L’Italia punta al rilancio dei piccoli borghi del Mezzogiorno attraverso l’articolo 24-ter del Tuir, una misura d’eccezione che offre ai pensionati residenti all’estero una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Questo regime non rappresenta solo un’importante opportunità di risparmio fiscale, ma una vera strategia di ripopolamento per i comuni sotto i 20.000 abitanti e le aree colpite dal sisma.
Sebbene l’adesione sia stata finora costante, molti beneficiari hanno optato per periodi inferiori ai 10 anni consentiti. Con questa iniziativa, l’Italia entra in competizione diretta con Paesi come Grecia e Tunisia, posizionandosi come una delle mete più attrattive in Europa per chi desidera trasferire la propria residenza fiscale beneficiando di una tassazione agevolata e di un’alta qualità della vita.
Indice
Come beneficiare della flat tax al 7%
L’accesso alla flat tax al 7% per i pensionati non è automatico, poiché richiede il soddisfacimento di tre pilastri soggettivi fondamentali.
Il primo riguarda la natura stessa dell’entrata: è indispensabile essere titolari di redditi da pensione o assegni equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri, siano essi enti pubblici o previdenza privata. Chi percepisce unicamente un assegno Inps rimane quindi escluso dal beneficio, anche se ha vissuto per decenni oltreconfine.
A questo si aggiunge un rigoroso requisito di discontinuità fiscale con l’Italia: il pensionato non deve essere stato residente nel nostro Paese per almeno i 5 periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
Infine, la provenienza deve essere certificata da Stati che garantiscano una cooperazione amministrativa con il Fisco italiano, una condizione che fortunatamente abbraccia ormai quasi tutti i principali partner globali.
L’agevolazione non guarda al passaporto, ma alla residenza: il regime è infatti aperto sia ai cittadini stranieri che desiderano godersi la pensione nel Belpaese, sia ai tanti italiani iscritti all’Aire che decidono di rientrare.
Un aspetto cruciale, e spesso decisivo nella scelta, è l’estensione del beneficio. Una volta ottenuta l’ammissione, la flat tax al 7% non si limita a blindare la sola pensione, ma protegge anche tutti gli altri redditi prodotti all’estero, dai dividendi azionari agli affitti di immobili situati fuori dall’Italia. L’intero pacchetto agevolativo si attiva in modo snello, senza necessità di autorizzazioni preventive, esercitando l’opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento.
Cosa succede in caso di pensione mista
Il regime dell’articolo 24-ter del Tuir prevede una netta distinzione per le pensioni miste, applicando una flat tax del 7% sui redditi esteri e la tassazione Irpef ordinaria su quelli italiani.
La pensione estera e i relativi redditi patrimoniali beneficiano dell’imposta sostitutiva e dell’esonero dal monitoraggio fiscale (quadro Rw), mentre l’assegno Inps, di fonte italiana, è cumulato e tassato con aliquote progressive e addizionali.
Per un pensionato con 20.000 euro di rendita estera, 10.000 euro di pensione Inps e 5.000 euro di affitti italiani, l’aliquota del 7% si applica solo sui 20.000 euro, mentre i restanti 15.000 euro sono soggetti a tassazione Irpef.
Tabella riassuntiva delle imposte
| Tipo di reddito | Fonte | Tassazione |
| Pensione estera | Estera | 7% (imposta sostitutiva) |
| Pensione Inps | Italiana | Irpef ordinaria (scaglioni progressivi) |
| Affitto Italia | Italiana | Irpef ordinaria (o cedolare secca se applicabile) |
Dove trasferirsi: dai borghi del Sud alle città del cratere sismico
L’agevolazione fiscale identifica con precisione i confini geografici del beneficio, distinguendo tra il rilancio del Mezzogiorno e la rinascita del Centro Italia. Per quanto riguarda il Sud, il trasferimento deve avvenire in comuni con una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati in:
- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Puglia;
- Abruzzo;
- Molise.
In questo caso, il calcolo della soglia demografica è rigoroso: fa fede la rilevazione Istat al 1° gennaio dell’anno precedente all’esercizio dell’opzione.
Parallelamente, la norma si estende ai comuni del cosiddetto cratere sismico colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 in:
- Lazio;
- Marche;
- Umbria.
Qui la strategia di ripopolamento è ancora più aggressiva: non è previsto alcun limite di popolazione. Centri come Rieti, Spoleto, Norcia o Amatrice rientrano nel regime agevolato indipendentemente dalle dimensioni, offrendo ai pensionati la possibilità di scegliere tra borghi storici e città più strutturate, mantenendo intatto il diritto alla flat tax del 7%.
Riepilogo dei requisiti geografici
| Area geografica | Limite abitanti | Regioni |
| Mezzogiorno | Max 20.000 | Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia |
| Cratere sismico | Nessun limite | Lazio, Marche, Umbria (comuni specifici terremoti 2009/2016) |
Esercizio della flat tax nella dichiarazione dei redditi
L’attivazione della flat tax al 7%, come già detto, non richiede autorizzazioni preventive. La scelta si formalizza direttamente nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche) compilando il Quadro Rm. In questa sede il contribuente indica gli Stati esteri di provenienza dei redditi, calcola l’imposta sostitutiva sull’ammontare lordo e manifesta la volontà di aderire al regime per il decennio previsto.
La clausola salva-doppia tassazion
Una flessibilità cruciale è la cosiddetta facoltà di esclusione: l’interessato può decidere di non applicare il 7% ai redditi prodotti in specifici Paesi esteri.
Questa opzione è strategica se in quegli Stati si pagano già imposte elevate: poiché la flat tax al 7% esclude il diritto al credito d’imposta per le tasse pagate all’estero, in certi casi può convenire mantenere la tassazione ordinaria Irpef per recuperare quanto già versato oltreconfine.
Sul piano operativo, il versamento del 7% avviene in un’unica soluzione entro il 30 giugno (scadenza del saldo imposte), senza l’obbligo di versare acconti. Il mantenimento del beneficio è però legato a due condizioni ferree:
- la permanenza della residenza fiscale in uno dei comuni agevolati;
- la puntualità dei pagamenti.
Un trasferimento in un comune non ammesso o un versamento omesso determinano infatti la decadenza immediata dal regime, con l’impossibilità di rientrarvi in futuro.
Doppia tassazione senza scudo: i rischi
Dietro la promessa di un prelievo fiscale minimo si nascondono però alcune insidie che possono erodere il vantaggio reale dell’operazione.
Il primo scoglio è rappresentato dalla doppia tassazione senza scudo: chi sceglie la flat tax al 7% rinuncia infatti al diritto di detrarre le tasse già pagate nel Paese d’origine. Questo significa che se lo Stato estero applica una ritenuta alla fonte sulla pensione, il contribuente rischia di pagare le imposte due volte senza poter richiedere il credito d’imposta in Italia.
A questo si aggiunge l’impatto dei costi logistici nei piccoli comuni: sebbene la vita nei borghi sotto i 20.000 abitanti sia meno cara, la carenza di servizi infrastrutturali o sanitari potrebbe costringere il pensionato a spese extra per trasporti o assistenza privata, andando di fatto a compensare il risparmio fiscale ottenuto in dichiarazione dei redditi.