Devo pagare per un servizio che non ho mai richiesto?

Hai ricevuto una richiesta di pagamento per qualcosa che non ricordi di aver mai richiesto? Un abbonamento "attivato per errore" o una fattura che sembra caduta dal cielo? Non sempre il pagamento è dovuto.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato: 27 Gennaio 2025 12:42

Ti hanno attivato servizi a pagamento non richiesti? In tali situazioni, il diritto civile offre strumenti di tutela chiari e precisi.
Il principio dell’indebito arricchimento garantisce al soggetto che ha subito un danno economico, senza una valida causa giuridica, la possibilità di agire per ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito da terzi (art. 2041 c.c.).

In altre parole: nessuno può arricchirsi a tuo svantaggio senza una valida causa giuridica. Parallelamente, il Codice del Consumo (D. lgs. n. 206 del 2005) rafforza il diritto del consumatore di rifiutare il pagamento di beni o servizi mai richiesti. Si previene, dunque, la nullità di qualsiasi pretesa economica fondata su un consenso tacito o presunto. Pertanto, in assenza di un contratto validamente concluso, nessuna richiesta di pagamento è giuridicamente fondata.

In questo senso, la Cassazione ha chiarito che una richiesta di pagamento per un servizio non richiesto viola il diritto del consumatore, imponendo al richiedente l’onere di dimostrare l’esistenza di un valido contratto (Cass. Civ. sent. n. 3283/2021) Quindi, nessuna azienda può richiederti di pagare beni o servizi che non hai richiesto. Qualsiasi richiesta basata su un consenso “presunto” è di per sé nulla.

Come faccio a sapere se ho accettato un contratto?

Il contratto è definito dall’art. 1321 c.c. come:

“l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.”

La validità e l’efficacia del contratto dipendono dalla manifestazione di volontà delle parti, che deve essere libera, consapevole e conforme alla legge. In particolare, l’accettazione, che rappresenta il consenso della parte destinataria dell’offerta, costituisce un elemento essenziale per la conclusione del contratto.

Consenso esplicito e tacito

Secondo l’art. 1326 c.c., il contratto si perfeziona nel momento in cui l’accettazione giunge a conoscenza dell’altra parte. L’accettazione può essere:

  • esplicita cioè manifestata mediante una dichiarazione scritta, verbale o telematica che non lascia dubbi sull’intenzione di aderire all’offerta (ad es. hai firmato un documento, accettato online con un clic, o confermato verbalmente);
  • tacita quando è desumibile da comportamenti univoci e concludenti che rivelano inequivocabilmente la volontà di accettare l’offerta, purché la legge o la natura del contratto lo consentano. In rari casi, il solo comportamento (es. utilizzo di un servizio) potrebbe essere interpretato come accettazione e solo se la legge lo consente;
  • il silenzio non vale come accettazione per contratti che comportano obblighi per entrambe le parti, il silenzio non è sufficiente. Infatti, l’art. 1333 c.c. prevede che il silenzio equivalga come accettazione solo in contratti unilaterali che comportano vantaggi per il destinatario.

Cosa devo fare se il mio operatore telefonico rifiuta di disattivare un servizio non richiesto?

Nel caso in cui un operatore telefonico o un fornitore di servizi rifiuti di disattivare un servizio non richiesto, il consumatore ha diritto di agire secondo le seguenti modalità:

  • inviare un reclamo formale: redigere una comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata A/R, richiedendo la disattivazione immediata del servizio e l’annullamento di eventuali addebiti. Nel reclamo è utile citare l’art. 57 Cod. Cons. che sancisce l’obbligo del consenso preventivo per qualsiasi fornitura e l’art. 66 quinquies Cod. Cons. che dichiara nulle le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori;
  • segnalare l’accaduto all’AGCOM: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni offre strumenti di conciliazione paritetica che consentono di risolvere in tempi rapidi controversie relative ai servizi di telecomunicazione;
  • ricorso presso il Giudice di Pace: se il problema persiste, il consumatore può agire in giudizio per ottenere la cessazione del servizio non richiesto unitamente al rimborso per le somme eventualmente addebitate e l’eventuale risarcimento dei danni per il disagio subito.

Posso impugnare una richiesta di pagamento per un servizio non richiesto?

Sì, il consumatore può opporsi a una richiesta di pagamento per un servizio mai richiesto, invocando l’assenza di un valido contratto o la mancanza di consenso. Il nostro ordinamento tutela il consumatore in questi casi, prevedendo specifici strumenti per contestare e annullare richieste illegittime.

Assenza di contratto valido

Ai sensi dell’art. 1321 c.c., un contratto è valido solo se frutto di un accordo consapevole e volontario tra le parti. La richiesta di pagamento per un servizio non richiesto, in assenza di consenso esplicito o tacito, è giuridicamente infondata. Inoltre, l’art. 1325 c.c. elenca tra i requisiti essenziali del contratto l’accordo delle parti, senza il quale non si può configurare alcuna obbligazione. In questo senso, la Cassazione ha stabilito che il semplice invio di una proposta o l’attivazione unilaterale di un servizio non comportano alcuna obbligazione per il consumatore, in assenza di consenso esplicito (Cass. Civ. sent. n. 1432 del 2019). Inoltre, il D. lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) rafforza le tutele per il consumatore, prevedendo che:

  • ogni fornitura di beni o servizi debba essere preceduta da un consenso chiaro e informato;
  • qualsiasi pratica commerciale basata sull’addebito di costi per servizi non richiesti è considerata illecita ai sensi degli artt. 20-26 Cod. Cons., che regolano le pratiche commerciali scorrette.

Rimedi legali

Il consumatore ha diversi strumenti per impugnare una richiesta illegittima. In primo luogo può inviare una lettera mediante il proprio legale di fiducia, evidenziando l’assenza di consenso con la formale richiesta di annullamento della pretesa ai sensi dell’art. 2041 c.c. – indebito arricchimento e art. 2033 c.c. che sancisce l’obbligo di restituzione per i pagamenti eseguiti senza una giustificata causa economica. Se la richiesta di pagamento non viene ritirata il consumatore può adire il giudice competente per materia territorio e valore per ottenere la declaratoria di inesistenza del credito.

Cosa succede se mi minacciano di azioni legali per non aver pagato?

Le minacce di azioni legali per il mancato pagamento di un servizio non richiesto possono generare preoccupazione, ma occorre sapere che, in assenza di un valido contratto o di una base giuridica, tali azioni sono infondate. Infatti, come detto, l’obbligazione di pagare sorge solo da un contratto valido, fondato sull’accordo delle parti (art. 1321 c.c.). Se il servizio è stato attivato senza il tuo consenso esplicito o tacito, il fornitore non ha titolo per richiedere alcunché. La giurisprudenza della Cassazione Civile ha ribadito più volte che il semplice utilizzo o l’attivazione automatica di un servizio non configurano accettazione contrattuale.

Cosa fare se ricevo un atto giudiziario

Nel caso in cui le minacce si trasformino in un atto giudiziario, è possibile opporsi ai sensi degli artt. 615 o 617 del Codice di Procedura Civile contestando l’inesistenza del credito per mancanza del titolo sia del contenuto della richiesta di denaro. Il giudice richiederà al creditore di provare l’esistenza di un contratto valido. In assenza di prove, la richiesta di pagamento illegittima verrà rigettata. Infine è utile sapere che chi agisce senza titolo (il presunto creditore) può incorrere in una condanna per lite temeraria ai senti dell’art. 96 c.p.c. con l’obbligo del pagamento delle spese processuali e di risarcire i danni causati per aver abusato del sistema giudiziario.