Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, arriva il Civis per aiutare i contribuenti

L'Agenzia delle Entrate inaugura un nuovo servizio per prestare assistenza ai contribuenti alle prese con l'imposta di bollo delle fatture elettroniche

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 25 Novembre 2024 06:00

Arriva il supporto per i titolari di partita Iva che devono versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che potranno chiedere assistenza al Civis per le pratiche relative a questa operazione. Prendono forma le novità introdotte attraverso il Decreto Legislativo 1/2024 sul potenziamento dei servizi resi disponibili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I diretti interessati potranno trovare direttamente nella propria area riservata le comunicazioni relative al versamento dell’imposta di bollo ritardato, omesso o insufficiente. Contenuta all’interno del provvedimento n. 422344 del 2024, la notizia si inserisce sulla scia dei potenziamenti del cassetto fiscale, che ha già reso disponibili le comunicazioni relative agli avvisi bonari a partire dallo scorso 20 novembre 2024.

Imposta di bollo, arriva l’assistenza dell’AdE

Grazie ad una serie di dati in suo possesso l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad automatizzare alcune procedure. Tra queste vi sono quelle relative alle fatture elettroniche, per le quali, anche se è dovuta, non è riportata in evidenza l’imposta di bollo. Gli uffici tributari provvedono a comunicare al soggetto interessato – attraverso la sezione Fatture e Corrispettivi – l’esigenza di effettuare questo versamento.

I contribuenti che dovessero ricevere queste comunicazioni hanno tempo trenta giorni per chiedere assistenza sui contenuti, anche attraverso un intermediario. Ed, eventualmente, fornire gli elementi necessari per andare a ricalcolare le somme che è necessario versare.

Proprio a pochi giorni dalla prossima scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – in calendario al 30 novembre, ma posticipata al 2 dicembre 2024 per le festività – viene diffusa la notizia del nuovo servizio reso disponibile dal Civis attraverso questo tipo di comunicazione. L’AdE ha, infatti, comunicato che:

Con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all’interno dell’area riservata, la specifica funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse dall’Agenzia e per consultare l’esito della lavorazione.

Arriva l’assistenza online dell’AdE

Sostanzialmente la novità non è ancora disponibile per i contribuenti. Ma una volta che andrà online sarà completamente operativa, i titolari di partita Iva avranno la possibilità di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate attraverso il Civis, andando ad inserire gli elementi identificativi della comunicazione.

Il destinatario della comunicazione potrà presentare la richiesta di assistenza, possibilità che viene data anche all’intermediario. Una volta che è stato effettuato l’accesso e verificata quale sia la comunicazione che interessa è possibile richiedere le informazioni necessarie e i chiarimenti che si ritengono rilevanti per andare a far ricalcolare le somme dovute. All’interno del provvedimento si legge:

A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno della stessa sezione Civis l’esito della trattazione.

All’interno dell’area riservata verrà pubblicata una ricevuta con la quale viene confermata la ricezione della richiesta di assistenza. Dal portale, inoltre, il diretto interessato potrà verificare la conclusione della lavorazione e l’esito.

Le scadenze per le fatture elettroniche

La novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate arriva proprio ad un passo dalla deadline entro la quale è necessario versare l’imposta di bollo delle fatture elettroniche del terzo trimestre 2024. I soggetti tenuti  a questo adempimento devono effettuare il versamento entro e non oltre il 2 dicembre 2024 – ricordiamo che il termine ordinario sarebbe il 30 novembre, ma cade di sabato -.

Ricordiamo che con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella Legge n. 122/2022, sono stati ridotti gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti: per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stato incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite entro il quale il contribuente ha la possibilità di effettuare il versamento cumulativamente, invece che frazionarlo in più momenti.

A partire dalle fatture elettroniche che sono state emesse dal 1° gennaio 2023:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo del 1° trimestre non dovesse superare il totale di 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme a quella dovuta per il secondo trimestre: il 30 settembre;
  • se l’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri non dovesse superare, complessivamente parlando, l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà essere effettuato insieme a quello del terzo trimestre: il 30 novembre.

Fatture elettroniche, cos’è l’imposta di bollo

Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate elabora l’elenco delle fatture elettroniche che sono state emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), in modo da determinare se per questi documenti sia stato indicato in maniera corretta l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Gli elenchi vengono resi disponibili ai contribuenti entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre e sono consultabili direttamente nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi. I due elenchi vengono definiti in questo modo:

  • elenco A, che non può essere modificato, al cui interno ci sono le fatture elettroniche che sono state correttamente assoggettate all’imposta di bollo;
    elenco B, che può essere modificato, all’interno del quale sono contenute le fatture elettroniche che non sono state assoggettate ad imposta di bollo, ma che, per i dati che sono contenuti al suo interno, avrebbe dovuto esserlo.

All’interno dell’elenco B rientrano le operazioni che hanno un valore superiore a 77,47 euro, non soggette ad Iva, per le quali, almeno in linea teorica, dovrebbe essere versata l’imposta di bollo. O quelle nelle quali è stato valorizzato il campo Natura attraverso uno dei seguenti codici:

  • N2.1 e N2.2: operazioni non soggette a Iva;
  • N3.5 e N3.6: operazioni non imponibili Iva;
  • N4: operazioni esenti Iva.

Vengono indicate in questo elenco perché dovrebbero rientrare tra quelle per le quali dovrebbe essere versata l’imposta bollo.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo servizio per fornire assistenza ai titolari di partita Iva alle prese con la necessità di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche. Dopo aver ricevuto la comunicazione con l’importo da versare, i diretti interessati si possono interfacciare con gli uffici tributari per far ricalcolare gli importi dovuti, nel caso in cui non dovessero tornare.