Indennità per licenziamento illegittimo, come viene tassata e come va gestita in dichiarazione

Scopriamo quali imposte si devono pagare sull'indennità per licenziamento illegittimo. Le cifre non sempre sono esentasse

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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A seguito di un licenziamento illegittimo, l’indennità corrisposta dall’impresa al lavoratore può essere gestita fiscalmente in tre modi differenti:

  • Irpef ordinaria, a seconda degli scaglioni del contribuente;
  • tassazione separata;
  • esenzione nel caso in cui dovesse ricorrere il danno emergente.

La scelta di uno dei tre trattamenti è condizionata dalla causa giuridico-economica dell’erogazione e, soprattutto, dal modo in cui viene inquadrata da un punto di vista normativo. Il nome attribuito dalla sentenza o in fase di transazione non ha valore da un punto di vista strettamente fiscale.

Il ragionamento del legislatore, in questo caso, ruota intorno a un elemento discriminante. La somma erogata può essere intesa come una sostituzione del reddito (lucro cessante) o reintegrazione patrimoniale (danno emergente).

La tassazione delle indennità da licenziamento illegittimo

Sono sostanzialmente due i pilastri normativi sui quali poggia la tassazione delle indennità lavorative:

  • l’articolo 51 del Tuir, attraverso il quale viene sancito il principio di omnicomprensività – costituisce reddito da lavoro qualsiasi somma percepita da un lavoratore dipendente in relazione al proprio rapporto professionale e non importa a quale titolo venga erogata o quale denominazione le venga attribuita;
  • l’articolo 6, comma 2, del Tuir, grazie al quale viene completato il quadro normativo e che precisa che eventuali proventi percepiti in sostituzione del reddito da lavoro debbano essere trattati fiscalmente come quelli che sono stati sostituiti.

È proprio quest’ultima norma che rappresenta uno dei nodi cruciali sul quale si basa la gestione delle indennità da licenziamento. Nel caso in cui dovessero sostituire delle retribuzioni non percepite, devono essere tassate allo stesso modo degli eventuali redditi originari.

Quando scatta il principio della sostituzione

Si viene a verificare il principio della sostituzione ogni qualvolta dovesse esistere un nesso causale tra l’indennità di licenziamento ricevuto e i redditi che il dipendente avrebbe continuato a percepire nel caso in cui il rapporto fosse continuato regolarmente. In questo caso poco importa quale denominazione è stata data alla somma versata o le modalità adottate per fare i vari calcoli.

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, guarda esclusivamente ai risvolti economici dell’operazione.

In più di un’occasione la Cassazione ha sottolineato come spetti direttamente al contribuente fornire la documentazione probatoria che quanto percepito abbia una natura sostitutiva dei redditi. Nel caso in cui queste prove dovessero mancare, le indennità compensano le retribuzioni future che non sono state percepite.

Quando c’è un lucro cessante soggetto a tassazione

Con la locuzione lucro cessante ci si riferisce al mancato guadagno futuro determinato dall’interruzione del rapporto di lavoro.

In questo caso siamo davanti a una perdita economica proiettata nel tempo, che può essere quantificata con le retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire nel futuro, nel caso in cui il rapporto fosse continuato.

Alcuni elementi permettono di capire quando si è davanti ad un lucro cessante.

Metodo di calcolo

Primo elemento che serve a comprendere che siamo in questa situazione è il metodo di calcolo. Si viene a verificare nel momento in cui l’indennità viene calcolata sulla base della retribuzione mensile, che viene quantificata sulla base di un numero di mensilità. Sostanzialmente si stanno compensando dei redditi futuri che sono stati persi.

Il metodo di calcolo adottato costituisce una prova della natura sostitutiva dell’indennità.

Periodo di riferimento

Altro indicatore è costituito dal periodo di riferimento. Nel caso in cui l’indennità dovesse coprire un periodo successivo a quello del licenziamento ed il cui scopo è quello di garantire una copertura economica per il periodo necessario a trovare un nuovo impiego siamo di fronte, di nuovo, al lucro cessante.

Questo vale anche quando vengono erogati degli importi per permettere al lavoratore di arrivare alla pensione.

Anzianità di servizio

L’ultimo elemento è l’anzianità di servizio. Quando l’indennità viene parametrata agli anni di servizio prestati, la filosofia che sta alla base dell’indennizzo riguarda la compensazione per perdita di un’aspettativa consolidata di continuità lavorativa.

Quando viene applicata l’Irpef ordinaria

Ai fini strettamente fiscali gli importi percepiti sono imponibili all’Irpef ordinaria nel caso in cui siano riconducibili a dei redditi di lavoro dipendente o assimilato. Questo avviene nel momento in cui compensano in modo diretto o indiretto le retribuzioni che i percipienti non hanno ricevuto.

Attraverso la risposta n. 222/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un indennizzo liquidato dal Tribunale integra arretrati e reddito da lavoro da assoggettare alla ritenuta Irpef.

In questo caso risulta completamente irrilevante l’averlo etichettato come risarcitorio, visto che è presente un chiaro collegamento con il rapporto di lavoro e le retribuzioni che sarebbero spettate.

Molto pragmaticamente il sostituto d’imposta deve applicare le ritenute alla fonte nel momento in cui effettua il pagamento, mentre all’interno della certificazione unica deve esporre la cifra come reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Tassazione separata, quando si applica

Sono, invece, soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati che si riferiscono ad anni precedenti e che vengono erogati per effetto di sentenze, atti o cause che non dipendono direttamente dalla volontà delle parti.

In questi casi vige il meccanismo di ricalcolo della media storica, un metodo che sostanzialmente riduce l’effetto di progressività sugli importi concentrati.

Attraverso la risposta n. 130/2024 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall’articolo 39, comma 2 del Dlgs n. 81/2015 deve essere assoggettata a tassazione separata.

Questa indennità va a ristorare per intero il pregiudizio: l’importo serve a coprire le conseguenze retributive e contributive rispetto al periodo che è stato preso in considerazione e, soprattutto, c’è un collegamento diretto alla mancata retribuzione e non ad un danno emergente autonomo.

In questo caso il calcolo dell’imposta da versare avviene dopo aver determinato il reddito di riferimento, che è costituito dalla media dei redditi complessivi netti del biennio precedente.

L’Irpef andrà calcolata su questa media applicando le aliquote ordinarie. L’aliquota media si andrà ad applicare all’indennità percepita.

Il danno emergente esente

Il danno emergente esente è, a tutti gli effetti, una diminuzione del patrimonio del dipendente. Non viene collegata in alcun modo alla perdita dei redditi futuri. In questo caso il risarcimento del danno ha una motivazione strettamente reintegrativa e non è tassabile in alcun modo.

Il danno biologico rappresenta una delle categorie più consolidate di danno emergente.

Vi rientrano anche i danni alla salute fisica e psichica determinati dall’ambiente lavorativo e dalle modalità attraverso le quali viene svolto il lavoro. Per la quantificazione del danno biologico vengono seguite alcune tabelle ben precise e non c’è alcun tipo di correlazione con la retribuzione percepita.

In questo novero di indennità vi rientrano anche:

  • il danno esistenziale, ossia le sofferenze e i disagi che alterano le normali abitudini di vita di una persona;
  • il danno all’immagine e alla reputazione professionale, quando il comportamento illegittimo del datore di lavoro ha compromesso la credibilità del lavoratore;
  • la perdita di chance, rappresentata dalla perdita di opportunità concrete (non dalla mancanza di redditi percepiti).