La carta prepagata per acquistare il carburante non è rilevante ai fini Iva: è un buono-corrispettivo multiuso non monouso, attraverso il quale non viene stabilita la quantità di benzina o gasolio che viene acquistata. Solo nel momento in cui verrà effettuato il rifornimento e si conoscerà il quantitativo effettivo di carburante che viene erogato, verrà effettuata la necessaria tassazione.
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Carta carburante, quando viene applicata
A fornire una serie di chiarimenti sull’argomento è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 235 del 10 settembre 2025, che ha dovuto fornire delle indicazioni ad una società che, tra le altre attività, svolge anche quella di distribuzione del carburante per autotrazione. L’azienda è titolare anche di un’area di servizio adiacente ai locali di servizio.
Il contribuente spiega che i clienti – che possono essere privati o persone giuridiche – si fermano presso la stazione di servizio per fare rifornimento utilizzando delle carte prepagate nominative, che vengono ricaricate con dei sistemi di pagamento tracciabili o in contante. A rilasciare la carta carburante è la stessa società. L’emissione della card ha un costo di 4 euro.
Quando viene effettuata la ricarica, il contribuente provvede a emettere una fattura, nella quale vengono indicati l’imponibile e l’Iva. L’operazione viene descritta come: ricarica carta prepagata per vendita carburanti. La card può essere utilizzata unicamente presso il distributore di proprietà dell’azienda e deve essere impiegata per acquistare un unico tipo di carburante, che può essere benzina, gasolio o Gpl.
All’interno della carta carburante è contenuto un particolare dispositivo magnetico che permette, tra le altre cose, di individuare – per ogni singolo utilizzo – i dati della fornitura, che successivamente vengono trascritti in un dettagliato rapporto giornaliero. Proprio sulla base di questa documentazione vengono annotati i corrispettivi che devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Dubbio del contribuente: vi è una duplicazione dell’Iva
Il dubbio sollevato dall’azienda è che, attraverso il sistema di pagamento che è stato appena descritto, l’Iva venga addebitata due volte per lo stesso importo: la prima quando viene emessa la fattura relativa alla ricarica prepagata, la seconda nel momento in cui il cliente effettua il rifornimento direttamente alla pompa di benzina.
A questo punto, onde evitare la doppia imposizione dell’Iva, l’azienda chiede se sia possibile neutralizzare l’importo dal registro dei corrispettivi nel giorno in cui viene effettivamente erogato il carburante al cliente finale.
L’Agenzia delle Entrate risponde no e spiega quale debba essere la strada corretta da seguire per evitare la doppia imposizione ed essere in regola con la gestione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le indicazioni fornite dall’AdE
Prima di tutto l’Agenzia delle Entrate ricorda quale sia il quadro normativo entro il quale è necessario muoversi per certificare quali sono i corrispettivi incassati per le cessioni di carburante.
In questo contesto di particolare importanza è l’articolo 2, comma 1 bis del Dlgs n. 127/2015, il quale prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica obbligatoria dei dati che riguardano la vendita di gasolio o benzina che vengono utilizzati come carburante per i motori.
Nel caso preso in esame, però, assume anche rilevanza il Dlgs n. 141/2018 che – attuando la direttiva Ue 2016/1065 – è andato a modificare il Decreto Iva, soprattutto nella parte in cui si occupa del trattamento fiscale relativo ai buoni-corrispettivo – nei quali rientrano anche le carte prepagate – che vengono distinti tra buoni monouso e multiuso.
Il buono monouso
L’articolo 6-ter definisce come buoni monouso quelli che, nel momento in cui vengono emessi, rendono noti:
- natura, qualità e quantità dei beni/servizi erogati;
- il luogo della cessione o prestazione;
- l’aliquota Iva applicabile.
In questo caso l’Iva è dovuta immediatamente, nel momento stesso in cui il titolo viene emesso.
Buono multiuso
L’articolo 6-quarter definisce come buono multiuso quelli che, nel momento in cui vengono emessi, non rendono noti gli elementi necessari per definire la rilevanza Iva:
- il prezzo del bene può variare, nel caso analizzato il carburante;
- la scelta del bene o del servizio viene fatta successivamente: il cliente finale sceglie se acquistare benzina, gasolio o Gpl nel momento in cui fa rifornimento;
- il luogo della prestazione o della cessioni non sono stati individuati.
Quando si vengono a concretizzare queste situazioni, l’Iva deve essere versata nel momento in cui viene utilizzato il servizio.
La risposta fornita alla società
Diventa chiaro, a questo punto, che per poter dare una risposta all’azienda, prima di tutto, è necessario chiarire quale card venga messa a disposizione degli acquirenti: è monouso o multiuso?
Dalla documentazione messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate la prepagata fornita dall’azienda rientra tra i buoni multiuso perché nel momento in cui viene effettuata la ricarica non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistato, dato che il suo prezzo varia nel corso del tempo.
In altre parole, nel momento in cui la ricarica viene effettuata non vengono soddisfatti i requisiti richiesti per i buoni monouso: l’imposta dovuta non è accertabile in quel momento.
Questo significa che l’operazione è rilevante ai fini Iva e l’imposta deve essere versata nel momento in cui la card viene utilizzata, ossia quando il carburante viene ceduto e non in occasione dell’emissione della fattura relativa alla ricarica.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriori chiarimenti, spiegando che con la risposta n. 235 del 10 settembre 2025 sono state superate le indicazioni – che erano di diverso orientamento – che sono arrivate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.
L’azienda potrà stornare con delle note di variazione le fatture emesse sulle ricariche. Nel caso in cui il termine per emettere la nota di variazione sia scaduto, il contribuente ha la possibilità di chiedere il rimborso del tributo sulla base dell’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter del decreto Iva.