Dichiarare la residenza nella seconda casa, ecco cosa si rischia

La scelta effettuata da molti italiani (soprattutto i coniugi) per evitare di pagare la quota Imu: cosa prevede la normativa e quali sono le conseguenze

Pubblicato: 26 Dicembre 2021 09:30Aggiornato: 9 Febbraio 2024 11:10

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Cosa si rischia a dichiarare una falsa residenza? Quali sono le conseguenze a livello penale e civilistico? E se si decide di dichiarare la residenza nella seconda casa per non pagare l’Imu a quali conseguenze si può andare incontro? Quanti dovessero aver effettuato una delle operazioni che abbiamo appena indicato hanno commesso un illecito penale. Ma non solo: se l’operazione permette di non pagare delle tasse o aver diritto a delle imposte ridotte è anche evasione fiscale.

Nel momento in cui quanti si ritrovassero in questa situazione dovessero essere scoperti, corrono il rischio di dover pagare una doppia imposta, oltre alle dovute sanzioni. In altre parole prendere la residenza nella seconda casa è rischioso. Se ne accorgono i contribuenti, che sono sottoposti ai controlli dei Comuni a seguito di consumi di luce e gas troppo bassi per un’abitazione principale.

Nel corso del 2021 a prendere posizione su questa vicenda ci ha pensato anche la Corte di Cassazione, che ha fatto il punto della situazione sull’Imu ed ha approfondito il tema in merito ad una coppia di coniugi, conviventi nella stessa dimora, ma ognuno titolare di un immobile diverso.

Residenza nella seconda casa, il caso dei due coniugi

Marito e moglie avevano avanzato la richiesta di agevolazione davanti alla Commissione tributaria della regione di appartenenza, che inizialmente aveva accolto la tesi. Il Comune però ha successivamente respinto la domanda, poiché i due contribuenti risultavano essere intestatari di due fabbricati locati in due luoghi differenti, con conseguente perdita dei presupposti logici per lo sgravio.

Dopo una serie di ricorsi e alcuni esposti alla magistratura, a porre fine alla questione ci ha pensato appunto la Corte di Cassazione. Il tribunale di ultima istanza ha fatto chiarezza tramite l’ordinanza numero 2194/2021, nella quale viene specificato come l’immobile risulti inequivocabilmente l’abitazione principale di entrambi i coniugi e debba quindi essere inserito nel calcolo Imu per l’anno corrente.

La normativa e le sanzioni

Di fatto, per non dover versare l’imposta su una casa di proprietà, questa deve essere sia il luogo di residenza sia luogo abituale di dimora del contribuente e del suo nucleo famigliare. E qui l’Agenzia delle Entrate ha dovuto specificare: per dimora abituale si intende che l’individuo (o la famiglia) debba essere reperibile presso l’abitazione indicata per la maggior parte dell’anno.

Il principio è stato ribadito – sempre da parte della Corte di Cassazione – anche tramite un’altra delibera, la numero 17408 dello scorso luglio. Nel testo viene spiegato come l’esenzione dall’imposta debba ritenersi:

un atto di natura eccezionale, soggetto ad un’interpretazione rigorosa, in quanto le norme agevolative fiscali non debbano costituire deroga al principio di capacità retributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

Vedersi riconosciuta la possibilità di non pagare l’Imu dev’essere quindi una condizione straordinaria, a cui poter accedere solo in situazioni specifiche. E questo giustifica le conseguenze per i trasgressori, che sono di notevole entità. Asserire una residenza falsa equivale infatti ad una dichiarazione di falso in atto pubblico (articolo 483 del Codice penale), punibile con la reclusione fino a due anni.

Inoltre il Comune interessato ha la possibilità di avviare una serie di accertamenti, al termine dei quali può eventualmente recuperare l’Imu non pagata fino a cinque anni prima, applicando anche una maggiorazione proporzionata al danno arrecato e al tempo trascorso.