che aveva denunciato uno stupro senza riuscire a provare la costrizione fisica. Quel processo e l’onda mediatica che ne seguì spinse il Parlamento a chiarire che l’assenza di opposizione non è consenso.
Chi in Europa ha già la legge del consenso?
| Paese | Definizione | Anno riforma |
|---|---|---|
| Svezia | partecipazione volontaria | 2018 |
| Danimarca | consenso essenziale | 2021 |
| Spagna | “solo sí es sí” | 2022 |
| Finlandia | consenso come cardine | 2023 |
| Altri (Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, UK) | riforme progressive | 2022–2024 |
Cosa cambierebbe nei processi?
L’effetto della riforma si misura in aula più che sulla carta. Il passaggio dal modello fondato sulla costrizione a quello centrato sul consenso libero e attuale avrebbe alleggerito il peso probatorio sulle vittime evitando la “probatio diabolica”. Con la nuova impostazione:
- diminuiscono le domande invasive su abbigliamento, stile di vita, precedenti rapporti o messaggi scambiati con l’imputato;
- si riduce il peso delle reazioni fisiche, perché la mancanza di graffi, urla o opposizione non può essere letta come consenso;
- viene riconosciuto il freezing, la paralisi emotiva che immobilizza le vittime e che oggi, in molti processi, viene scambiata per scelta o passività;
- cala la vittimizzazione secondaria, perché la persona non deve più giustificare perché non ha reagito, ma solo raccontare la sua volontà.
Ciò proprio per evitare che la donna sia sottoposta ad un processo dentro il processo.
Uno dei punti più discussi nella fase politica è stato il presunto rischio di “rovesciare l’onere della prova”. Ma, come hanno chiarito anche i magistrati, tra cui il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giovanni Roia, nessuna inversione è prevista, l’accusa deve sempre provare i fatti e gli elementi soggettivi.
Il giudice dovrà valutare in concreto il comportamento concreto dell’imputato, non solo l’eventuale resistenza della vittima :se ha colto o ignorato un rifiuto, se ha insistito nonostante il disagio evidente, se ha agito con attenzione alla volontà dell’altra persona.
| scenario | perché il consenso è decisivo | cosa cambierebbe con la riforma |
|---|---|---|
| Coppia stabile | la relazione non implica un sì permanente. | serve un consenso riconoscibile ogni volta, anche tra partner. |
| Persona molto ubriaca o alterata | l’alterazione compromette la capacità di decidere. | il consenso non può essere presunto, l’atto è illecito senza un sì chiaro. |
| Soggezione psicologica o dipendenza emotiva | la vittima può subire pressioni o timori che impediscono di opporsi. | il silenzio o la passività non valgono come adesione, serve un sì autentico. |
| Freezing o paralisi emotiva | la mancanza di reazione non è scelta, ma blocco psicofisiologico. | l’assenza di resistenza non può essere interpretata come consenso. |
| Avances insistenti dopo un rifiuto implicito | l’altra persona mostra disagio, si ritrae, cambia argomento. | l’insistenza è incompatibile con il consenso, conta la volontà percepibile. |