Ferragni assolta o prosciolta? Cosa cambia tra assoluzione e proscioglimento

Il dispositivo chiude il penale, ma i termini non sono sinonimi: l’assoluzione decide sul merito, il proscioglimento può fermare il processo anche per ragioni processuali.

Foto di Giorgia Dumitrascu

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato:

Il 14 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha chiuso il fronte penale del “Pandorogate”, il caso di Chiara Ferragni legato alle iniziative benefiche e alle vendite del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il giudice ha letto una sentenza di non luogo a procedere, che inquadra l’esito come proscioglimento e non come assoluzione. La svolta risiederebbe nella caduta dell’aggravante collegata alla “minorata difesa” dei consumatori, valorizzata dalla Procura in relazione alle modalità di comunicazione online. Venuta meno l’aggravante, la contestazione residua come truffa semplice ha seguito il regime di procedibilità a querela e, dopo accordi con associazioni dei consumatori, risarcimenti e ritiro delle querele, il procedimento si è arrestato per ragioni processuali.

Ferragni è stata assolta o prosciolta?

Nel caso Ferragni è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento che ha chiuso il procedimento penale senza condanna. Non si tratta, però, di una assoluzione in senso giuridico. La differenza non è solo terminologica.
L’assoluzione, disciplinata dall’art. 530 c.p.p., presuppone un accertamento nel merito, il giudice valuta il fatto e spiega perché non condanna, indicando se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso o se la condotta non integra un reato.
Il proscioglimento, invece, è una categoria più ampia, che comprende anche decisioni di natura processuale, come il non luogo a procedere o il non doversi procedere, adottate quando il processo non può proseguire a prescindere dal merito dell’accusa.

Nei resoconti della vicenda, caduta l’aggravante della minorata difesa, la contestazione è rimasta quella di truffa semplice, procedibile a querela di parte. A seguito degli accordi risarcitori e della remissione delle querele, il reato si è estinto (art. 152 c.p.) e il giudice ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere, chiudendo il processo per regioni processuali, senza entrare nel merito.
In ogni caso, il dispositivo chiarisce perché il procedimento si arresta, per certezza sull’esame del merito occorrerà attendere le motivazioni della sentenza.

Perché assoluzione e proscioglimento vengono confusi nei media?

La confusione nasce da un corto circuito tra linguaggio comune e linguaggio processuale. Ma nel diritto penale i due concetti non coincidono.

“Il proscioglimento è un contenitore e significa che il procedimento si chiude senza condanna”.

Dentro quel contenitore può esserci anche l’assoluzione, che è una specie precisa e di merito, perché presuppone che il giudice valuti il fatto e motivi perché non condanna. Accanto all’assoluzione, però, esistono proscioglimenti per ragioni processuali:

“Il giudice non assolve nel merito, ma prende atto che non si può andare avanti, ad esempio per improcedibilità, per cause estintive o per decisioni come il non luogo a procedere”.

Assoluzione: il giudice entra nel merito

L’assoluzione è il provvedimento con cui il giudice valuta il fatto e spiega perché non può pronunciare una condanna. È una sentenza di merito che risponde alla domanda: “che cosa è emerso sul fatto contestato?”
Qui il giudice non si limita a prendere atto di un impedimento processuale, ma accerta se il fatto sussiste, se è attribuibile all’imputato e se è penalmente rilevante.

Le formule di assoluzione

Formula Cosa significa
Il fatto non sussiste Il fatto contestato non è stato provato o non è avvenuto come descritto.
Non ha commesso il fatto Il fatto c’è, ma non è attribuibile all’imputato.
Il fatto non costituisce reato Il fatto è avvenuto, ma non integra una fattispecie penale.
Il fatto non è previsto dalla legge come reato La condotta non è punita dall’ordinamento penale.

Proscioglimento: il processo si ferma prima del merito

Parlare di proscioglimento come se fosse un esito unico è fuorviante. Infatti, questa categoria assume significati diversi a seconda della fase in cui interviene e dalla formula indicata dal giudice. È qui che si comprende se il procedimento si è arrestato prima di un accertamento sul fatto o se la chiusura è dipesa da ragioni processuali.
Le formule di proscioglimento

Formula Fase del procedimento Norma di riferimento Il giudice entra nel merito?
Archiviazione Indagini preliminari art. 408 c.p.p. No
Non luogo a procedere Udienza preliminare art. 425 c.p.p. No
Non doversi procedere Dibattimento artt. 529–531 c.p.p. Non necessariamente
Improcedibilità / mancanza di condizione Variabile art. 531 c.p.p. No
Estinzione del reato Variabile art. 529 c.p.p. No

Prosciolto o assolto: cosa cambia per chi è coinvolto

La differenza tra assoluzione e proscioglimento non è confinata solo nel linguaggio dei tribunali. Produce effetti sulla reputazione, sui rapporti di lavoro, su procedimenti paralleli e anche sui costi di difesa.
Sul piano reputazionale, un’assoluzione nel merito, specie con formule come il fatto non sussiste o non ha commesso il fatto, comunica che il giudice ha escluso l’accusa. Il proscioglimento, invece, dice soltanto che il processo si è fermato, non chiarisce se il fatto sia stato escluso e non equivale, a una piena “riabilitazione” sul piano pubblico.

Nei rapporti di lavoro e nei procedimenti disciplinari questa differenza pesa ancora di più. Un’assoluzione può incidere in modo sulla valutazione dei fatti. Un proscioglimento per ragioni processuali, invece, non impedisce a un’amministrazione o a un datore di lavoro di valutare la condotta sotto altri profili, perché manca l’accertamento nel merito.

Cambiano anche le spese legali. In caso di assoluzione, il codice prevede regole specifiche sulla rifusione (art. 535 c.p.p.), ma va distinta la posizione delle spese processuali da quella delle spese di difesa, che restano di regola a carico dell’imputato. La presenza di una parte civile è dirimente, solo con un’assoluzione nel merito il giudice può porre a suo carico le spese della difesa; nei proscioglimenti per ragioni processuali questa possibilità è più limitata.

Infine, cambia la stabilità dell’esito. Le sentenze di assoluzione sono impugnabili nei limiti di legge (art. 593 c.p.p.); alcuni proscioglimenti, specie se pronunciati in fasi preliminari, possono invece chiudere il percorso penale senza arrivare a un giudizio sul fatto.

La fine del penale non chiude tutto: assoluzione e proscioglimento non bloccano gli altri giudizi

La chiusura del procedimento penale (con assoluzione o proscioglimento) viene letta come un punto finale. In realtà, il penale accerta la responsabilità per un reato secondo norme e standard probatori propri; mentre civile e amministrativo operano su piani distinti.
Sul piano amministrativo e consumeristico, l’assenza di una condanna penale non impedisce all’autorità competente di valutare la stessa condotta sotto il profilo della correttezza, della trasparenza o della tutela del consumatore. Qui non si discute di colpevolezza penale, ma di rispetto delle regole di mercato.

Lo stesso vale sul piano civile. Un’assoluzione o un proscioglimento non escludono automaticamente la possibilità di far valere un danno o una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il giudice civile non è chiamato a verificare l’esistenza di un reato “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma valuta se un comportamento abbia leso un interesse giuridicamente rilevante.
Nella prassi, la chiusura del penale non preclude azioni parallele, la parte civile può agire in sede civile e i procedimenti amministrativi possono proseguire in modo autonomo.