A distanza di oltre due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs. 1/2024 (decreto Semplificazioni), i cui effetti sulla CU si sono potuti osservare dallo scorso anno, l’esonero dall’invio della certificazione unica per i soggetti in regime forfettario e dei minimi è ormai una realtà consolidata nel calendario fiscale. Quella che inizialmente era stata accolta come una riforma d’impatto, oggi rappresenta la normalità operativa per i sostituti d’imposta.
Il meccanismo, che poggia sull’estensione generalizzata della fatturazione elettronica, ha permesso all’Agenzia delle Entrate di automatizzare l’acquisizione dei dati reddituali tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
L’eliminazione di questo adempimento non è più una notizia del giorno, ma un tassello fondamentale di un sistema che punta alla precompilazione automatica delle dichiarazioni, riducendo i passaggi burocratici tra committente, professionista e fisco. Tuttavia, la gestione di questo esonero richiede ancora attenzione per alcune categorie specifiche che sfuggono alla regola generale.
Indice
Certificazione unica per i forfettari: come funziona l’esonero
Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione attraverso il sistema di interscambio anche ai contribuenti minimi e forfettari, l’invio della certificazione unica per questi soggetti non rappresenta più un veicolo informativo indispensabile. Sarebbe solo una superflua duplicazione di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
Tuttavia, l’esonero non è un liberi tutti privo di responsabilità. Il sostituto d’imposta, pur non dovendo più compilare il modello Cu per i forfettari, resta garante della corretta gestione dei flussi digitali.
In questo scenario, il principio di cassa assume una rilevanza centrale: l’Agenzia delle Entrate incrocia le date di emissione e i dati dei pagamenti per alimentare la dichiarazione precompilata, riducendo i margini di errore ma richiedendo una precisione millimetrica nella ricezione delle fatture.
È proprio questa automazione a permettere oggi ai professionisti di visualizzare i propri compensi già inseriti nei quadri reddituali, bypassando l’attesa della certificazione cartacea da parte dei propri clienti.
Le eccezioni: quando la Cu resta obbligatoria
Nonostante il passaggio a un sistema automatizzato, l’esonero non è assoluto. Esistono infatti dei perimetri d’ombra in cui la certificazione unica sopravvive, principalmente perché i dati non transitano in modo completo o automatico attraverso il Sistema di Interscambio.
Medici convenzionati
Il caso più rilevante riguarda i medici convenzionati con il Ssn. Per alcune somme specifiche, come le indennità che non vengono fatturate via SdI, i sostituti d’imposta sono ancora tenuti all’invio della Cu.
Allo stesso modo, l’obbligo permane per qualsiasi compenso che, per natura o per particolari modalità tecniche di erogazione, non risulti tracciato in fattura elettronica.
Datori di lavoro
Un altro aspetto fondamentale riguarda il ruolo del forfettario non come percettore, ma come datore di lavoro. Se il contribuente in regime agevolato ha dei dipendenti o collaboratori, l’esonero decade per quanto riguarda le somme erogate a questi ultimi.
In questo caso, il forfettario agisce come un normale sostituto d’imposta e deve regolarmente emettere e trasmettere le Cu relative ai redditi di lavoro dipendente o assimilati.
In sintesi, l’esonero riguarda il compenso professionale ricevuto dal forfettario, ma non lo esenta dai suoi doveri comunicativi verso il Fisco quando è lui stesso a corrispondere somme soggette a ritenuta o contributi.
Nuovi oneri per i professionisti e vantaggi operativi
L’addio alla certificazione unica sposta l’attenzione dal monitoraggio dei documenti ricevuti alla qualità dei dati inviati.
Per il professionista forfettario, il primo grande vantaggio è l’autonomia. Non è più necessario attendere la ricezione della Cu da parte dei committenti per procedere con la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questa libertà richiede un controllo rigoroso sul proprio operato digitale.
Diventa infatti prioritario verificare che tutte le fatture elettroniche emesse siano state regolarmente accettate dal Sistema di Interscambio (SdI). Un documento scartato o non correttamente transitato, infatti, non confluirà nella base dati dell’Agenzia delle Entrate, compromettendo la correttezza della dichiarazione precompilata.
Allo stesso tempo, resta centrale il monitoraggio degli incassi. Poiché il regime forfettario si basa sul principio di cassa, la semplice emissione della fattura elettronica non basta a determinare il reddito: il professionista deve continuare a mappare con precisione la data effettiva dell’incasso.
Questo passaggio è cruciale per riconciliare i dati che il Fisco vede (la fattura) con quelli che effettivamente costituiscono il reddito dell’anno solare, specialmente per i pagamenti avvenuti a cavallo tra due periodi d’imposta.
Quadro RS: l’obbligo resta in capo al committente
Un errore comune è pensare che l’addio alla certificazione unica per i forfettari sollevi il sostituto d’imposta da ogni tipo di comunicazione informativa. In realtà, l’obbligo si è semplicemente spostato di sede.
Sebbene non sia più necessario inviare il modello Cu, i committenti (imprese o professionisti) che hanno erogato compensi a soggetti in regime forfettario o dei minimi devono comunque darne atto nella propria dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, tali dati vanno indicati nel prospetto dei percettori di redditi per i quali non è stata operata la ritenuta, situato all’interno del Quadro RS (solitamente nei righi RS140 e seguenti dei modelli Redditi SP, Redditi SC o Redditi PF).
In questa sezione vanno riportati il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo corrisposto.
Questo passaggio è fondamentale: l’Agenzia delle Entrate incrocia queste dichiarazioni con i dati transitati dallo SdI per verificare la coerenza tra quanto dichiarato dal forfettario e quanto censito dai suoi clienti.
Per il sostituto d’imposta, dunque, la gestione dei forfettari richiede ancora una contabilità ordinata e una verifica puntuale delle fatture ricevute durante l’anno, onde evitare discrepanze formali che potrebbero innescare controlli automatizzati.
Meno burocrazia per i forfettari: gli altri esoneri
L’esonero dalla certificazione unica si inserisce in un ecosistema di semplificazioni più ampio, pensato per alleggerire sensibilmente il carico burocratico dei contribuenti minori.
Tra queste spicca l’esonero generalizzato dalla presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni di beni verso Paesi Ue, un adempimento che per i regimi ordinari richiede scadenze e monitoraggi costanti.
A questo si aggiunge il vantaggio finanziario e amministrativo legato alla ritenuta d’acconto: i forfettari, infatti, non subiscono trattenute sui propri compensi, a patto di inserire l’apposita dichiarazione d’esonero in fattura.
Queste misure, sommate alla nuova gestione digitale dei dati reddituali, rendono il regime forfettario un modello sempre più orientato alla riduzione degli intermediari tra il professionista e l’Amministrazione Finanziaria.